Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41245 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41245 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a Villaricca (NA) il DATA_NASCITA
NOME, nato a Mugnano di Napoli (NA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 della Corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e di annullare l’ordinanza impugnata, invece, nei confronti di NOME; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi dei ricorsi, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
NOME e NOME, con unico atto del loro comune difensore, impugnano l’ordinanza della Corte di appello di L’Aquila in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di quella città del 20 novembre 2023, con la quale sono stati condannati per il delitto di cui all’art. 393, cod. pen.. fif
1.1. Secondo quella Corte, il gravame è stato proposto oltre il termine consentito dall’art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., pari al quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo, fissato dal giudice per il deposito del motivazione.
1.2. La difesa ricorrente si duole della mancata applicazione del comma 1-bis del medesimo art. 585, secondo il quale i termini previsti dal precedente comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione proposta dal difensore dell’imputato giudicato in assenza.
Deduce, a tal proposito, che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, gli imputati sono stati giudicati in assenza, in quanto erroneamente indicati come presenti nei verbali di alcune udienze interlocutorie (precisamente: NOME, in quello dell’udienza del 4 novembre 2020; NOME, in quello dell’udienza del 1° marzo 2022). A sostegno, riporta in ricorso la sequenza delle indicazioni contenute, sul punto, nei verbali delle diverse udienze del giudizio di primo grado.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato in cancelleria la propria requisitoria scritta, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e di annullare l’ordinanza impugnata, invece, nei confronti di NOME.
Ha depositato conclusioni scritte il difensore dei ricorrenti, insistendo per l’accoglimento del ricorso per entrambi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1. L’assunto per cui egli sarebbe stato erroneamente dichiarato presente all’udienza del 4 novembre 2020 dinanzi al Tribunale, quando invece tale non era, è un puro asserto, sprovvisto di qualsiasi conforto, né la sua difesa ha mai fatto rilevare nel corso del processo tale ipotetico errore, pur avendo avuto ampiamente modo e tempo per farlo.
La relativa doglianza, dunque, è manifestamente infondata.
1.2. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
Merita di essere accolta, invece, l’impugnazione di NOME COGNOME.
Dalla lettura dei verbali d’udienza – consentita alla Corte di cassazione in ragione della natura processuale della questione devolutale – si rileva che, all’udienza del 10 marzo 2022, egli è stato indicato come “già presente”, pur non risultando comparso in nessuna delle precedenti udienze.
Ne discende che, dovendo trovare applicazione per lui l’aumento di quindici del termine per impugnare, riconosciuto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., ai difensori degli imputati giudicati in assenza, l’appello è stato per lu proposto tempestivamente (ovvero nel giorno di scadenza del termine, 18 aprile 2024).
L’ordinanza impugnata dev’essere, dunque, annullata senza rinvio ed il processo dev’essere restituito al giudice d’appello per lo svolgimento del giudizio, nonostante – stando almeno a quanto risulta dagli atti presenti nel fascicolo trasmesso a questa Corte – il reato parrebbe essersi prescritto successivamente alla presentazione del ricorso.
L’erronea declaratoria d’inammissibilità dell’appello, infatti, ha privato l’imputato di un grado del giudizio di merito, perciò precludendogli la possibilità, in quella sede, di far valere eventuali circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua o la rilevanza penale della sua condotta, con l’evidenza necessaria per legittimare un’eventuale sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: che, laddove ne sussistano gli estremi, prevale sull’improcedibilità conseguente all’estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata nei confronti di NOME e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025