Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33730 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33730 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/03/2025 del giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di PIACENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di formulazione dell’imputazione per i reati di falso materiale non iscritti, ed emettersi nel resto declaratoria di inammissibilità il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 3 marzo 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza ordinava al Pubblico Ministero di formulare l’imputazione nei confronti di NOME COGNOME e NOME NOME per i reati, già contestati, di cui agli artt. 642 e 494 cod. pen. nonché “per i due delitti di falsità materiale relativi al certificato anagrafico e alla carta di circolazione (art 477 e 482 c.p.; o come diversamente qualificati dal Pubblico Ministero)”.
Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione, con unico atto, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite del loro difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo la difesa deduceva violazione degli artt. 409, comma 5, cod. proc. pen. e 111 e 112 Cost., nonché abnormità del provvedimento impugnato in quanto trattavasi di ordinanza di imputazione coatta avente ad oggetto reati diversi rispetto a quelli già oggetto di iscrizione nel registro degli indagati e fatti oggetto di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero e della successiva opposizione a cura della persona offesa.
Assumeva, in particolare, che il provvedimento impugnato era abnorme poiché il giudice per le indagini preliminari, nell’ordinare la formulazione dell’imputazione in relazione a reati neppure ipotizzati dal pubblico ministero, aveva superato i limiti del proprio potere di intervento.
Con il secondo motivo deduceva violazione della legge 28 aprile 1914, n. 67, e dell’art. 159 cod. proc. pen. in relazione alla sola posizione di NOME COGNOME, dichiarato irreperibile nel corso del procedimento, assumendo che non erano state svolte le ricerche in tutti i luoghi elencati nell’art. 159 cod. pen., ricerche che dovevano essere considerate prodromiche all’emissione della declaratoria di irreperibilità.
Con il terzo motivo deduceva erroneità della motivazione e assenza dei presupposti giustificativi dell’imputazione coatta, assumendo che l’impianto accusatorio si fondava sulle indagini effettuate in via privata dalla RAGIONE_SOCIALE, che avevano condotto a mere supposizioni, e contestando l’esclusione da parte del giudice della possibilità di configurare la tenuità del fatto nonché l’assunto secondo il quale la personalità di NOME NOME e NOME NOME sarebbe caratterizzata da “professionalità criminale”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, espresso nella composizione più prestigiosa e condiviso da questo Collegio, costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l’imputazione per un
reato GLYPH diverso GLYPH da GLYPH quello GLYPH oggetto GLYPH della GLYPH richiesta GLYPH (in GLYPH tal GLYPH senso Sez. U, Sentenza n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581 – 01).
Nel caso di specie, per l’appunto, con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari ha ordinato l’imputazione coatta, oltre che i due reati già contestati, anche per i reati, di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., mai contestati, in tal modo rendendo, limitatamente a tale ultima statuizione, un atto abnorme in quanto caratterizzato da anomalia incidente sulla delimitazione dei poteri del Giudice per le indagini preliminari rispetto alle potestà proprie dell’organo inquirente ed alla sua autonomia, organo inquirente destinatario di un ordine per il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge.
Limitatamente a tale statuizione, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili poiché, al di là della ipotesi della abnormità, non è impugnabile il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo solo nei confronti dell’ordinanza di archiviazione.
Alla stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente all’ordine di formulazione della imputazione per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., con trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza; nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di formulazione della imputazione per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e dispone la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 10/06/2025