Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23888 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23888 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 02/11/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio e trasmissione atti al Tribunale di sorveglianza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugNOME (con reclamo qualificato ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza di Bari, in data 10 novembre 2023) il Magistrato di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 69-bis, comma 3, Ord. pen., da NOME COGNOME, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata, in quanto l’atto, pervenuto in via telematica, era stato trasmesso su casella di posta elettronica non dedicata.
2.Propone tempestiva impugnazione (riqualificato il reclamo proposto al Tribunale di sorveglianza di Bari come ricorso per cassazione) il condanNOME, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze a due motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 24, comma 6-sexies d. I. n. 137 del 2020.
Si richiama precedente di legittimità (Sez. 5, n. 24953 del 2021) secondo il quale non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione la trasmissione ad indirizzo p. e. c. dell’ufficio giudiziario, diverso da quello indicato com abilitato dal provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale, ma compreso nell’elenco allegato al provvedimento del RAGIONE_SOCIALE automatizzati (DGSIA) del RAGIONE_SOCIALE, contenenti individuazione degli indirizzi p. e. c. degli uffici giudiziari destinatari dei depos di cui al d. I. 28 ottobre 2020 n. 137 e art. 24, comma 4, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.
Si COGNOME afferma COGNOME che COGNOME gli COGNOME indirizzi COGNOME p.e.c. EMAIL e EMAIL ai quali è stato trasmesso il reclamo quand’anche non dedicati in base a disposizioni presidenziali del Tribunale di Bari, sono comunque compresi nell’elenco allegato al provvedimento del DGSIA citato.
2.2. Con il secondo motivo si contesta l’erronea applicazione dell’art. 591 cod. proc. pen. per illegittima declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione da parte del giudice a quo. Nel caso di .specie vi è palese violazione di legge perché il magistrato di sorveglianza ha dichiarato il reclamo inammissibile in luogo del giudice competente, cioè del Tribunale di sorveglianza.
3.11 Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento senza rinvio del decreto con trasmissione atti al Tribunale di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Va premesso che il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato, con provvedimento del 17 ottobre 2023, la richiesta di concessione di liberazione anticipata per due semestri, proposta nell’interesse di COGNOME, provvedimento avverso il quale il difensore ha proposto reclamo con atto spedito a mezzo p. e. c. del 25 ottobre 2023. Detto reclamo è stato dichiarato inammissibile dal Magistrato di sorveglianza di Bari, con il decreto del 2 novembre 2023, perché indicato come spedito a indirizzo di posta non dedicata. Quindi il difensore, con atto pervenuto al Tribunale di sorveglianza di Bari in data 10 novembre 2023, ha impugNOME il descritto decreto del 2 novembre 2023, impugnazione qualificata come ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza.
1.1.Ciò premesso, rileva il Collegio che ai sensi dell’art. 87-bis comma 7 lett. c) d.lgs. 150 del 2022, «Fermo restando quanto previsto dall’art. 591 cod. proc. pen., nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugNOME o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello».
La norma, nel riprodurre l’art. 24 d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge del 18 dicembre 2020, n. 176, ha, invero, consentito il «deposito con valore legale dell’atto di impugnazione mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro RAGIONE_SOCIALE degli indirizzi certificati di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 21 febbraio 2011, n. 44», precisando che tale deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi p. e. c. degli uffici giudiziari destinatar indicati in apposito provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici.
Il precedente indicato dalla difesa, cui il Collegio aderisce condividendone il contenuto, riguardava un caso in cui il ricorrente rappresentava che gli indirizzi di posta elettronica certificata del Tribunale di Genova, ai quali era stato inviato l’atto di appello cautelare (EMAIL , nonché EMAIL ), erano entrambi
ricompresi nell’elenco allegato al provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e automatizzati del RAGIONE_SOCIALE contenente l’individuazione degli indirizzi p. e. c. degli uffici giudiziari destinatari dei dep di cui all’art. 24, comma 4, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137 (Sez. 5, n. n. 24953 del 10/05/2021, Rv. 281414 – 01).
Il citato precedente di legittimità ha, dunque, stabilito il principio di diri secondo il quale, in caso di violazione dei provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente dell’ufficio giudiziario in ordine alla destinazione dei singoli indirizz posta elettronica certificata (PEC) assegnati all’ufficio medesimo, per il deposito degli atti difensivi, non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione cautelare, in quanto tale sanzione processuale è prevista, esclusivamente, per il caso del mancato rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, dunque, solo in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi nell’Ali. 1 del citato provvedimento direttoriale, dal quale risulta che è diverso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel’ provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
2.0rbene osserva il Collegio che va applicato il suddetto principio anche in ordine a reclamo proposto avverso provvedimento di rigetto del Magistrato di sorveglianza, ex art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.
Ciò in quanto si rileva che, in tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducile al genus dell’impugnazione (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281896 – 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263970 – 01).
Tanto premesso, si deve rilevare che l’indirizzo cui è stato inoltrato il reclamo (cfr. reclamo inoltrato all’indirizzo EMAIL ) è, comunque, compreso nell’elenco all. 1 al provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e automatizzati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sicché la declaratoria di inammissibilità del reclamo, peraltro proveniente dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugNOME, è stata adottata in violazione di legge e, conseguentemente, il provvedimento deve essere annullato senza rinvio.
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza posto che, come dedotto con il secondo motivo di ricorso, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, anche ove ricorresse una delle tassative ragioni indicate
nell’art. 591 cod. proc. pen., questa sarebbe di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale (Sez. 1, 35319 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. cit.).
Tanto, in ossequio alle indicazioni condivise di Sez. 1, n. 17027 del 10/3/2015, Rv. 263378, che ha chiarito come la Corte di cassazione, quando rileva un vizio di competenza funzionale del giudice che ha adottato il provvedimento impugNOME, non può limitarsi a disporre l’annullamento senza rinvio di quest’ultimo, ma deve anche individuare l’Autorità giudiziaria competente e ordinare la trasmissione degli atti alla stessa, coerentemente alla disciplina in tema di competenza, nonché ai principi desumibili dagli artt. 620 e 621 cod. proc. pen. e a quelli, più generali, di economia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr. Sez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, Rv. 283097).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugNOME e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente