Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44478 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44478 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il 12/08/1984;
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara del 13/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore avv. COGNOME il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Pescara ha riconosciuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5, d.Ig. 286/98, in quanto cittadino extracomunitario, non ottemperava all’ordine del Questore di Pescara emesso il 29 aprile 2022 con il quale gli era stato intimato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla data di notifica (fatto accertato in Pescara il 4 giugno 2022), e lo ha condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza l’imputato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod proc. pen., la violazione degli artt. 156, 178 lett. c), 179 e 185 del codice di rito per avere il Giudice di pace proceduto in assenza dell’imputato nonostante il difensore, con memoria depositata il giorno 13 giugno 2024, avesse rappresentato che NOME COGNOME era detenuto presso il carcere di Frosinone e non era stata comunicata alcuna rinuncia a comparire da parte del medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, la denunzia di illegittima celebrazione del dibattimento in assenza dell’imputato, nonostante il difensore avesse rappresentato che questi era detenuto presso il carcere di Frosinone, è fondata. La circostanza era stata portata a conoscenza del Giudice di pace con la memoria depositata alla udienza del 13 giugno 2024.
Ne consegue che, in mancanza di comportamenti dell’imputato interpretabili alla stregua di una rinunzia a presenziare al giudizio, il Giudice non poteva procedere in sua assenza, in quanto lo stato di detenzione costituisce
impedimento assoluto a comparire, cui va posto rimedio mediante l’ordine di traduzione, restando altrimenti l’imputato (al quale non incombe l’onere di una preventiva comunicazione della sua materiale impossibilità a comparire), privato del diritto a intervenire e a difendersi, anche personalmente, diritto che deve essergli incondizionatamente assicurato (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600).
3. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al Giudice di pace di Pescara, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pescara, diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024.