Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5179 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5179 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 07/05/2001
avverso l’ordinanza del 01/08/2024 del GIP TRIBUNALE di Napoli udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza del 1° agosto 2024 rigettava le istanze proposte nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME tese ad ottenere, previa declaratoria di invalidità e/o annullamento del titolo esecutivo, la scarcerazione del COGNOME con concessione di termine di quindici giorni per la proposizione dell’impugnazione.
In tesi difensiva la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli sarebbe stata dichiarata erroneamente irrevocabile in data 14 settembre 2023 in difetto dell’applicazione del disposto di cui all’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.
Essendo stato, cioŁ, il COGNOME dichiarato assente nel corso del giudizio, il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza sarebbe stato non già di quarantacinque giorni, bensì di sessanta.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso tramite il difensore di fiducia NOME che lamentava violazione degli artt. 420 e 585 cod. proc. pen.
L’impugnato provvedimento aveva disatteso la tesi difensiva ritenendo che, poichŁ COGNOME aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 420 comma 2 ter cod. proc. pen. era da ritenersi presente.
La declaratoria di assenza e la richiesta di rito abbreviato erano state depositate prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, mentre la sentenza era stata pronunciata in data 27 gennaio 2023, dopo la sua entrata in vigore.
Secondo il ricorrente, non essendo stata revocata la declaratoria di assenza dell’imputato, poichŁ al momento della costituzione delle parti nessuna norma ricollegava delle conseguenze alla richiesta di rito alternativo, il COGNOME doveva esser considerato assente e
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
beneficiare del termine piø lungo per impugnare, previsto dall’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente. (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023 Rv. 285332)
Ciò in analogia a quanto accadeva nel caso dell’imputato contumace, laddove il mutamento della situazione di fatto determinava la cessazione dello stato di contumacia, senza che fosse necessario il formale provvedimento di revoca della contumacia, con conseguenti effetti sia sui termini per l’impugnazione (Sez. 5, n. 1784 del 20/10/2011, COGNOME, Rv. 251712), sia sulla notifica dell’estratto contumaciale, non piø dovuta (Sez. 1, n.20463 del 27/01/2015, COGNOME, Rv 263569).
Il deposito della richiesta di rito alternativo con procura speciale, infatti, modifica – in ragione del disposto dell’art. 420 secondo comma ter, cod. proc. pen. – lo status dell’imputato che viene considerato presente, senza necessità di una revoca formale ed esplicita della dichiarazione di assenza effettuata al momento della costituzione delle parti.
La richiesta di giudizio abbreviato mediante procuratore speciale costituisce, infatti, un caso di presenza ex lege perchØ dà garanzia assoluta della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo a carico dell’imputato.
La verifica dello statuto dell’impugnazione avviene nel momento in cui viene formato l’atto di impugnazione : se, dunque, in quel momento l’imputato doveva considerarsi presente – in ragione del disposto del citato art. 420 secondo comma, ter cod. proc. pen., la cui operatività, in ragione della presenza del procuratore speciale in giudizio, era ben conosciuta al difensore – egli non ha diritto al termine aggiuntivo di quindici giorni per proporre impugnazione, previsto solo in favore degli imputati assenti.
Ciò in quanto, vige in materia, in assenza di disciplina transitoria, il principio tempus regit actum , che, come chiarito da Sez. 5, n. 11162 del 16/03/2006, P.C. in proc. COGNOME ed altro, Rv. 233459, che altro non vuoi dire se non che “la validità degli atti Ł e rimane regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione e perciò, lungi dall’escludere, postulaal contrario che a tale legge gli operatori giuridici debbano fare riferimento quando siano da valutare atti anteriormente compiuti” (Corte cost., sentenza n. 49 del 1970, est. V. COGNOME).
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 19/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME