Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13316 Anno 2025
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 13316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SAVONA
avverso l’ordinanza del 25/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Savona; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi senza -invio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona – all’esitD NOME richiesta di archiviazione avanzata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in relazien a al procedimento contro ignoti in ordine al reato previsto dall’art. 595 cod. pew, e alla opposizione della persona offesa – rigettava la richiesta e disponeva che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO identificasse ‘la commentatrice’, alludendo all’autrice del oost oggetto della querela pubblicato sul social media facebook, e formJI3sse l’imputazione coatta per il reato di cui all’art. 595 cod. pen.
Il ricorso per cassazione proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Procura ,;NOME
Repubblica presso il Tribunale di Savona avverso l’ordinanza ex art. 409, :emma 5, cod. proc. pen. consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. a:t cod. proc. pen.
Il motivo deduce vizio di abnormità dell’ordinanza impugnata per lei fetto della violazione degli artt. 112 Cost., 335, 405, 406, 407 e 409 cod. proc.
Il ricorrente lamenta che il RAGIONE_SOCIALE abbia ordinato procedersi alla formu a :ione dell’imputazione nei confronti di persona ancora da identificare.
Da ciò deriverebbe l’abnormità dell’ordinanza impugnata alla luce di :41. anto previsto da Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907 – 01 e Sez. U. n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257787 – 01, trattandosi di un atto che, ad avviso del ricorrente, esorbiterebbe dai poteri del G.i.p.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona del Sostituto AVV_NOTAIO generall., ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordirienza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice per le Indagini Preliminai i del Tribunale per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Con ordinanza n. 176 del 1999 la Corte cost. ha affermato che, a prescindere dal tipo di archiviazione richiesta dal pubblico AVV_NOTAIO, qualo -a non figurino nel procedimento persone formalmente indagate e nell’ipotesi in ali non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, il giudice ha serili:re i potere di ordinare la iscrizione nel registro degli indagati delle persone cui i reato sia attribuibile.
In continuità con tale affermazione si pone anche Sez. U, n. 43:.9 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786, che in motivazione, al par. 9., affeFma: «E’, inoltre, opportuno ribadire […] che è abnorme il provvedimento del ci’. dice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico mini:Aero l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottopo3ta ad indagini, disponga nei confronti di quest’ultima la formulazione dell’imputa2ione coatta.
È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce un indebita ingerenza del giudice nei poteri dell’organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiest:3 di
archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all’esito delle indagini espletate.
L’ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottopp;to ad indagini determina, inoltre, una lesione dei diritti di difesa dello stess,c, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell’avvisc 1:x art. 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all’udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini […].
Non costituisce, invece, atto abnorme l’ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fat:i che emergano a suo carico da quelle già espletate.
Tale ordine, come già osservato nella sentenza delle Sezioni Unite Mi -11: rvini, solo apparentemente non è contemplato dall’art. 409 c.p.p., comma 4, in q Janto esso è compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini: attiit:3 che presuppone necessariamente l’iscrizione, dovendosi osservare in materia iE regole di legalità formale imposte dall’art. 335 cod. proc. pen., al cui rispetto è ir ogni caso obbligato l’organo inquirente».
Pertanto, questa Corte, richiamando le chiare affermazioni delle Sezioni Jnite sul punto (anche dovendo rinviarsi a Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Mine -vini, Rv. 231162 – 01) deve quindi affermare che esorbita dei poteri del G.i.p. o -cl nare l’iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. di un indaga 😮 e contestualmente ordinare di formulare l’imputazione.
Questo ‘doppio ordine’ mette in crisi l’«equilibrio» che le Sezioni iJnite sollecitano, fra le prerogative delle parti e i poteri attribuiti al Gip, nella finE si ra giurisdizione delineata dagli artt. 409 e ss. cod. proc. pen., per verificare il r spetto del principio della obbligatorietà dell’azione penale.
Pertanto, mentre il primo ‘ordine’ è nell’esercizio proprio dei poteri dei c; i.p., non altrettanto lo è per il secondo emesso congiuntamente.
Difatti l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, investitc , NOME richiesta di archiviazione contro ignoti, ordini, a seguito di udienza carne -ale, l’iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e contestualmen:e la sua imputazione coatta è abnorme solo limitatamente a questo secondo prnfilo, rappresentando un’ingerenza del giudice nei poteri di intervento del pt.b )lico AVV_NOTAIO e una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini e quindi non destinatario dell’avviso di cui all’art. 409 cod. proc. Den. (Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 277429 – 01).
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento, limitatamente alla parte in cui dispone l’imputazione coatta Ne consegue che gli atti vanno trasmessi al AVV_NOTAIO per il corso ulteri Dre,
in quanto a seguito dell’annullamento dell’ordinanza di imputazione coatta re iidua quello di identificazione, che comunque spetta all’organo inquirente, che procederà poi alle proprie conseguenti determinazioni in ordine alle indagini piuttosto che all’esercizio o meno dell’azione penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all’imputaione coatta e dispone rimettersi gli atti al P.m. presso il Tribunale di Savona.
Così deciso il 13/02/2025