Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31673 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2024 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
sulla relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.11 Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze ha richiesto al G.i.p. l’archiviazione del procedimento modello 44 iscritto nei confronti di ignoti in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen., ipotizzato come commesso il 7 novembre 2022, a seguito della querela presentata dalla signora NOME COGNOME, caduta a terra sulla pubblica via.
Avendo la persona offesa depositato opposizione, il G.i.p. ha fissato per il 9 gennaio 2024 udienza camerale, all’esito della quale ha emesso, il 19-22 gennaio 2024, ordinanza con cui ha ordiNOME (dispositivo, p. 2) «la restituzione degli atti al Pubblico Ministero perché, previa iscrizione del relativo nominativo nel registro delle notizie di reato, formuli l’imputazione in relazione al reato di cui all’art. 5 c.p. nei confronti di COGNOME NOME, secondo quanto indicato nella parte motiva, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza», ove si legge che, tenendo conto della caratteristiche concrete del luogo ove è caduta, riportando lesioni, la querelante, la situazione era tale da costituire un’insidia in senso tecnico per le persone che percorrevano il marciapiede e che «di tale situazione, che era già stata segnalata al Comune, non può che essere ritenuto responsabile, nel fumus, il Dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE pubblici, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, per l’omissione dei necessari interventi volti ad eliminare qualsiasi situazione di pericolo per i passanti; ritenuto, quindi, che l’approfondimento dibattimentale si reputi necessario al fine di apprezzare in contraddittorio la condotta dell’indagato in senso sostanziale, prospettandosi, sulla base dell’evidenza, la ragionevole probabilità di condanna superflua risultando qualsivoglia ulteriore attivit integrativa di indagine » (così in motivazione, p. 1 ) e necessaria, ad avviso del G.i.p., l’iscrizione ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., de nominativo indicato, richiamandosi al riguardo il precedente di legittimità di Sez. 4, n. 244 del 26/01/1996, P.M. in proc. ignoti, Rv. 205224. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ricorre per la cassazione il Pubblico Ministero affidandosi ad un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e, almeno parzialmente, abnormità, per avere il Giudice ordiNOME non solo l’iscrizione nel registro degli indagati ma anche l’imputazione coatta nei confronti di persona che non è stata messa in condizione di partecipare all’udienza di opposizione, impedendo al P.M. di svolgere ulteriori indagini e di determinarsi autonomamente all’esito delle stesse.
Richiama precedenti di legittimità sia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786) che a Sezioni
semplici (Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, PM in proc. ignoti, Rv. 277429) e chiede l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
Il Procuratore generale della SRAGIONE_SOCIALE. nella requisitoria scritta del 17 marzo 2024 ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Il P.M. ricorrente cita precedenti corretti e pertinenti. Infatti, come affermato da Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786, «In materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordin d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. (La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.)»).
L’insegnamento è stato ribadito dalle successive Sezioni semplici, infatti:
«Costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’imputazione coatta per il reato di cui all’art. 328, comma primo, cod. pen., nei confronti di soggetto indagato per il solo reato di cui all’art. 589 cod. pen.)» (Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907);
«L’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di archiviazione contro ignoti ordini, a seguito di udienza camerale, l’iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e contestualmente la sua imputazione coatta è abnorme solo limitatamente a questo secondo profilo, rappresentando un’ingerenza del giudice nei poteri di intervento del pubblico ministero e una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini e quindi non destinatario dell’avviso di cui all’art. 409 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il giudice, in relazione ad una ipotesi di minaccia realizzata attraverso un profilo “facebook”, aveva ordiNOME l’iscrizione del titolare del profilo e l’imputazione per il reato di cui all’art. 612 cod. pen.)» (Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, PM in proc. ignoti, Rv. 277429).
Si tratta di precedenti senz’altro da condividere e cui dare continuità, poiché sarebbe in insanabile contrasto con lo statuto, sia interno sia sovranazionale, del “giusto processo” esercitare l’azione penale nei confronti di persona che, siccome nemmeno indagata, non ha avuto alcuna possibilità di interloquire e di difendersi; mentre è proceduralmente corretto l’ordine di iscrizione nel registro degli indagati di nominativo individuato dal G.i.p.
2.Consegue, di necessità, l’annullamento, da disporsi senza rinvio, del provvedimento impugNOME, limitatamente all’ordine di formulazione dell’imputazione nei confronti di COGNOME NOME, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze affinchè provveda alla iscrizione nel registro degli indagati ritualmente ordinata dal TARGA_VEICOLO X, JUJL GLYPH 71
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME limitatamente all’ordine di formulazione dell’imputazione nei confronti di COGNOME NOME e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso il 04/04/2024.