Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17794 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17794 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova;·
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova rigettava, quale giudice dell’esecuzione, la richiesta, proposta da NOME COGNOME, di nullità della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza resa nei suoi confronti dalla Corte d’appello di Genova in data 14/4/2016 la quale aveva confermato quella di primo grado emessa dal Tribunale di Genova in data 11/12/2014 (la quale aveva dichiarato “contumace” l’imputato), dichiarandolo però “assente” e non “contumace”, conseguentemente non provvedendo alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello, come invece avvenuto per quella di primo grado, così impedendogli di ricorrere per cassazione.
In particolare, il Tribunale di Genova, nel decidere sulla richiesta di nullità della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza resa nei confronti del COGNOME dalla Corte d’appello di Genova in data 14/4/2016, ha rilevato che dal verbale d’udienza il difensore di fiducia, intervenuto tramite un sostituto nominato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., si era riportato ai motivi dell’appello senza eccepire nulla sull’erronea dichiarazione d’assenza, stante la dichiarazione di contumacia già effettuata dal Tribunale in primo grado. Il Tribunale ha considerato tale nullità come a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., e conseguentemente ha ritenuto che potesse trovare applicazione l’art. 180, comma 1, cod. proc. pen., in assenza della sua possibile – ma non avvenuta – rilevazione d’ufficio ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. da parte della Corte d’appello, così, ritenuto che il difensore avesse concorso a dare causa a tale nullità, si sarebbe realizzata “un’anticipata acquiescenza a che l’imputato, in quella diversa veste processuale (quale assente e non contumace ndr), non ricevesse l’estratto contumaciale della sentenza d’appello pronunciata all’esito della medesima udienza”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’interessato ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, il COGNOME denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, e dell’art. 548 cod. proc. pen., rispetto all’omessa notificazione all’imputato dell’avviso di deposito con l’estratto contumaciale della sentenza.
Con il secondo motivo, il COGNOME lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale di Genova rigettava, quale giudice dell’esecuzione, la richiesta di nullità della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza emessa nei suoi confronti laddove ha riconosciuto che la Corte
d’appello aveva errato nel dichiararlo quale imputato assente anziché contumace, come invece avvenuto in primo grado, senza trarne le dovute conseguenze in relazione alla omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi meritevole di accoglimento.
Il COGNOME era stato dichiarato contumace all’udienza del 17 aprile 2013 nel giudizio di primo grado presso il Tribunale di Genova. Alla data di entrata in vigore delle norme sull’assenza il processo risultava ancora pendente L’imputato COGNOME ha così ricevuto la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado.
Successivamente, è stata notificata al COGNOME‘ la citazione in udienza per il giudizio di secondo grado e la Corte d’appello di Genova, all’udienza del 14 aprile 2016 constatata la mancata presenza dell’imputato regolarmente citato, lo ha dichiarato assente anziché contumace, come avrebbe dovuto fare in coerenza con il giudizio di primo grado. Il difensore di fiducia del COGNOME, comparso per il tramite di un sostituto processuale nominato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., non ha eccepito nulla sull’erronea dichiarazione di assenza, anziché di contumacia del proprio assistito, pronunciata dalla corte d’appello riportandosi semplicemente ai motivi di appello. La sentenza pronunciata nella medesima udienza ha confermato la pronuncia di primo grado.
L’art. 15-bis della legge della legge 28 aprile 2014, n. 67, introdotto dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 118, rubricato «Norme transitorie» dispone che «1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». COGNOME, già dichiarato contumace in primo grado avrebbe dovuto essere notificato, ai sensi dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare in fattispecie simili sottoposte al suo esame che «integra un’ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., l’omessa notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all’entrata in vigore di tale legge, poiché, ove pure il difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione dell’indicata disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell’imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti,, a norma dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente “ratione temporis”» (Sez. 1, n. 8875 del 10/12/2020, COGNOME, Rv. 280674; Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274795).
3. Questo Collegio non ignora il diverso orientamento, richiamato dal provvedimento impugnato, secondo cui il giudice dell’esecuzione, dopo aver individuato preliminarmente qual era lo statuto processuale della partecipazione dell’imputato applicabile ratione temporis al processo di cognizione nel caso in esame, e in particolare se lo stesso avrebbe dovuto svolgersi secondo le regole della contumacia oppure secondo quelle dell’assenza, ha il dovere di valutare l’istanza di incidente di esecuzione alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è possibile dedurre davanti al giudice della esecuzione un’asserita nullità del giudizio di cognizione non eccepita nel corso dello stesso, o eccepita ma respinta, in quanto finanche le nullità assolute possono essere dedotte o rilevate in ogni stato e grado del giudizio secondo la formula dell’art. 179 cod. proc. pen., ma non oltre il termine di esso (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931; Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598).
