Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata pronunziata il 16 giugno 2023 dalla Corte di appello di Salerno, che ha dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 585 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) cod. proc. pen., l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, emessa, con rito ordinario, e depositata con motivazione contestuale lo stesso giorno, il 22.2.2023.
La Corte Territoriale, preso atto che la sentenza di primo grado era stata emessa e depositata in data 22 febbraio 2023 e che avverso la stessa l’appello proposto dal difensore era stato presentato con atto depositato in data 14 marzo 2023, ha rilevato che l’impugnazione dovesse ritenersi tardiva: rilevato che il
processo di primo grado – al cui esito è stata emessa la sentenza impugnata – non è stato celebrato in assenza dell’imputato, la Corte di appello ha ritenuto che non può trovare applicazione il comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 150/2022, entrato in vigore il 30.12.2022, che prevede l’ulteriore termine di quindici giorni per proporre l’impugnazione.
Rileva il ricorso per cassazione, proposto nell’interesse del COGNOME, che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che nel caso di specie non trovasse applicazione il comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen., non considerando che la precedente formulazione contenuta nell’inciso di cui al comma 3 dell’art. 420-bis cod. proc. pen., secondo cui dovesse ritenersi presente l’imputato che “presente ad un’udienza, non compare ad un’altra successiva”, risulta eliminata dalla novella legislativa di cui al d.lgs. 150/2022 (art. 23), con la conseguenza che, ove l’imputato pur presente ad un’udienza non compaia alle successive, egli non potrà essere più considerato presente bensì “assente”.
Ne deriva che nella specie, essendo l’imputato, pur presente all’udienza del 2019, non comparso a quella conclusiva, si deve ritenere che lo stesso sia stato giudicato in assenza; circostanza che rende applicabile il cornma 1-bis dell’art. 585, con conseguente allungamento di quindici giorni del termine per impugnare.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo il provvedimento impugnato l’inammissibilità dell’appello per tardività dipende dal fatto che nel caso di specie non ricorre l’ipotesi della celebrazione del procedimento di primo grado in assenza dell’imputato, con la conseguenza che non può trovare applicazione il nuovo disposto normativo di cui al comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 33 d.lgs. 150/2022, applicabile, ai sensi dell’art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo, alla sentenza pronunciata dopo l’entrata in vigore della riforma e, pertanto, a partire dal 31.12.2022 (secondo quanto previsto dall’art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022).
Osserva, in particolare, la Corte di appello che l’art. 585, comma 1-bis, cod.proc.pen. testualmente recita: “I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di 15 giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza” e, sulla base del chiaro tenore letterale di tale norma, avendo rilevato che l’imputato, detenuto per altra causa, era stato regolarmente tradotto all’udienza
del 20.11.2019, ha ritenuto che nel caso di specie non trovasse applicazione il termine aggiuntivo di cui al comma 1-bis dell’art. 585 cod.proc.pen.. Ha aggiunto che non potesse assumere rilievo, ai fini di una diversa valutazione, la circostanza che poi alle successive udienze l’imputato avesse deciso di non comparire rimanendo “assente”; circostanza, questa, ritenuta invece decisiva dal ricorrente che, attribuendo rilievo alle successive mancate comparizioni, in particolare all’ultima udienza, dell’imputato, assume che in virtù di esse si sarebbe dovuto ritenere l’imputato giudicato in assenza alla luce della nuova portata dell’art. 420bis cod. proc. pen. che non riporta più l’inciso che era presente nella vecchia formulazione del comma 3 dell’art. 420-bis cod. proc. pen. (secondo cui dovesse considerarsi presente – anche – l’imputato che “presente ad un’udienza, non compare ad un’altra successiva”, inciso che risulta eliminato dall’art. 23 di cui al d.lgs. 150/2022, art. 23).
1.1. La questione posta in ricorso impone di approfondire il tema preliminare della celebrazione del processo in assenza in relazione alla nuova formulazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 23, comma 1 lett. c) del d.lgs. del 10.10.2022 n. 150, che, nella prospettiva difensiva, non contemplando più l’inciso suindicato, implicherebbe di ritenere il processo celebrato con imputato presente solo ad una o ad alcune udienze e non comparso ad altra/e equiparato a quello celebrato in totale assenza dell’imputato, e quindi applica bile anche al primo la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 585.
Osserva questo Collegio che l’espunzione della previsione suindicata dall’art. 420-bis cod.proc.pen. non ha comportato le conseguenze indicate dalla difesa, sicché dal punto di vista della qualificazione di un processo come celebrato in assenza o meno permangono i vecchi parametri come affermati anche nella giurisprudenza di questa Corte, alla luce del chiaro dettato rormativo che, per quanto si dirà in seguito, è nella sostanza rimasto immutato in parte qua.
1.2. La disciplina introdotta in materia di verifica della regolare costituzione delle parti trova sede innanzitutto nell’art. 420 cod. proc. pen., per poi essere contemplata nell’art. 420-bis riguardo al caso dell’assenza, che rinviene, appunto, la sua specifica regolamentazione nelle disposizioni in esso contenute – le quali ineriscono e disciplinano l’ipotesi in cui l’imputato è rimasto assente nel processo. Il nuovo comma 2- bis dell’art. 420 cod.proopen. espressamente prevede che in caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420-bis. Il legislatore, dunque, ha lasciato nella sede propria di cui all’art. 420-bis unicamente la previsione secondo cui l’imputato assente – salvo che la legge disponga altrimenti – è rappresentato dal difensore, ritenendo di contro non pertinente l’inserimento della precedente previsione secondo cui “è
considerato presente l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad un’udienza, non compare ad udienze successive”, trattandosi di disposizione che afferisce evidentemente ai diversi casi in cui l’imputato deve ritenersi presente e non assente.
Tale previsione è stata infatti inserita al comma 2-ter dell’art. 420 cod. proc. pen. – introdotto dal medesimo art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 – che espressamente prevede: “Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. “.
Non assume, dunque, di per sé valenza decisiva la mera espunzione dall’art. 420bis della previsione suindicata, collocata nella più appropriata sede di cui all’art. 420 cod. proc. pen., che riguarda, in generale, la verifica della costituzione delle parti – rimandando per il caso della mancata comparizione dell’imputato all’udienza all’art. 420-bis che disciplina l’istituto dell’assenza – e contiene al contempo dettagli sulle diverse ipotesi in cui può esplicarsi la comparizione dell’imputato e, quindi, la sua presenza nel processo.
A ben vedere è proprio il fatto che non vi sia stata una sostanziale innovazione riguardo al punto in esame che consente di ritenere applicabile la nuova disposizione di cui all’art. 585 comma 1-bis – così come delle altre che parimenti hanno introdotto delle innovazioni sull’impugnazione e sono accomunate nella disposizione transitoria di cui all’art. 89 comima 3 del d.lgs. n. 150/2022 – anche ai casi in cui la dichiarazione di assenza sia intervenuta in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, prevedendo la disposizione transitoria di cui al comma 3 dell’art. 89 cit. unicamente che per le disposizioni in esso contemplate – quelle di cui agli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1quater, e 585, comma 1-bis, e 175 del codice di procedura penale – lo spartiacque applicativo è da individuare nella pronuncia della sentenza da impugnare.
Riguardo alle disposizioni sull’assenza aventi contenuto innovativo, il medesimo art. 89 prevede una disciplina transitoria ad hoc derogatoria rispetto alla regola del tempus regit actum per le ragioni esposte nella Relazione Illustrativa del decreto in argomento.
L’art. 89, al comma 1, prevede, invero, che, quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell’imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 debbano proseguire con l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello
e alla rescissione del giudicato (con l’unica eccezione a questa regola fissata al comma 2 dell’art. 89).
1.3. Nel caso in esame il dato certo che l’imputato sia stato presente all’udienza del 20 novembre 2019 rende irrilevante che non sia più comparso successivamente.
Ciò comporta che non era possibile per la difesa poter usufruire del termine ulteriore previsto dal comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen, nella sola ipotesi di sentenza emessa in regime di assenza dell’imputato.
In altri termini, si deve affermare che la nuova disposizione di cui all’art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen. trova applicazione – unicamente – nel caso in cui l’imputato sia stato dichiarato “assente” e non sia comparso nell’intero corso del giudizio di primo grado.
La ratio di tale disposizione, d’altronde, risiede nell’esigenza di consentire a colui che è rimasto assente nel processo per non avere preso parte nemmeno ad un’udienza di avere un margine di tempo maggiore per meglio riflettere sul se e sul come impugnare, competendo a lui anche il rilascio di mandato specifico ad impugnare, che si risolve in un adempimento ulteriore; riflessione che evidentemente passa anche attraverso adeguata interlocuzione col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza.
1.3. Correttamente, dunque, la Corte di appello di Salerno ha ritenuto tardivo l’appello proposto solo in data 24.3.2023, avverso sentenza con motivazione contestuale emessa e depositata il 22.2.2023, essendo applica bile nella specie il termine di quindici giorni di cui al combinato disposto dei commi 1 lett. a) e 2 lett. a) dell’art. 585 cod. proc. pen.
In ragione di quanto sin qui esposto il ricorso va rigettato e consegue, ex art. 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/1/2024.