Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37224 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 37224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG ARANTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIERARO IN DIRI TO
1.La Corte di appello di Lecce con ordinanza del 18 giugno 20P4 ha rigettato l’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione nei confronti di NOME COGNOME, imputato appellante avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Tarant di condanna, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di tre anni di recl sione, oltr 3.000,00 euro di multa, per più furti, consumati e tentati, e per n tentativo d rapina impropria, fatti contestati come commessi tra luglio 2022 e giugno 2023.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali lamenta p omiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.
2.1. Con il primo motivo censura violazione dell’art. 292, com a 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, inadeguata, in riferimento alla attualità ed alla c ncretezza del pericolo di reiterazione del reato.
L’ordinanza si limiterebbe a rifarsi alla motivazione del prov edimento del G.i.p. del Tribunale di Taranto l che il 29 marzo 2024, richiamando un precedente di legittimità, ha affermato la irrilevanza della concomitante pr senza di altro titolo custodiale, essendo possibile per l’imputato riacquistare la li erta: ebbene, tale affermazione sarebbe erronea in diritto in quanto il ca o richiamato riguardava la concomitanza con misura cautelare, mentre NOME COGNOME è contemporaneamente ristretto in espiazione di pena definitiva di tre anni, dieci mesi ed undici giorni di reclusione per altro fatto.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 274, iomma 1, lett. a), cod. proc. pen. e, nel contempo, vizio di motivazione, in quanti il richiamo ai precedenti penali e giudiziari dell’imputato quale ragione del rige to dell’istanza che si legge alla p. 2 dell’ordinanza impugnata 9arebbe in contras o con la ratio della novella di cui alla legge 14 aprile 2015, n. 47.
Si ribadisce che lo stato detentivo in espiazione pena quale oncretamente risultante dal provvedimento di NUMERO_DOCUMENTO della Procura della Repubblica di Taranto non consente la concessione di perme si o di pene alternative alla detenzione in carcere.
Il Procuratore Generale della SRAGIONE_SOCIALE i nella requisitoria scritt del 15 luglio 2024 1 ha chiesto dichiararsi inammissibile l’impugnazione.
4.11 provvedimento non è ricorribile. Infatti:
«In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso saltum” in cassazione può essere proposto solo avverso le ordin delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferi restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugn dell’art. 310 cod. proc. pen., con il mezzo dell’appello» (Sez. 07/08/2012, COGNOME, Rv. 253003); osiddetto “per nze genetiche ento a tutti i bili, a norma n. 32161 del
«In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso saltum” in cassazione può essere proposto solo avverso le ordin delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferi restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugn dell’art. 310 cod. proc. pen., col mezzo dell’appello. (Nella sA riguardava ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misu domiciliari)» (Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, COGNOME, osiddetto “per nze genetiche ento a tutti i bili, a norma cie, il ricorso a degli arresti v. 239246);
«Non è immediatamente ricorriblle per cassazione l’ordinanza giudice respinge l’istanza di sostituzione della misura coercitiva tale rimedio esperibile solo contro il provvedimento che dispone la e, pertanto, il ricorso proposto va qualificato come appello e tr decisione al tribunale del riesame competente» (Sez. 2, 25/05/2005, Mennillo, Rv. 232274). con la quale il atto essendo misura stessa smesso per la . 20935 del
Con la conseguenza che: «In tema di impugnazioni,, provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte inter mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto,. riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’e “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’ a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non n previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.’ allorché un ssa a con un l giudice che proc. pen., a istenza di una tto impugnato cessariamente (Conf. SU, 31 ottobre 2001 n. 45372, COGNOME, non massimata)» (Sez. U, ord. n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221).
5. Discende la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale Taranto, in funzione di giudice dell’appello cautelare ex art. 310 c.p.p.
Così deciso il 17/09/2024.