Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41412 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41412 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TREVISO nei confronti di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TREVISO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente all’ordine di formulare ldmputazione per la fattispecie di cui all’art. 614 cod. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso, Ufficio GIP, per quanto di competenza
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di. Treviso propone ricorso .per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha ordinato la formulazione dell’imputazione nei confronti di NOME e di NOME per i reati di cui agli artt. 614 e 624 – 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
L’impugnazione è limitata alla parte del provvedimento in cui il giudice ha ordinato di formulare l’imputazione in relazione all’art. 614 cod. pen., ossia per un reato diverso da quello per il quale il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione. Citando sentenze del giudice di legittimità, il Procuratore ricorrente allega l’abnormità del provvedimento.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente all’ordine di formulare l’imputazione per la fattispecie di cui all’art.614 cod. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso, Ufficio GIP, per quanto di competenza.
Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria adesiva al ricorso.
Il ricorso è fondato.
L’ipotesi accusatoria concerne il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. perché gli indagati, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto e mediante utilizzo di un ponte elettrico abusivamente allacciato alla rete di distribuzione di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, mediante bypass del contatore collocato presso edificio sito in INDIRIZZO, si sarebbero impossessati di energia elettrica sottraendola alla rete di distribuzione. Fatto aggravato perché commesso mediante mezzi fraudolenti e su bene destinato al pubblico servizio, in Castelfranco Veneto il 9 settembre 2022.
Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione con riferimento al su indicato reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. ma il giudice ha ordinato la formulazione dell’imputazione anche per il reato di cui all’art. 614 cod. pen.
L’abnormità costituisce una forma di patologia dell’atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un’esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l’intervento del giudice di legittimità, agli effet pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili.
Le Sezioni Unite, con la sentenza Toni (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590), hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell’area dell’abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola a un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall’art 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, COGNOME, in motivazione par.12).
Nel caso in esame, l’anomalia del provvedimento riguarda la delimitazione dei poteri del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla sfera di autonomia dell’organo inquirente. Questa materia è stata oggetto di diverse pronunce del supremo consesso di legittimità le quali, sulla scia della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., ord. n. 348 del 2005; Corte Cost., ord. n. 176 del 1999; Corte cost., sent. n. 478 del 1993; Corte Cost., sent. n. 88 del 1991), hanno affermato che rientra tra i poteri del giudice delle indagini preliminari quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo oggettivo, alle imputazioni iscritt nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo soggettivo, alle person indagate e iscritte nel relativo registro. Ne consegue che, se le valutazioni del giudice non concordano con le richieste conclusive del pubblico ministero, questi potrà essere invitato a compiere nuove indagini e, se tali indagini devono estendersi a persone non ancora indagate, il giudice ne potrà ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163).
10.1. Muovendo da tali premesse la giurisprudenza di legittimità ha però chiarito, in più occasioni, che, quando il giudice per le indagini preliminari, dissentendo dal pubblico ministero, ordina l’iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato, il procedimento è restituito all’iniziativa dell’uffi
inquirente, il quale deve poter esercitare tutti i poteri che gli sono attribuiti dal .legge, «primo fra tutti quello di adottare le determinazioni conseguenti all’esito delle indagini espletate». Deve quindi poter svolgere le investigazioni ritenute più opportune, procedere all’iscrizione di ulteriori soggetti che, all’esito delle indagini, dovessero risultare concorrenti nel reato, procedere per reati ulteriori rispetto a quelli originariamente supposti, ovvero richiedere una nuova archiviazione (Sez. 3, n. 28531 del 11/05/2018, Segolini, Rv. 273351 – 01; Sez. 6, n. 26875 del 10/05/2017, NOME, Rv. 270349 – 01; Sez. 2, n. 205 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269083 – 01).
10.2. Particolare rilievo assume, in relazione al caso in esame, l’orientamento che ha riconosciuto l’abnormità del provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari ordina al pubblico ministero la formulazione dell’imputazione coatta nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. Si tratta, infatti, di u indebita ingerenza nei poteri dell’organo inquirente e di una violazione dei diritti di difesa (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, COGNOME, Rv. 273581 – 01; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, L., n. 257786 – 01; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274907 – 01).
11. La ratio di tale orientamento va ricercata nelle prerogative dell’organo d’accusa, al quale il giudice per le indagini preliminari non può surrogarsi con riguardo al tempo e al modo di svolgimento delle indagini. Ciò avviene, invece, se il giudice per le indagini preliminari non si limita a disporre l’iscrizione di u soggetto nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. ma , contestualmente, ordina al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei suoi confronti. In questo modo, infatti, il giudice invade la sfera di attribuzioni della pubblica accusa, costretta a espletare, nei ristretti termini prescritti dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., gli adempimenti ivi previsti, e a dare alle indagini preliminari l’esito imposto dal giudicante (Sez. 3, n. 418 del 23/11/2020, dep. 2021, Rv. 280191 – 01; Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 277429 – 01; Sez. 5, n. 46135 del 19/06/2014, Rv. 262140 – 01).
12. Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all’ordine di formulazione dell’imputazione per il reato di cui all’art. 614 cod. pen. con trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Treviso per l’ulteriore corso.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di’ formulare l’imputazione per il reato di cui all’art. 614 c. p. Dispone trasmettersi gli atti al Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per l’ulteriore corso.
Così deciso il 16 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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