Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43420 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato in Costa d’Avorio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Torino impugna la sentenza in epigrafe indicata, con la quale detta Corte ha annullato quella del Tribunale della stessa città dell’Il aprile 2022, che aveva condannato NOME COGNOME per due episodi di evasione.
In accoglimento del gravame propostole dall’imputato, la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza appellata, perché, pur essendo l’imputato
detenuto in carcere per altra causa ed essendo nota tale condizione al Pubblico ministero procedente, tale ufficio gli aveva notificato il decreto di citazione a giudizio non nel luogo di detenzione, bensì presso lo studio del difensore domiciliatario, e comunque perché, perdurando la sua condizione di detenzione, non ne era stata disposta la traduzione per l’udienza, non avendo perciò egli potuto partecipare al processo.
Sostiene il ricorrente che tale decisione violi gli artt. 420, commi 1-3, e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., poiché, successivamente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, l’imputato, con atti da lui sottoscritti e prodotti in giudizio dal suo difensore di fiducia, ha conferito a quest’ultimo procura speciale ed ha avanzato richiesta di procedere con il rito abbreviato, senza mai indicare il suo stato di detenzione e senza formulare richiesta di partecipare personalmente al processo, avendo perciò implicitamente acconsentito allo svolgimento dell’udienza in sua assenza e, comunque, non avendo patito alcun pregiudizio del proprio diritto di difesa.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso non è fondato e l’impugnazione, perciò, dev’essere respinta.
Non v’è dubbio che, essendo nota all’ufficio procedente la condizione detentiva dell’imputato, il decreto di citazione dovesse essergli notificato in carcere e non presso il domiciliatario. Le notificazioni all’imputato detenuto, infatti, vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869).
È altrettanto indiscutibile, tuttavia, che, avendo costui, successivamente a tale atto, conferito procura speciale al proprio difensore ed avanzato richiesta di rito alternativo, gli fossero ben note la pendenza del processo, l’imputazione elevatagli e la data fissata per l’udienza, dovendo perciò intendersi sanata la relativa nullità, a norma dell’art. 183, cod. proc. pen., per avere l’atto raggiunto comunque lo scopo cui era preordinato.
Quella che non può ritenersi sanata, invece, è la nullità dell’udienza tenutasi nell’assenza dell’imputato, per non esserne stata disposta la traduzione.
3.1. Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 7635 del 30 settembre 2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, muovendo da una puntuale ricostruzione del quadro normativo interno e convenzionale, hanno specificato in motivazione che l’assenza dell’imputato può costituire chiara espressione dell’abdicazione al suo diritto di partecipare al processo solo ove non risulti in alcun modo l’esistenza di un suo impedimento ed essa, di conseguenza, possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia a comparire dell’imputato medesimo.
Questa condizione – hanno aggiunto le Sezioni unite – non sussiste in tutti i casi in cui il giudice che procede abbia conoscenza dell’esistenza di un impedimento dell’imputato a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell’interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare: con la conseguenza che, in tale eventualità, incombe al giudice procedente l’obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell’imputato, tutti i poteri che l’ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante. Infatti, una specifica manifestazione d’interesse dell’imputato a partecipare al processo, benché sicuramente possibile, non è imposta dalla legge, la quale non pone a carico dell’imputato alcun onere di attivarsi presso il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto.
3.2. Tanto premesso, deve rilevarsi come – secondo quanto si legge in sentenza – la condizione di detenzione dell’imputato per altra causa, quanto meno al tempo della notifica del decreto di citazione a giudizio, fosse nota all’ufficio del Pubblico ministero, e comunque risultasse dagli atti a disposizione del giudice, essendosi il processo svolto con il rito abbreviato ed essendo stato perciò riversato al giudicante l’intero fascicolo delle indagini preliminari. Del resto, neppure lo stesso Pubblico ministero ricorrente deduce che così non fosse, pretendendo piuttosto di individuare nel contegno dell’imputato l’implicita ma inequivoca rinuncia a comparire.
Poiché, dunque, l’obbligo del giudice di attivarsi per consentire la partecipazione dell’imputato al processo sussiste quando la condizione di detenzione di costui – affermano le Sezioni unite – «emerga, in qualsiasi modo, dagli atti», ne discende che la nullità della sentenza di primo grado è stata correttamente rilevata e dichiarata dai giudici d’appello.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2024.