Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28065 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SCILLA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/01/2023 del GIP del TRIBUNALE di PALMI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca; ricorso trattato ai sensi dell’art.611 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il gip del Tribunale di Palmi, qualle giudice dell’esecuzion ha disposto la confisca della somma di C 440.000,00 sequestrati a NOME COGNOMECOGNOME giudicato per i reati di ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente nonché di una arma clandesti nei cui confronti è stata applicata la pena con sentenza 31 Marzo 2022 del Giudice per le indag preliminari di Palmi, pronunciata ex art.444 c.p.p., per quattro imputazioni, relativ detenzione a fini di spaccio di gr.240 di cocaina, (il) illecita detenzione cli arma e (iii) di nonché (vi) ricettazione di oltre C445.000,00, dell’arma, di assegni e titoli di origine fur
Con il provvedimento ablativo il giudice, ritenuto che mancassero accertamenti sull situazione economica e reddituale del prevenuto tali da consentire l’applicazione dell’articolo bis c.p., ha disposto l’applicazione dell’articolo 240 c.p., a mente del quale “può essere dis la confisca del profitto del reato”.
Con il ricorso per cassazione, il difensore dell’imputato formula due motivi. Con il primo, si deduce violazione della legge penale (art.606 lett.b, c.p.p.) in rel all’art.240 c.p., 321 e 676 c.p.p.. In sede di esecuzione, il giudice può disporre la c obbligatoria, circoscritta al prezzo del reato, ma non quella facoltativa del profitto.
Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione (art.606 lett. e c.p.p.) per travisa del fatto, avendo il giudice individuato le somme di denaro quale profitto del reato ma s offrire adeguata motivazione in ordine alla provenienza illecita delle stesse, in contrasto copiosa documentazione fornita dalla difesa che attesta l’origine del denaro quale frutt risparmi da attività lavorativa di carattere commerciale.
Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato deve essere annullato su un rilievo procedurale preliminare. Il giudice dell’esecuzione, come si legge nel provvedimento, ha agito motu proprio “a seguito di nota a firma della Cancelleria”, avendo “appurato che la sentenza n.65/2022 emessa a caric di NOME si è limitata a disporre unicamente in ordine alla destinazione de stupefacente e dell’arma in sequestro, nulla prevedendo in merito agli altri beni sottopo vincolo”. Agli atti vi è, in effetti, la nota della cancelleria, immediatamente segu fissazione dell’udienza camerale ex art. 127 c.p.p. ma non preceduta né accompagnata da istanza di parte.
Occorre allora rilevare che, in assenza di richieste provenienti dalle parti processual concretizzata una nullità assoluta e insanabile dell’ordinanza impugnata per violazione combinato disposto degli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b), cod. pro:. pen..
D’altronde, costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato, che occorr ulteriormente ribadire, il principio secondo cui il procedimento di esecuzione presuppo l’impulso della parte processuale, fatte salve le ipotesi in cui si controverta dell’appl dell’amnistia e dell’indulto. Secondo tale principio: «Il procedimento di esecuzione l’impulso di parte, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, p provvedimento del giudice dell’esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, da nullità insanabile ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 3, n del 21/01/2016, Barcia, Rv. 266714-01; si veda in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2939 del 17/10/2013, dep. 2014, Deuscit, Rv. 258392-01).
La nullità assoluta e insanabile verificatasi nell’impulso processuale coinvolge g successivi che costituiscono modalità e formalità processuali successive all’avvio procedimento e impone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Palmi per le determinazioni del caso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore Repubblica presso il Tribunale di Palmi.
Così d ciso il 31 maggio 2024.
DEPOSITATO U4 CANCELLARIA