Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20985 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20985 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 20/02/1993 a BOLOGNA avverso l ‘ordinanz a in data 24/02/2025 della CORTE DI APPELLO DI BOLO-
GNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata ;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME impugna l’ordinanza in data 24/02/2025 della C orte di appello di Bologna, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’ impugnazione proposta avverso la sentenza in data 16/12/2022 del Tribunale di Bologna.
In particolare, la C orte di appello ha rilevato che l’imputato era rimasto assente nel giudizio di primo grado e che l’ impugnazione era stato presentata dal difensore privo del mandato specifico a impugnare e della elezione e/o
dichiarazione di domicilio, per come richiesto dall’art. 581, commi 1 -ter e 1quater cod. proc. pen.
I giudici hanno anche precisato che le Sezioni Unite, con la sentenza ‘ COGNOME ‘ (n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, Rv. 287855-01) hanno riconosciuto che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1 -ter , cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
Deduce: inosservanza norma processuale, in relazione agli artt. 89, comma 3 delle norme transitorie relative al decreto legislativo n. 150 del 2022 e all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente , in base a quanto disposto dall’art. 89 del decreto legislativo n. 150 de l 2022, le norme di cui all’art. 581, commi 1 -ter e 1quater , cod. proc. pen., non si applicano agli appelli proposti avverso le sentenze pronunciate prima del 30.12.2022.
Sulla base di tale assunto deduce l’erroneità della declaratoria d’inammissibilità, atteso che la sentenza impugnata era stata pronunciata il 16/12/2022, con la conseguente inapplicabilità delle norme richiamate dalla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. L’art. 581 commi 1ter e 1quater cod. proc. pen. (così come introdotti dall’art. 33 del d.lgs. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia) richiedono che, unitamente all’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 comma 1ter ), nonché, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza che, unitamente all’atto di appello, sia depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio (art. 581 comma 1quater ).
Tale disposizione, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022, si applica per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del succitato decreto, ossia dopo il 30/12/2022.
La Corte di appello non ha tenuto conto di tale norma transitoria e ha fatto riferimento alla sentenza con la quale le Sezioni Unite ‘ COGNOME ‘ hanno affermato che «La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (sent. n. 13808/2025, cit.).
Tale riferimento, però, non è pertinente al caso in esame, rispetto al quale occorre valutare se la sentenza di primo grado sia stata -o meno- pronunciata prima del 30/12/2022.
A tale riguardo occorre ribadire che «in tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all’art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l’applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1ter e 1quater, e 585, comma 1bis , cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione» (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, COGNOME Rv. 285148-01, nella quale, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva dichiarato tardivo l’appello avverso una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a tale data, sul rilievo che non fosse applicabile l’art. 585, comma 1bis , cod. proc. pen.; nello stesso senso, Sez. 5, n. 6422 del 13/02/2024, Boulhassane, non mass.).
Ciò premesso, la sentenza del Tribunale di Bologna è stata pronunciata mediante lettura del dispositivo il 16/12/2022, in data anteriore all’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (30/12/2022), con la conseguenza che all’appello esaminato dalla Corte di appello di Bologna con l’ordinanza oggi impugnata non si applicavano le norme di cui agli artt. 581 commi 1ter e 1quater cod. proc. pen.
Il ricorso è, dunque, fondato e l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso il 20/05/2025