Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15130 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15130 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
fatto diverso non sia stato adeguatamente valutato dal Pubblico ministero, ordinare l’iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., perchØ solo in tal modo vengono a essere salvaguardate le prerogative del pubblico ministero, che a quel punto potrà evidentemente svolgere ulteriori indagini e indirizzarsi poi verso una richiesta di archiviazione o l’esercizio dell’azione penale. D’altro canto, tali limiti garantiscono anche le prerogative della difesa, che deve potersi confrontare a mezzo delle facoltà conseguenti all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., come anche in sede di udienza camerale ex art. 410 cod. proc. pen., specificamente in ordine al fatto-reato così come iscritto nel registro notizie di reato.
Questo l’«equilibrio» che le Sezioni Unite individuano fra le prerogative delle parti e i poteri attribuiti al G.i.p., nella finestra di giurisdizione assegnata a quest’ultimo dagli artt. 409 e ss. cod. proc. pen., al fine di verificare il rispetto del principio della obbligatorietà dell’azione penale.
Nel caso in esame l’indagato e il Pubblico ministero non si erano già confrontati con il delitto di atti persecutori, mai iscritto nel menzionato registro, in relazione al quale il G.i.p. ha disposto l’imputazione coatta.
Il delitto di atti persecutori integra pacificamente reato diverso rispetto a quelli iscritti nel registro notizie di reato dal Pubblico ministero di Catanzaro, per quanto integrabile anche dalle condotte di diffamazione (quanto al concorso fra le due fattispecie, Sez. 5, n. 49288 del 15/11/2023, C., Rv. 285559 – 01), come anche può essere configurato a seguito di ulteriori condotte di reato, quali le molestie o le minacce reiterate.
Ma, come osserva il Procuratore ricorrente, difettano gli eventi alternativi prefigurati dalla norma incriminatrice, il che rende non immediatamente riqualificabili i reati iscritti nell’apposito registro in quello ex art. 612-bis, oggetto di imputazione coatta.
D’altro canto, la riprova della necessità della precisazione dell’evento Ł proprio nel contenuto della ordinanza impugnata che, rilevando come il Pubblico ministero non abbia svolto indagini in ordine al delitto ex art. 612-bis, richiama il materiale investigativo con la finalità di delineare la sussistenza un ‘clima logorante’, quale evento però non contemplato nØ richiesto nelle fattispecie iscritte.
Si tratta in sØ di una operazione ermeneutica non abnorme se funzionale a rigettare l’archiviazione, invitando il pubblico ministero a iscrivere nel registro notizie di reato anche il delitto di atti persecutori.
Diversamente abnorme, se correlata all’ordine di imputazione coatta, per le ragioni esposte dalle Sezioni Unite, che richiedono le disposizioni dell’art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull’esercizio dell’azione penale, siano oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa.
D’altro canto, l’ipotesi della riqualificazione del reato iscritto non Ł neanche espressa nell’ordinanza impugnata.
Deve, quindi, escludersi si verta nel caso della consentita riqualificazione giuridica del medesimo fatto (ipotesi non vietata, in presenza, però, dei relativi presupposti, mancanti nel caso in esame: da ultimo, Sez. 5, n. 24616 del 16/03/2021, COGNOME, Rv. 281441 – 01; conf. Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016 Cc., Rv. 268138 – 01; Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015 Cc., Rv. 264509 – 01 ; Sez. 6, n. 34284 del 22/06/2011 Cc., Rv. 250856 – 01).
Pertanto può affermarsi che l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ordini l’imputazione coatta per un fatto-reato diverso da quello iscritto nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. per il quale Ł stata avanzata richiesta di archiviazione, Ł abnorme in quanto in palese violazione dell’«equilibrio» che deve sussistere fra i poteri e le prerogative delle parti rispetto a quelli del G.i.p., il quale, nell’ambito della finestra di giurisdizione assegnatagli per il controllo del rispetto del principio della obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., può solo ordinare l’iscrizione nel menzionato registro del fatto-reato diverso, sia per evitare l’ingerenza nei poteri di propri del pubblico ministero – di indagine e di determinazione quanto all’esercizio o meno dell’azione penale sul fatto ulteriore – sia anche per garantire i diritti di difesa dell’indagato, da esercitare rispetto alla diversa ipotesi di reato fin dalla fase delle indagini e non solo in fase dibattimentale.
Quanto alla imputazione coatta in relazione all’art. 595 cod. pen., la stessa Ł stata correttamente disposta, nel rispetto dei principi espressi, mentre resta al G.i.p. il compito di provvedere in ordine alle ulteriori ipotesi di reato per le quali il Pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento, limitatamente alla parte in cui dispone l’imputazione coatta per il delitto di atti persecutori, disponendo la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, che provvederà sulla istanza di archiviazione in applicazione dei principi fin qui declinati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente alla imputazione coatta per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso il 12/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME