Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13526 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME l’ordinanza del 12/04/2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanz impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; l’ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarav inammissibile, per mancanza di rituali motivi a suo sostegno, il reclamo propos da NOME COGNOME la decisione del locale Magistrato di sorveglianza sorveglianza, che aveva respinto una sua istanza di liberazione anticipata.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia, deducendo violazione della legge processuale.
Sostiene il ricorrente che i motivi erano stati in realtà tramessi, e temine di legge, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo omolo posta elettronica dell’ufficio giudiziario abilitato a norma di legge alla ric degli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
A norma dell’art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge dicembre 2020, n. 176, pro-tempore applicabile, l’atto di impugnazione, e/o motivi a corredo, potevano essere trasmessi, nel procedimento a quo, tramite posta elettronica certificata, dall’indirizzo di posta elettronica certifi difensore a quello dell’ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1 (ossia inserito nel registro AVV_NOTAIO d indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento d.m. Giustizia 21 fe 2011, n. 44), con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indi
Dagli atti, al ricorso allegati, risulta che, a fronte di ordinanza del Magi di sorveglianza notificata al detenuto in data 4 febbraio 2022, quest’ult propose personalmente reclamo in data 7 febbraio 2022, riservando al difensore il deposito dei motivi. Il difensore trasmise i motivi tramite posta elett certificata, conformemente alla normativa di settore innanzi richiamata, in d 14 febbraio 2022, e quindi entro il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 69-bis Ord. pen.
La declaratoria di inammissibilità del reclamo, per assenza di motiv appare dunque erronea.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la rinnovazione del giudizio.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso 1’08/02/2024