Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28024 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28024 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso con udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 21 dicembre 2023, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza resa dal Tribunale di Biella nei suoi confronti il 5 giugno 2023 con cui COGNOME – dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così qualificato il fatto di porto ingiustifica in luogo pubblico di un coltello a serramanico a lui ascritto, e, computata la diminuente per il rito abbreviato – era stato condanNOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.
La Corte territoriale ha ritenuto violato dall’appellante il disposto dell’ar 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 33, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, a norma del quale con l’atto di appello deve essere presentata anche l’elezione o la dichiarazione di domicilio della parte privata impugnante, a pena di inammissibilità: nel caso di specie tale formalità, da riferirsi ad att presentato dopo la pronuncia della sentenza irmpugnata, non era stata rispettata, non risultando – il suddetto documento – accluso all’atto di appello.
Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a un unico, articolato motivo con cui si prospetta la mancanza di motivazione e la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., con conseguente nullità del provvedimento per mancanza di motivazione e di sottoscrizione, oltre che il vizio della motivazione per l’incompletezza del provvedimento, notificato limitatamente alla pagina 1.
La difesa segnala che la notificazione dell’ordinanza, a mezzo di posta elettronica certificata, ha avuto ad oggetto soltanto la pagina 1 dell’ordinanza e ciò ne ha determiNOME la nullità, mancando il dispositivo e la sottoscrizione del giudice; tale nullità non è sanabile con il provvedimento di correzione: per come notificata, l’ordinanza manca dei suddetti elementi essenziali e, comunque, è carente di una motivazione effettiva e completa.
Quanto al merito dell’ordinanza, la difesa sottolinea che COGNOME, nel corso del processo, si trovava detenuto nella Casa circondariale di Biella, così come lo è attualmente, sicché il decreto di fissazione dell’udienza avrebbe dovuto essere a lui notificato ai sensi dell’art. 156, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente deroga in ordine all’applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Infine, si segnala che l’indirizzo dell’imputato indicato nel provvedimento (in Biella, INDIRIZZO) indica una mera residenza, un luogo inesistente, attribuito di ufficio ai senza fissa dimora.
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Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, dato il nuovo, preciso disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., applicabile all’atto di appello in esame, con l’effetto che il mancato deposito della nuova dichiarazione o elezione di domicilio è causa di inammissibilità dell’impugnazione; effetto rispetto al quale si reputa inconferente la deduzione che, all’atto della proposizione dell’appello, COGNOME era detenuto in carcere, ma per altra causa, vista la funzione della formalità introdotta con la norma suindicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è da ritenersi per quanto di ragione fondato e va, quindi, accolto nei relativi termini, per le ragioni che seguono.
Non va condivisa la doglianza inerente alla natura soltanto parziale della copia dell’ordinanza di inammissibilità notificata a COGNOME.
A parte la chiarezza e sufficiente esaustività che già la notificazione parziale (inerente alla pagina 1) del provvedimento era idonea a dispiegare quanto al contenuto, alla motivazione e all’esito decisoti° dell’atto, è da osservare che, con il rituale atto di impugnazione, il difensore dell’imputato ha svolto con compiutezza di argomenti e riferimenti le ragioni dell’impugnazione, di guisa che, ove pure si fosse determinata la nullità della notificazione (e, comunque, di essa, non del provvedimento, perfetto in tutti i suoi elementi nel suo originale), il vizi si sarebbe saNOME.
Secondo i principi elaborati in tema di verifica e degli effetti della nulli della notificazione, come disciplinata dall’art. 171 cod. proc. pen., deve ritenersi che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod, proc. pen. ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione dell’atto sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della saNOMEria di cui all’art. 184 cod. proc. pen., per il relativo ambito di applicazion o, negli altri, congrui casi, ove ne sussistano i presupposti, l’applicabilità del saNOMEria di cui all’art. 183 cod. proc. pen. (v., per una fattispecie analoga, Sez. 2, n. 46276 del 16/11/2011, COGNOME, Rv. 251540 – 01).
Si ritiene fondata, con assorbimento di ogni altra questione, la censura inerente alla prospettata non necessità della presentazione della ulteriore
elezione o dichiarazione di domicilio in relazione al dato di fatto che l’impugnante NOME COGNOME era, al tempo della proposizione dell’appello, ed anche è detenuto, sia pure per altra causa.
In via di fatto è pacifico che l’appello del 21.12.2023 – proposto dal difensore per NOME COGNOME, imputato, detenuto per altra causa, giudicato in primo grado dal Tribunale di Biella – non è stato accompagNOME dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato, ai fini della successiva notificazione del decreto di citazione in giudizio.
Va d’altronde osservato che nell’atto di appello si dava atto della condizione di COGNOME in quella fase, detenuto nella Casa circondariale di Biella, e lo stesso appellante, nell’atto e nella procura al suo difensore, dichiarava, di eleggere domicilio in quel luogo, in modo puramente reiterativo del disposto di cui all’art. 156 cod. proc. pen. La condizione di detenuto per altra causa dell’appellante esce confermata dall’esame degli atti.
La nuova dichiarazione o elezione di domicilio costituisce adempimento stabilito a pena di inammissibilità dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto nel codice di rito penale dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022.
L’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che le disposizioni degli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’art. 175 cod. proc. pen., come modificato dal presente decreto.
4.1. Allo stato del diritto vigente e dell’interpretazione prevalente e persuasiva al momento della presente decisione, deve ritenersi che la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata (Sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, COGNOME, Rv. 286357 – 01; Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, NOME COGNOME, Rv. 286122 – 01; Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME, Rv. 285805 – 01).
Tuttavia, si è anche precisato che l’interpretazione adeguata della norma impone di ritenere che essa non riguarda l’imputato che sia detenuto quando viene resa la sentenza e viene poi proposta l’impugnazione.
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Gli interpreti si sono interrogati se, in questo caso, la nuova disposizione possa prevalere sulla modalità di notificazione prevista dall’art. 156 cod. proc. pen., a mente del quale le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona (comma 1) e la disposizione si applica anche quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è interNOME in un istituto penitenziario (comma 4).
4.2. L’elaborazione pratica, nel coordinare tali norme, si è prevalentemente orientata a ritenere che i canoni dell’interpretazione logica e di quella sistematica della norma debbano comportare l’effetto che la portata innovatrice dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. vada limitata ai casi in cui l’imputato si trovi in stato di libertà e, in ogni caso, non sia detenuto in carcere, poiché soltanto quando egli non è detenuto ha senso la dichiarazione o l’elezione di domicilio: invero, tale atto è richiesto all’imputato allo scopo di evitare che, nell susseguente attività di notificazione del decreto di citazione a giudizio, emergano impedimenti o, comunque, ostacoli e rallentamento tali da incidere negativamente sull’ordinario svolgimento del giudizio di impugnazione, sia in termini di regolarità, sia in termini di rispetto della ragionevole durata.
Nella stessa direzione, si è sottolineato che l’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., dispone che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, n primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a elegger domicilio per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601: pertanto, in tale precetto, si è escluso dall’ambito di applicazione dell’invito a dichiarare o eleggere domicilio l’imputato detenuto, proprio in corrispondenza della diversa e infungibile modalità di notificazione fissata dall’art. 156 cit.
Per un verso, si è tratto il corollario per cui, quando il soggetto risul detenuto per il reato per cui si procede, si applica la norma generale che prevede la notifica personale all’imputato. Per altro verso, si è fatto notare che, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, un arresto regolatore delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12778 del 27/2/2020, S., Rv. 278869 – 01) ha affermato che le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, precisando che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo
diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di del:enzione risulti dag atti, anche nei confronti del detenuto per altra causa, in tal senso considerando superflua la corrispondente dichiarazione o eiezione.
La preminenza normativa della notificazione al detenuto secondo le modalità stabilite dall’art. 156 cod. proc. pen. è determinata dalla situazione di fatto essendo certa la reperibilità del detenuto, la notificazione nel luogo di restrizione è agevole e certa e, d’altro canto, permettendo la notificazione a mani proprie, garantisce che l’atto sia portato alla conoscenza personale del destinatario, anche per consentirgli di esercitare in modo pronto e consapevole le facoltà riconnesse alla sua difesa, mentre la notificazione nel domicilio eletto o dichiarato comporta comunque il rischio che il domiciliatario possa, per i più diversi motivi, non riuscire a comunicare al detenuto la notificazione di atti riguardanti quest’ultimo, incidendo in modo negativo sulla possibilità effettiva del destinatario di partecipare al processo e difendersi adeguatamente in esso.
Per GLYPH tale GLYPH ragione, GLYPH l’applicazione GLYPH della GLYPH sanzione GLYPH processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione proposta da soggetto detenuto mancherebbe di una ratio costituzionalmente e convenzionalmente giustificata (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029 – 01; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021 – 01).
4.3. Circoscrivendo l’analisi alla situazione determinata dalla detenzione inframuraria dell’imputato, occorre rilevare che per il soggetto detenuto per la stessa causa a cui accede l’atto di impugnazione l’interpretazione pare orientarsi in modo concorde nel ritenere la sua condizione esclusa dalla sfera di applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Con riferimento, invece, all’imputato detenuto per altra causa, gli indirizzi espressi dai primi arresti non sono del tutto uniformi.
Quest’ultimo stato di fatto corrisponde alla fattispecie qui rilevante e, proprio istituendo una determinante distinzione fra l’imputato per la stessa causa e l’imputato per altra causa, il Procuratore generale ha sostenuto, con l’articolata requisitoria già richiamata, che, essendo detenuto per altra causa, COGNOME non poteva reputarsi esonerato dall’osservanza della nuova dichiarazione o elezione di domicilio all’atto della proposizione dell’appello.
4.3.1. In linea maggioritaria, la giurisprudenza appare orientarsi nel senso dell’assimilabilità della posizione del detenuto per la stessa causa e per altra causa, essendosi in tal senso affermato, in tema di impugnazioni, che la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, norma che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio unitamente all’atto d’impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di
citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, anche se lo è per altra causa (Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, COGNOME, Rv. 285749 – 01).; così anche Sez. 3, n. 9336 del 16/01/2024, COGNOME, non mass.). Pure l’affermazione di altra decisione (Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285546 – 01), nel senso che il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all’atto d’impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non opera nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, è stata formulata in relazione a imputato detenuto per altra causa.
Si è ulteriormente ricollegato il carattere omnicomprensivo della non applicabilità all’imputato detenuto della prescrizione stabilita dall’art. 581 comma 1-ter, cod. proc. pen. all’imputato detenuto, per la stessa o per altra causa (Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286301 – 01), alla necessità di procedere comunque alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancit dall’art. 6 CEDU.
4.3.2. Peraltro, ha espresso motivato avviso contrario a tale assimilazione un altro indirizzo di legittimità (Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, dep. 2024, D’Amuri, Rv. 285973 – 01), secondo cui le disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. sono applicabili all’atto di appello proposto dall’imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell’art. 161, comma 3, cod. proc. pen. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione.
Questo indirizzo ha ritenuto rilevante, ai presenti fini, la distinzione fra detenuto per la medesima causa per cui è proposta l’impugnazione e il detenuto per altra causa facendo essenzialmente notare che, fra l’atto di impugnazione e notifica della citazione in appello sussiste un intervallo che, in ipotesi d scarcerazione, non garantirebbe circa la certa raggiungibilità della notificazione stessa.
E per tale tempo la corrispondente elezione o dichiarazione di domicilio da introdurre ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. da parte dell’imputato detenuto per altra causa manterrebbe intatta la sua funzione, muovendo dal presupposto che l’imputato, quando è scarcerato, deve rendere, ai sensi dell’art. 161, comma 3, cod. proc. peli., la dichiarazione o l’elezione di domicilio solo per il procedimento per il quale era detenuto ed è stato scarcerato.
4.3.3. Pur essendo il rilievo evidenziato da tale decisione di sicuro interesse, l’individuazione di una eventuale frazione temporale non necessariamente coperta dal certo riferimento al luogo in cui sia, per previsione normativa, da ritenersi certamente reperibile l’imputato, non pare potersi ritenere elemento sufficiente per infrangere il coordinamento dell’ambito di applicazione dell’art.
581, comma 1-ter, cod. proc. pen. con quello di cui all’art. 156 cod. proc. pen. che prescrive la notifica nel luogo di detenzione.
D’altro canto, il sistema ricostruito dal succitato arresto regolatore (Sez. U, n. 12778 del 2020, cit.) si profila tale da ritenere comunque dovuta al detenuto, per la medesima o per altra causa, la notificazione ai sensi dell’art. 156 cod. proc. pen., anche in relazione alla possibilità che il detenuto venga successivamente scarcerato, sul presupposto che il detenuto, in quanto tale, non ha l’obbligo di dichiarare o eleggere il domicilio.
Del resto, l’argomento secondo cui il detenuto che venga scarcerato ha l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per il solo procedimento in cui è stato emesso il titolo legittimante la scarcerazione, ai sensi dell’art. 161, comma 3, cod. proc. pen., che pure rinviene non secondari riscontri nella tradizione ermeneutica (Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rvi 245650 – 01), va coordiNOME, almeno in non irrilevante parte, essendosi in modo condivisibile chiarito che, in tema di notificazioni, l’imputato detenuto, al quale sia stat effettuata, presso l’istituto di detenzione, una prima notificazione della citazione a giudizio afferente a un procedimento diverso da quello per il quale si trova ristretto, ha l’onere, all’atto della scarcerazione, di dichiarare o elegger domicilio anche per tale procedimento diverso: pertanto, ove non vi adempia, le notificazioni successive sono validamente effettuate mediante consegna di copia al difensore, secondo quanto disposto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo non poco incisiva l’argomentazione che fa carico anche al detenuto per altra causa di dichiarare o eleggere il domicilio al momento della scarcerazione. Muovendo dal già citato disposto di cui all’art. 156, comma 4, cod. proc. pen., una volta che si contempla in premessa l’effettuazione della prima notificazione in carcere pur quando l’imputato sia detenuto per altra causa, non è distonico dedurne la sussistenza in capo al detenuto dell’onere di dichiarare o eleggere domicilio, al momento della scarcerazione, anche in riferimeni:o al procedimento per il quale ha ricevuto la notificazione: quest’ultimo fatto processuale impegna il destinatario, sul piano del dovere di collaborazione con l’autorità giudiziaria procedente, estrinsecato nell’art. 161, commi 1 e 2, cod. proc. pen, lì dove fanno carico all’imputato, al momento del primo contatto con l’autorità procedente o della prima notificazione, di dichiarare o eleggere domicilio in vista di quelle successive (Sez. 1, n. 51513 del 06/12/2019, NOME, Rv. 277883 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dai rilievi che precedono deriva la conclusione obbligata: l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve, quindi, disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli at alla Corte di appello di Torino, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10 aprile 2024
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