4. Si ritiene, però maggiormente condivisibile come correttamente rilevato dal Procuratore generale, l’orientamento già espresso al punto 2. della presente, poiché la situazione di contumacia già attestata nel processo di primo grado, infatti, doveva avere effetti permanenti superabili solo con una comparizione dell’imputato ed era insuscettibile di modificazione in virtù della modifica di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, in quanto corrisponde alla comune riflessione giuridica l’assunto secondo cui, «dovendosi distinguere la sfera di vigenza delle disposizioni dalla sfera di efficacia (vale a dire, di applicabilità) delle norme, il fenomeno abrogativo, in mancanza di espresse previsioni in senso diverso – ascrivibili alla ipotesi di abrogazione cd. retroattiva – non importa la cessazione dell’efficacia delle
norme abrogate ma soltanto la loro incapacità di regolare situazioni nuove» (Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014, Rv. 259992). Nel caso della citata legge n. 67 del 2014, peraltro, questi principi sono stati anche esplicitamente cristallizzati dalla disciplina transitoria introdotta dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, che ha disposto l’inapplicabilità della nuova disciplina ai procedimenti nei quali all’entrata in vigore della novella non era stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
Si vuole, pertanto qui ribadire il ragionamento già espresso con Sez. 1, n. 43721 del 14/09/2021, non mass., secondo cui «i/ vizio nell’instaurazione del contraddittorio – relativo a procedimento assoggettato alle regole pre vigenti rispetto a quelle del processo in absentia regolato dalla disciplina introdotta dalla legge n. 67 del 2014 – che si sia verificato nel giudizio di cognizione svolge rilievo in executivis soltanto nella misura in cui esso determini l’invalidità o l’omissione della notifica dell’estratto contumaciale, la quale non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato (arg. ex Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 269228 – 01, che ha applicato il principio all’ipotesi della nullità dell’elezione d domicilio annullando con rinvio l’ordinanza di rigetto – motivata in ragione dell’intervenuto giudicato – dell’istanza di un condannato volta a dedurre l’inefficacia del titolo esecutivo quale conseguenza dell’invalidità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza eseguita presso il difensore domiciliatario, invalidità derivante dalla nullità dell’elezione di domicilio)» e ancora «in ragione del riflesso sul regime impugnatorio, non va tralasciata la precisazione che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della sentenza da ritenersi contumaciale, la notificazione all’imputato dell’avviso di deposito con l’estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest’ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali, per cui nemmeno la notificazione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva potrebbe considerarsi atto equipollente all’avviso di deposito con l’estratto contumaciale di sentenza (Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362 – 01; fra le successive, Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018, Manto, Rv. 274527 – 01). Pertanto, se è vero che, quando, a termini di disciplina processuale, l’imputato debba essere ritenuto contumace e non sia stato dichiarato tale, la mera omissione della dichiarazione di contumacia non integra ex se la nullità degli atti, non essendo essa prevista come ragione di invalidità dalle norme processuali, soprattutto con riferimento alla nullità di ordine generale, e non comportando, di per sé, un pregiudizio ai fini dell’intervento e dell’assistenza dell’imputato, è del pari certo che all’imputato competono comunque i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia e, primo fra tutti, la notificazione dell’atto di cui all’art. 548, comma 3, cod. proc pen., per i rapporti processuali in ordine ai quali la norma è da considerarsi ancora vigente. Invero, se sussistono le condizioni legittimanti il processo senza la Corte di Cassazione – copia non ufficiale
presenza dell’imputato, l’omessa o erronea adozione delle corrispondenti declaratorie formali – assenza o contumacia -, siccome afferisce ad atto di natura esclusivamente dichiarativa, e non costitutiva, non determina di per sé la lesione del contraddittorio, ma essa per la stessa ragione non incide sulle garanzie riconnesse all’effettiva posizione dell’imputato, garanzie che restano intatte. Va, in corrispondenza di questa distinzione, particolarmente sottolineato che l’erronea qualificazione – in relazione all’introduzione, in virtù della richiamata legge n. 67 del 2014, dell’istituto dell’assenza, sostitutivo, per un certo ambito, di quello della contumacia – della posizione dell’imputato, dichiarato assente invece che contumace, così come non cagiona di per sé la nullità degli atti processuali assunti senza lesioni specifiche del suo diritto di difesa, nemmeno determina il mutamento effettivo della posizione stessa, persistendo la sua qualificazione (in thesi) di imputato contumace, per gli effetti riconnessi dall’ordinamento a tale statuto».
Dalle precedenti condivise considerazioni deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, quale giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova.
Così deciso il 01/3/2024