Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2606 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2606 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MIRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiarars inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della libertà di Venezia, con ordinanza in data 5 luglio 2023, dichiar inammissibile, per illegittima trasmissione via posta, l’appello avanzato nell’interess COGNOME NOME avverso il provvedimento del Tribunale di Venezia del 24-5-2023 che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto allo stesso applic
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo con unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice dell’appello cautelare applicato una previsione non ancora in vigore al momento di proposizione dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, come esattamente rilevato dalla ordinanza impugnata, al momento dell’impugnazione del provvedimento del tribunale, emesso a maggio 2023 dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dall’art. 582 cod.proc.pen., risultava abrogato il succes articolo 583 cod.proc.pen. che legittimava la spedizione dell’impugnazione mediante posta.
Al proposito va pertanto affermato che in tema di modalità di presentazione degli atti e anche delle impugnazioni penali dalla data di entrata in vigore della cd. riforma Cartab risultano applicabili per effetto della nuova disciplina esclusivamente due modalità:
la presentazione personale ad opera delle parti private di cui al comma 1 bis dell’art. 5 cod.proc.pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
la presentazione in via telematica ex art. 87 bis D.Lvo 150/2022 riproduttivo dell disciplina già dettata in tema di COVID.
In particolare detta ultima norma, intitolata:” Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze” prevede espressamente che:” Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tu i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comm 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentit deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inseri registro generale degli indirizzi elettronici…”. Il successivo comma 2 stabilisce poi che:” . Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certi sensi del Gomma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provved annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fi continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altres all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazi casella di posta elettronica certificata di provenienza”. E’ chiaro, quindi, che secondo le disposizioni transitorie in atto in vigore, la modalità telematica non esclude, quanto meno a stato e sino alla attuazione del fascicolo telematico penale, l’inserimento dell’atto nel fas cartaceo che deve avvenire a cura del personale di cancelleria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla disciplina particolare in tema di impugnazioni i successivi commi terzo e quart dello stesso art. 87 bis cit. hanno testualmente previsto che:” Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione deg allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente d difensore per conformità all’originale. 4. L’atto di impugnazione è trasmesso tramite post elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello de che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate..”. Fondamentali appaiono poi le previsioni in tema di impugnazioni cautelari previste dal comma sei dello stesso art. 87 bis a mente del quale:” Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnaz
comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 6 comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 lug 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misu cautelari, personali o reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal Gomma 3, trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, 7, del codice di procedura penale”.
Stabilito quindi che le modalità attualmente in vigore sono soltanto quella telematica previs dall’art. 87 bis cit. e quella personale di cui all’art. 582 comma 1 bis cod.proc.pen., deve es escluso che per effetto della disciplina transitoria sia rimasta ancora in vigore la presentaz dell’impugnazione mediante spedizione a mezzo raccomandata inequivocabilmente eliminata a seguito della soppressione dell’art. 583 cod.proc.pen. e della previsione con il regime transito della presentazione telematica quale unica alternativa a quella personale.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profil di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 21 novembre 2023
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME