Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31679 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 21 marzo 2024 il Tribunale del Riesame di Caltanissetta dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Caltanissetta del 1 marzo 2024.
Rilevavano i giudici nisseni che: 1. la impugnazione in questione era stata proposta a mezzo di posta elettronica certificata; 2. con la legge 176/2020 del 24.12.2020 di conversione del d.l. n. 137/2020 (entrata in vigore il giorno successivo) è stata introdotta, espressamente e per la prima volta, all’art. 24 comma 6 bis, la possibilità di fare ricorso al deposito telematico via pec degli atti di impugnazione nel processo penale; 3. tale disciplina ha cessato di avere applicazione in data 31.12.2022; 4. la legge 199/2022, nel convertire il decreto legge 162/2022, ha tuttavia aggiunto, con l’art. 5 quinquies, l’art.87 bis al decreto legislativo 150/2022, in base al quale resta consentito il deposito dell’atto di impugnazione mediante invio di pec; 5. la predetta disposizione normativa, oltre a prevedere la possibilità dell’impugnazione a mezzo pec, indica, al comma 6 sexies, alcuni requisiti fondamentali RAGIONE_SOCIALE nuova modalità di gravame telematico via pec, elevandoli al rango di elementi necessari, previsti a pena di inammissibilità.
Con successiva istanza il difensore dell’COGNOME chiedeva di essere rimesso in termini per la proposizione del riesame, affermando che per caso fortuito aveva visioNOME il sito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEche riportava, l’indirizzo EMAIL.tribu-/ naleEMAIL cui aveva indirizzato erroneamente il riesame in luogo di quello censito nell’elenco allegato al provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE informatici ed RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
In data 27 marzo 2024 l’istanza in questione veniva rigettata in quanto il tribunale nisseno reputava che non sussistessero i presupposti per la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione y NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen-violazione di legge laddove la richiesta di remissione in termini sarebbe stata rigettata violando il principio del c.d. doppio binario sancito dalla giurisprudenza di legittirnità 7principio per cui l’impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito nell’elenco allegato al provvedimento del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l’atto è comunque ricevuto dall’ufficio a quo e trasmesso al giudice dell’impugnazione (il richiamo è al dictum di Sez. 5 n. 26465 del 08/07/2022, n.
26465). Da un lato il diritto di ogni persona ristretta ad avere un riesame RAGIONE_SOCIALE posizione a suo carico,Aall’altro uno stretto formalismo rigoroso essendo comunque l’istanza giunta nell’Ufficio giurisdizionale preposto sacrificando il primo nei confronti di un formalismo normativo di indicazione.
Chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo sopra illustrato è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
Ed invero, questa Corte di legittimità, in epoca precedente al provvedimento impugNOME e in un caso assolutamente sovrapponibile a quello che ci occupa / ha affermato che, in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (così Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285399 – 01 in una fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l’errore, la circostanza che sul sito web dell’ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo pec, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale).
Il principio che l’esistenza di un indirizzo e -mail dell’ufficio giudiziario non compreso nell’elenco, evincibile sul web non possa ingenerare equivoci, tanto da invocare la forza maggiore, stante la chiara indicazione normativa, che prevede una disciplina tassativa a pena di inammissibilità per cui la fonte ministeriale doveva costituire l’unico ed inderogabile punto di riferimento per un soggetto qualificato e tecnico del diritto qual è il difensore ) è stato anche affermato in precdenza da Sez. 4 n. 44368 del 28/9/2023, NOME, Rv. 285266.
In quella pronuncia si è anche chiarito che tali valutazioni si pongono in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che ha confermato, anche per l’analoga disciplina introdotta in via emergenziale durante la pandemia da COVID-19, la legittimità delle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate alla stregua del quadro normativa sopra riportato, in relazione a richieste di riesame cautelare personale e ad istanze di rinvio per legittimo impedimento erroneamente indirizzate (Sez. 6, n. 33045 dell’8/6/2023, Nova, non massimata; Sez. 3, n.
32467 del 23/05/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 31802 del 04/05/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 28757 del 28/04/2023, .COGNOME, non massimata).
Il principio che in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 1504 p stato recentemente ribadito anche da Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Martorano, Rv. 286141 – 01, che in motivazione, ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria / non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l’idoneità RAGIONE_SOCIALE notifica al “raggiungimento dello scopo”.
Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/06/2024