Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26613 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26613 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORISTANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa de plano in data 06 febbraio 2024 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto in data 13/09/2023 da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 05 luglio 2023 dal Tribunale di Bologna, a seguito di un procedimento svolto, secondo la verbalizzazione, in sua presenza, per avere egli depositato, unitamente all’atto di appello, una elezione di domicilio presso lo studio del difensore, munita della propria sottoscrizione non autenticata. Ha pertanto ritenuto violato il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod.proc.pen., mancando il deposito di una valida elezione di domicilio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, con un unico, articolato motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.
In primo luogo, egli nel processo è stato dichiarato presente, in quanto era detenuto per altra causa ed ha mantenuto tale condizione per l’intera durata del giudizio di primo grado, nonché attualmente.
La richiesta dell’art. 581, comma 1-ter, cod.proc.pen., di allegare all’atto di appello l’elezione o la dichiarazione di domicilio, è finalizzata a consentire la notifica del decreto di citazione in giudizio, per cui essa è giustificata solo n caso dell’imputato libero, come già ritenuto da alcune pronunce della corte di cassazione. Anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 12778/2020 ha ritenuto che, in caso di imputato detenuto, anche per altra causa, si debba privilegiare la notifica a sue mani del decreto di citazione in giudizio, piuttosto che quella presso il domicilio da lui eletto.
In secondo luogo, l’autentica del difensore non risulta richiesta dalla norma introdotta all’art. 581, comma 1-ter, cod.proc.pen.. Nel presente caso, il ricorrente ha inserito l’elezione di domicilio in un atto, privo di sottoscrizio autenticata, che è solo un mandato ad impugnare e non una nomina fiduciaria, perché il difensore era già nominato, e peraltro non avrebbe avuto necessità di uno specifico mandato per proporre l’appello, essendo stato l’imputato presente al giudizio di primo grado. Pertanto, la forma autentica dell’elezione di domicilio non deve ritenersi richiesta.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
L’affermazione del ricorrente, secondo cui l’obbligo, introdotto all’art. 581, comma 1-ter, cod.proc.pen. dal d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, di allegare all’atto di impugnazione una elezione o dichiarazione di domicilio non opera nei riguardi di un imputato impugnante detenuto, è condivisibile e conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità. GLYPH La dichiarata finalità della nuova normativa, infatti, è quella di consentire la notifica all’impugnante del decreto di citazione in giudizio, ma nel caso dell’imputato detenuto tale notifica deve preferibilmente essere effettuata al destinatario personalmente, stante la sua facile reperibilità e l’irrilevanza di una sua eventuale elezione di domicilio, che, stante la sua condizione, non può corrispondere ad un luogo ove egli sia effettivamente reperibile.
Questa Corte, infatti, ha già più volte affermato che «la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio unitamente all’atto d’impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizi sancito dall’art. 6 Convenzione EDU» (Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, Rv.286301; Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Rv. 285029).
Il ricorrente risulta essere stato detenuto, per altra causa, dal giorno 11 maggio 2021, ed ancora in tale stato alla data di proposizione dell’appello, come indicata nell’ordinanza impugnata, in quanto scarcerato solo in data 26 aprile 2024, per la concessione di una misura alternativa alla detenzione.
Deve perciò applicarsi il principio sopra richiamato, circa la inapplicabilità al medesimo dell’obbligo di allegare all’atto di appello l’elezione o la dichiarazione di domicilio, non essendo tale adempimento, nel suo caso, concretamente necessario per la notifica del decreto di citazione in appello, dovendo questo essergli notificato personalmente, nel luogo di detenzione.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso dell’impugnazione proposta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli a alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente