Imputato Detenuto Assente: Quando il Processo è da Rifare
Il diritto di un imputato a partecipare al proprio processo è uno dei pilastri fondamentali di un sistema giudiziario equo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 9614/2024) ha ribadito con forza questo principio, chiarendo le conseguenze della celebrazione di un’udienza in assenza di un imputato detenuto. La Corte ha stabilito che se il giudice è a conoscenza dello stato di detenzione, non può limitarsi a verificare la regolarità delle notifiche, ma deve adoperarsi attivamente per garantire la presenza dell’accusato, pena la nullità dell’intero procedimento.
I Fatti del Caso: Un’Assenza Determinante
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Genova. Quest’ultima aveva parzialmente riformato una condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Imperia. Tuttavia, il processo di appello si era svolto in assenza dell’imputato. Il difensore ha sollevato un’eccezione di nullità, sostenendo che il suo assistito non aveva potuto partecipare all’udienza perché, in quella data, era detenuto per un’altra causa. Il punto cruciale era che questa circostanza, costituente un legittimo impedimento a comparire, era nota alla stessa Corte di Appello, tanto da essere menzionata nell’intestazione della sentenza stessa.
La Violazione del Diritto di Difesa dell’imputato detenuto
La difesa ha basato il ricorso sulla violazione dell’articolo 178, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che sancisce la nullità dei procedimenti in caso di mancata assistenza e rappresentanza dell’imputato. L’assenza dell’imputato detenuto non era una scelta volontaria, ma la conseguenza diretta di un impedimento oggettivo e noto al collegio giudicante. In tali situazioni, procedere senza di lui equivale a privarlo del suo diritto fondamentale di partecipare attivamente alla propria difesa, ascoltare le accuse e le argomentazioni e, se del caso, rendere dichiarazioni spontanee.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno chiarito che la conoscenza dello stato detentivo dell’imputato da parte del giudice impone a quest’ultimo un obbligo preciso: disporre la traduzione dell’imputato. Questo significa ordinare il suo trasferimento dal luogo di detenzione all’aula di udienza per consentirgli di partecipare al processo. La semplice verifica della corretta notifica dell’avviso di udienza è un adempimento formale insufficiente quando sussiste un impedimento assoluto a comparire, come la detenzione, noto all’autorità giudiziaria. La Corte ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (Sent. n. 7635/2021), che aveva già consolidato questo principio. L’omissione di tale adempimento costituisce una grave violazione procedurale che inficia la validità della sentenza.
Le Conclusioni: Diritto Inviolabile a Presenziare al Proprio Processo
La decisione in commento riafferma un principio di civiltà giuridica: la partecipazione cosciente dell’imputato al processo che lo riguarda è un diritto inviolabile. Per un imputato detenuto, questo diritto può essere garantito solo attraverso un’azione positiva del giudice. La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi nuovamente alla Corte di Appello di Genova per la celebrazione di un nuovo giudizio, questa volta nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. Questa pronuncia serve da monito per garantire che la detenzione non si trasformi mai in un ostacolo insormontabile all’esercizio dei diritti processuali.
Cosa succede se un processo si svolge in assenza dell’imputato, pur sapendo che è detenuto per un’altra causa?
Il processo e la sentenza che ne deriva sono nulli. La Corte di Cassazione, con questa sentenza, ha ribadito che il giudice ha l’obbligo di disporre la traduzione, ovvero il trasferimento dell’imputato dal carcere all’aula, per garantirne la partecipazione.
È sufficiente che la Corte verifichi la regolarità della notifica dell’udienza all’imputato detenuto?
No. Se la Corte è a conoscenza dello stato di detenzione, la mera verifica della notifica non basta. La detenzione rappresenta un legittimo impedimento a comparire, e il giudice deve attivarsi per rimuovere tale ostacolo, garantendo il diritto dell’imputato a essere presente.
Qual è stato l’esito finale del caso deciso dalla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello, senza bisogno di un ulteriore giudizio di legittimità, e ha ordinato la trasmissione degli atti alla stessa Corte di Appello per la celebrazione di un nuovo processo che rispetti il diritto dell’imputato a partecipare.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9614 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 7/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la Corte di appello di Genova con la sentenza impugnata ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva condannato l’odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 5, co. 8 bis, D.L.vo 286/98, 648, 477, 482, 469 c.p., eliminando la
misura di sicurezza.
Considerato che avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’imputato, per mezzo del difensore di fiducia, il quale deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 178, co.1, lett. C) c.p.p., per avere la Corte di merito proceduto in assenza dell’imputato, limitandosi a controllare la regolarità delle notifiche senza considerare che l’imputato a quella data (7/12/2022), risultava impedito a comparire in quanto detenuto per altra causa, circostanza questa nota alla Corte di appello che ne dava atto nell’intestazione della sentenza stessa.
Ritenuto che detto motivo è fondato risultando dagli atti che la Corte di appello era a conoscenza dello stato detentivo dell’imputato per cui occorreva disporne la traduzione ( Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, Rv. 282806).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso.
Così deliberato il 26/1/2023