Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18623 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18623 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 5198/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Pescara il giorno 27/06/1975 (CUI CODICE_FISCALE) rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza in data 10/12/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si svolge secondo modalità cartolare ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L’Aquila per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10 dicembre 2024 la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in data 16 maggio 2024 del Tribunale di Chieti con la quale il predetto imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 640 cod. pen. e condannato a pena ritenuta di giustizia.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 cod. proc. pen.
Documenta la difesa del ricorrente che l’imputato al momento della proposizione dell’atto di appello (depositato in data 27 maggio 2024) era detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Pescara come emergeva anche dal verbale dell’udienza innanzi al Tribunale del 12 dicembre 2023, udienza che era stata rinviata al 16 maggio 2024 proprio per consentire all’imputato
di partecipare in videocollegamento al processo.
Osserva altresì che l’ordinanza impugnata si pone in contrasto con la giurisprudenza in materia di notificazione degli atti agli imputati detenuti e, piø in generale, con i principi del giusto processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Risulta che la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di impugnazione rilevando che il difensore dell’imputato ha omesso di allegare all’atto di gravame la dichiarazione o elezione di domicilio in violazione del disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e che la procura speciale all’atto di impugnazione contiene la mera indicazione del luogo di residenza dell’imputato, indicazione che non può ritenersi equiparata alla dichiarazione di domicilio.
Ricorda innanzitutto l’odierno Collegio che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare (ex ceteris: Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024, COGNOME, Rv. 286516 – 01, in motivazione) che deve ritenersi che anche all’imputato detenuto per altra causa la cui condizione sia stata resa nota al giudice che procede non si applica la disposizione dettata dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e ciò per la fondamentale considerazione che a detto soggetto vanno applicate le regole dettate dall’art. 156, comma 4, cod. proc. pen. per le notificazioni al detenuto; a tale conclusione si giunge in osservanza di quanto disposto da quella pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, precisando che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa” (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01).
Nel caso in esame, sebbene nell’intestazione della sentenza del Tribunale di Chieti l’imputato risultava indicato come ‘libero, assente’, era certamente nella disponibilità della Corte di appello il verbale di udienza innanzi al Tribunale dal quale emergeva lo stato di detenzione per altra causa del Medoro.
Ha quindi errato la Corte di appello nel dichiarare l’inammissibilità dell’atto di gravame in quanto nel caso in esame non era applicabile il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Per le considerazioni or ora esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con la conseguente trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte di appello di L’Aquila.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte di appello di L’Aquila.
Così deciso il 07/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME