Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13316 Anno 2025
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 13316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SAVONA
avverso l’ordinanza del 25/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Savona; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostil uto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto annullarsi senza -invio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona – all’esitD iella richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, in relazien a al procedimento contro ignoti in ordine al reato previsto dall’art. 595 cod. pew, e alla opposizione della persona offesa – rigettava la richiesta e disponeva che il Pubblico ministero identificasse ‘la commentatrice’, alludendo all’autrice del oost oggetto della querela pubblicato sul social media facebook, e formJI3sse l’imputazione coatta per il reato di cui all’art. 595 cod. pen.
Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della Procura ,;NOME
Repubblica presso il Tribunale di Savona avverso l’ordinanza ex art. 409, :emma 5, cod. proc. pen. consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. a:t cod. proc. pen.
Il motivo deduce vizio di abnormità dell’ordinanza impugnata per lei fetto della violazione degli artt. 112 Cost., 335, 405, 406, 407 e 409 cod. proc.
Il ricorrente lamenta che il GRAGIONE_SOCIALE. abbia ordinato procedersi alla formu a :ione dell’imputazione nei confronti di persona ancora da identificare.
Da ciò deriverebbe l’abnormità dell’ordinanza impugnata alla luce di :41. anto previsto da Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274907 – 01 e Sez. U. n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257787 – 01, trattandosi di un atto che, ad avviso del ricorrente, esorbiterebbe dai poteri del G.i.p.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generall., ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordirienza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice per le Indagini Preliminai i del Tribunale per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Con ordinanza n. 176 del 1999 la Corte cost. ha affermato che, a prescindere dal tipo di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, qualo -a non figurino nel procedimento persone formalmente indagate e nell’ipotesi in ali non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, il giudice ha serili:re i potere di ordinare la iscrizione nel registro degli indagati delle persone cui i reato sia attribuibile.
In continuità con tale affermazione si pone anche Sez. U, n. 43:.9 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786, che in motivazione, al par. 9., affeFma: «E’, inoltre, opportuno ribadire che è abnorme il provvedimento del ci’. dice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico mini:Aero l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottopo3ta ad indagini, disponga nei confronti di quest’ultima la formulazione dell’imputa2ione coatta.
È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce un indebita ingerenza del giudice nei poteri dell’organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiest:3 di
archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all’esito delle indagini espletate.
L’ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottopp;to ad indagini determina, inoltre, una lesione dei diritti di difesa dello stess,c, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell’avvisc 1:x art. 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all’udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini .
Non costituisce, invece, atto abnorme l’ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fat:i che emergano a suo carico da quelle già espletate.
Tale ordine, come già osservato nella sentenza delle Sezioni Unite Mi -11: rvini, solo apparentemente non è contemplato dall’art. 409 c.p.p., comma 4, in q Janto esso è compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini: attiit:3 che presuppone necessariamente l’iscrizione, dovendosi osservare in materia iE regole di legalità formale imposte dall’art. 335 cod. proc. pen., al cui rispetto è ir ogni caso obbligato l’organo inquirente».
Pertanto, questa Corte, richiamando le chiare affermazioni delle Sezioni Jnite sul punto (anche dovendo rinviarsi a Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Mine -vini, Rv. 231162 – 01) deve quindi affermare che esorbita dei poteri del G.i.p. o -cl nare l’iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. di un indaga 😮 e contestualmente ordinare di formulare l’imputazione.
Questo ‘doppio ordine’ mette in crisi l’«equilibrio» che le Sezioni iJnite sollecitano, fra le prerogative delle parti e i poteri attribuiti al Gip, nella finE si ra giurisdizione delineata dagli artt. 409 e ss. cod. proc. pen., per verificare il r spetto del principio della obbligatorietà dell’azione penale.
Pertanto, mentre il primo ‘ordine’ è nell’esercizio proprio dei poteri dei c; i.p., non altrettanto lo è per il secondo emesso congiuntamente.
Difatti l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, investitc , iella richiesta di archiviazione contro ignoti, ordini, a seguito di udienza carne -ale, l’iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e contestualmen:e la sua imputazione coatta è abnorme solo limitatamente a questo secondo prnfilo, rappresentando un’ingerenza del giudice nei poteri di intervento del pt.b )lico ministero e una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini e quindi non destinatario dell’avviso di cui all’art. 409 cod. proc. Den. (Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 277429 – 01).
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento, limitatamente alla parte in cui dispone l’imputazione coatta Ne consegue che gli atti vanno trasmessi al Pubblico ministero per il corso ulteri Dre,
in quanto a seguito dell’annullamento dell’ordinanza di imputazione coatta re iidua quello di identificazione, che comunque spetta all’organo inquirente, che procederà poi alle proprie conseguenti determinazioni in ordine alle indagini piuttosto che all’esercizio o meno dell’azione penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all’imputaione coatta e dispone rimettersi gli atti al P.m. presso il Tribunale di Savona.
Così deciso il 13/02/2025