Imputato Latitante: La Cassazione Nega la Rimessione in Termini
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha affrontato il delicato tema dei diritti processuali spettanti a un imputato latitante. La decisione chiarisce che la scelta di sottrarsi alla giustizia comporta la perdita di alcune garanzie, tra cui il diritto alla traduzione degli atti, e di conseguenza preclude la possibilità di ottenere una rimessione nei termini per impugnare la condanna. Questo principio riafferma la necessità di un comportamento collaborativo dell’imputato con l’autorità giudiziaria.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato contro un’ordinanza del Tribunale di Napoli. Quest’ultimo, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di un condannato di essere rimesso nei termini per proporre appello contro una sentenza del 2016, divenuta irrevocabile nello stesso anno. La richiesta si basava sulla presunta mancata conoscenza della sentenza a causa della mancata traduzione degli atti, necessaria per comprendere la natura delle accuse e l’esito del processo.
Lo status di Imputato Latitante e le sue conseguenze
Il punto cruciale della vicenda, che ha determinato la decisione sia in primo grado sia in Cassazione, è lo status di imputato latitante del richiedente. Il Tribunale aveva fondato il proprio rigetto sulla considerazione che all’imputato, resosi volontariamente irreperibile, non spettasse alcun diritto alla traduzione degli atti processuali. La latitanza è, infatti, una condizione giuridica che deriva da una scelta consapevole dell’individuo di sottrarsi al corso della giustizia, una scelta che non può generare diritti o tutele ulteriori.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha pienamente condiviso e confermato l’impostazione del giudice dell’esecuzione. Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno sottolineato come la decisione di rigettare l’istanza fosse giuridicamente corretta. Il principio affermato è netto: la condizione di latitanza è incompatibile con la pretesa di non aver avuto conoscenza degli atti processuali. Un soggetto che sceglie deliberatamente di rendersi irreperibile non può successivamente lamentare una violazione delle garanzie difensive, come il diritto alla traduzione, che sono pensate per chi partecipa al processo e non per chi lo elude.
Di conseguenza, la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, fondata sulla mancata traduzione, è stata considerata infondata. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
La sentenza in esame consolida un importante principio di diritto processuale: i diritti e le garanzie previsti dall’ordinamento presuppongono un atteggiamento leale e collaborativo da parte dell’imputato. La scelta di darsi alla latitanza interrompe questo rapporto e non può essere utilizzata come scudo per ottenere vantaggi procedurali o per rimettere in discussione sentenze ormai definitive. In sostanza, chi fugge dalla giustizia non può poi invocarne le tutele per sanare le conseguenze della propria scelta.
Un imputato che si rende latitante ha diritto alla traduzione degli atti processuali?
No. Secondo la sentenza, il Tribunale ha correttamente stabilito che all’imputato, resosi latitante, non spettava alcun diritto alla traduzione degli atti.
È possibile per un latitante ottenere la rimessione nei termini per impugnare una sentenza?
No, sulla base di questa decisione, se la richiesta si fonda su una presunta violazione di diritti (come quello alla traduzione) che è conseguenza diretta dello stato di latitanza, la rimessione nei termini non viene concessa.
Qual è stato l’esito finale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27843 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27843 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1619/2025 CC – 08/05/2025
– Relatore –
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 29/01/2025 del Tribunale di Napoli
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, per ciò che qui interessa ha rigettato l’istanza formulata nei riguardi di NOME COGNOME di rimessione nei termini per impugnare la sentenza del Tribunale di napoli in data 6 aprile 2016, irrevocabile il 28 settembre 2016.
Quanto alla richiesta di restituzione nel termine per proporre appello, oggetto del presente ricorso, il Tribunale ha fondato la decisione reiettiva sulla base della considerazione che all’imputato, resosi latitante, non spettava alcun diritto alla traduzione degli atti.
4.Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 08/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI