Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29235 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASABLANCA (MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 11 dicembre 2023 il Tribunale di Teramo ha condannato NOME alla pena di euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 commesso il 15/12/2021.
Il Tribunale ha qualificato il coltello rinvenuto come un’arma impropria, e ha rilevato che l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione per il suo porto fuori dall’abitazione. Ha escluso la concessione del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ritenendo quest’ultimo grave per le caratteristiche dell’arma, ma ha concesso l’ipotesi attenuata, tenuto conto delle circostanze del rinvenimento.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 179, 420-bis e 420-ter cod.proc.pen.
Il ricorrente deduce la violazione di legge processuale, per essere stato processato in assenza benché fosse detenuto per altra causa e perciò impedito a presentarsi, per tutta la durata del procedimento, circostanza nota al giudice in quanto comunicata dal difensore unitamente ad una richiesta di rinvio per astensione dalle udienze. Infatti, prima dell’udienza del 19 aprile 2023, il difensore depositò un’istanza di rinvio, intendendo partecipare all’astensione proclamata dalle organizzazioni professionali, e in tale atto precisò che il suo assistito era detenuto presso il carcere di Rieti, per altra causa. All’udienza del 19 aprile 2023, però, il giudice ha dichiarato l’assenza del ricorrente, senza disporne la traduzione, ed anche alle udienze successive, in cui è stata svolta l’istruttoria, l’imputato è stato sempre dichiarato assente, e non ne è stata mai disposta la traduzione in udienza.
Pertanto l’intero procedimento e la stessa sentenza devono essere dichiarati nulli, perché svolti senza tenere conto del legittimo impedimento dell’imputato a comparire spontaneamente, e senza disporre la sua traduzione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, essendo onere dell’imputato o del difensore informare l’autorità giudiziaria tempestivamente, e con atto non incidentale, dello stato di detenzione, e chiedere di partecipare alle udienze.
7r2.’
Il ricorrente ha inviato conclusioni scritte con cui replica alla requisitori del Procuratore generale, ricostruendo il fatto e ripetendo il contenuto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Dall’esame degli atti, consentito al giudice di legittimità quando vengono dedotti motivi di ricorso di ordine procedurale (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che, effettivamente, alcuni giorni prima dell’udienza del 19 aprile 2023 il difensore dell’imputato ha inviato al giudice procedente un’istanza di rinvio, preannunciando la sua volontà di aderire all’astensione dalle udienze indetta dalle associazioni di categoria, ed esplicitamente comunicando che il proprio assistito era detenuto, per altra causa, presso il carcere di Rieti. All’udienza tenuta il 19 aprile 2023, nella quale è stato disposto il rinvio richiesto dal difensore, il giudice ha però verificato la costituzione delle parti e ha dichiarato l’assenza dell’imputato, benché il suo stato di detenzione fosse stato comunicato, con le modalità sopra indicate, e senza che fosse stata disposta la sua traduzione, o che fosse stata raccolta una sua eventuale rinuncia a comparire.
La giurisprudenza di legittimità, sin dalla sentenza Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, COGNOME, Rv. 234600, ha affermato che «La detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento». Tale principio, dettato in relazione all’istituto della contumacia, è stato ritenuto applicabile anche all’istituto dell’assenza: lo stato di detenzione per altra causa dell’imputato costituisce un suo legittimo impedimento a comparire, che impedisce la dichiarazione di assenza, anche se tale condizione non è stata tempestivamente comunicata e se l’imputato non ha chiesto di poter presenziare all’udienza (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806, che al paragrafo 4 della motivazione ha ribadito i principi della sentenza Sez. U, n. 37483/2006, COGNOME, in particolare nella parte in cui ha stabilito che «la conoscenza da parte del giudice di un legittimo
impedimento dell’imputato preclude la dichiarazione di contumacia o di assenza», e che «costituisce legittimo impedimento la detenzione per altra causa» anche se non tempestivamente comunicata).
Infatti l’art. 420-ter cod.proc.pen. ha stabilito un onere di comunicazione tempestiva del legittimo impedimento solo da parte del difensore, ma non da parte dell’imputato, in riferimento al quale anche la mera probabilità che la sua assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per una causa non volontaria impone, al giudice, il rinvio del dibattimento.
COGNOME Nel presente caso, lo stato di detenzione dell’imputato è stato comunicato dal difensore, anche se all’interno di un atto con cui egli preannunciava un proprio impedimento legittimo, e tale atto è stato sicuramente portato a conoscenza del giudice, dal momento che la relativa istanza di rinvio è stata accolta, e l’udienza del 19 aprile 2023 è stata rinviata.
Il giudice, pertanto, avrebbe dovuto prendere atto della mancata presenza anche dell’imputato e ritenere certo o almeno probabile, alla luce di quella comunicazione, che anch’egli avesse un legittimo impedimento, costituito dal suo stato di detenzione. Gli era perciò inibito procedere alla costituzione delle parti e dichiarare formalmente l’assenza del medesimo, ed avrebbe dovuto, invece, rinviare l’udienza per l’impedimento dell’imputato, e disporre la sua traduzione per l’udienza di rinvio, la cui data doveva essergli comunicata.
Il procedimento svolto, per tutte le udienze successive, senza la presenza dell’imputato, è pertanto nullo, essendo affetta da nullità la sua dichiarazione di assenza. L’imputato, infatti, non risulta essere stato mai presente, per l’intero dibattimento, in quanto la sua traduzione non è stata mai disposta pur essendosi il suo stato di detenzione protratto sino all’udienza in cui è stata emessa la sentenza.
Tale nullità deve essere ritenuta assoluta e insanabile, in quanto ha comportato la violazione del diritto dell’imputato di partecipare al procedimento a proprio carico, per l’intera durata dello stesso, diritto ritenuto fondamentale dalla Corte EDU e riconosciuto come tale anche dalla giurisprudenza di legittimità 5 M.k.- COGNOME b024(vedi Sez. U, n. COGNOME COGNOME sopra citata, al paragrafo 8 della motivazione). COGNOME La Corte EDU, infatti, dalle disposizioni di cui all’art. 6, lettere c), d) ed e) ha tratto il principio, più volte ribadito nelle sue pronunc che la Carta europea dei Diritti dell’Uomo attribuisce all’imputato il diritto d partecipare personalmente al processo, al fine di meglio approntare ed esporre la propria difesa, e può rinunciarvi, ma la sua rinuncia, e la sua conseguente assenza dal processo, devono essere espressione di una scelta volontaria e consapevole. E’ poi da sempre affermato che il rispetto del principio del
contraddittorio nel processo penale, stabilito anche dall’art. 111 Cost., impone che l’imputato possa partecipare all’intero dibattimento, il quale può svolgersi in sua assenza solo se questa è volontaria.
Si ritiene pertanto condivisibile, perché conforme a tali principi, l’affermazione secondo cui, in tema di giudizio dibattimentale, l’omessa traduzione dell’imputato detenuto determina la nullità assoluta e insanabile dell’udienza irritualmente celebrata e la conseguente inutilizzabilità delle prove in essa assunte (Sez. 5, n. 22115 del 22/03/2022, Rv. 283438; Sez. 1, n. 10508 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 278814; Sez. 4, n. 46173 del 28/09/2023, Rv. 285339), mentre le precedenti affermazioni secondo cui il vizio della dichiarazione di contumacia comportava una nullità generale a regime intermedio, sanata se non tempestivamente eccepita dal difensore (vedi Sez. 2, n. 26603 del 29/05/2019, Rv. 276576), devono ritenersi superate, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, sopra citata, e della sentenza Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., che al paragrafo 7 ha affermato che l’omessa traduzione dell’imputato detenuto si traduce in una violazione del contraddittorio e della stessa vocatio in iudicium, in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza, benché regolarmente notificato, non può svolgere la sua funzione se l’imputato non viene concretamente messo in grado di partecipare all’udienza.
Nel presente caso, pertanto, poiché l’illegittima dichiarazione di assenza e la conseguente omessa traduzione hanno impedito all’imputato, detenuto per altra causa, di partecipare a tutte le udienze del procedimento, questo deve essere dichiarato nullo, e nulla la sentenza emessa.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Teramo per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo in diversa persona fisica.
Così deciso il 04 giugno 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Pres ente