Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2024 del TRIBUNALE di COSENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11274/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Cosenza, avente ad oggetto l’invito alla formulazione dell’imputazione – a seguito dell’opposizione all’archiviazione – nei confronti dell’imputato, per il reato di cui agli artt. 48, 476 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell’art. 409 cod. proc. pen. e degli artt. 111 e 112 Cost. in relazione all’imputazione coatta operata nei propri confronti, lamentando, in particolare, che il provvedimento impugNOME sarebbe abnorme in quanto volto ad imporre al pubblico ministero il compimento di atti che non sono espressamente previsti dal codice, è manifestamente infondato, atteso che, come ritenuto da recente giurisprudenza di legittimità, «non è abnorme, ne’ in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l’imputazione nei confronti dell’indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero» (Sez. 5 n. 24616 del 16/03/2021, Rv. 281441 01).
Ritenuto che è privo di pregio il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite ‘Gianforte’, (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018 Cc. (dep. 24/09/2018), Rv. 273581 01), laddove ha espresso il principio in base al quale ricorre l’abnormità del provvedimento qualora il G.I.P. ordini l’imputazione coatta per un reato diverso da quello oggetto di richiesta di archiviazione, giacchè, nel caso di specie, non vi è “nuova contestazione” di reato rispetto alla quale manchi l’iniziativa del pubblico ministero, versandosi, piuttosto, in un caso di diversa qualificazione della condotta, la medesima sulla quale il Pubblico Ministero aveva svolto le indagini.
In effetti, già prima dell’intervento delle SS.UU.” RAGIONE_SOCIALE“, richiamate dal ricorrente, nella giurisprudenza di legittimità, non si era mai dubitato del potere del giudice per le indagini preliminari di dare una diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto al quale il Pubblico Ministero chiede l’archiviazione, e, quindi, di disporre l’imputazione coatta per il diverso titolo di reato ravvisato ( Sez. 6 n. 37470 del 09/07/2004 rv.230360; Sez. 2 n. 19447 del 03/04/2006 rv.234200; Sez. 1 n. 41207 del 24/11/2006, riv.236003; Sez. 6 n. 41409 del 13/10/2009 rv.245476; Sez. 6 n. del 31/01/ 2011, rv. 250029; Sez. 6 n. 34284 del 16/09/2011 rv. 250836, sez. 6 n. 42508 del 28/09/2012 rv. 253617). Nello stesso senso, si sono orientate le pronunce successive, le quali hanno sempre ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione presentata
dal pubblico ministero, ordini contestualmente, a norma dell’art. 409 cod. proc. pen., l’imputazione coatta nei confronti dell’indagato per il fatto di reato oggetto dell’originaria iscrizione, qualificando diversamente la fattispecie individuata nella richiesta di archiviazione (Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014, Rv. 261645, Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Rv. 264509; Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016 Rv. 268138).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
coli
NOME NOME COGNOME