Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12228 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Bolzano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 23 ottobre 2023, e depositata in pari data, il Tribunale di Brescia, pronunciando in materia di misure cautelari personali, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Brescia che aveva rigettato la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti della stessa.
L’ordinanza indicata ha dichiarato inammissibile l’appello perché lo stesso è stato inviato a mezzo P.E.C. ad una casella di posta elettronica certificata della Corte di appello di Brescia e non a quella del Tribunale preposto a decidere sulle impugnazioni cautelari.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta inammissibilità, siccome collegata all’invio dell’impugnazione ad una casella di posta elettronica certificata diversa da quella corretta.
Si deduce che nessuna disposizione, tra quelle richiamate nell’ordinanza del Tribunale del riesame, prevede l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, e che tale patologia viene fatta discendere dal mancato rispetto di un provvedimento amministrativo. Si aggiunge che, secondo un principio AVV_NOTAIO, le impugnazioni si presentano nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anche perché questi è il giudice competente a dichiararne l’inammissibilità (si citano Sez. 4, n. 7097 del 2022, e Sez. 5, n. 26465 del 2022), e che, nella specie, l’atto è stato trasmesso alla P.E.C. della Corte d’appello di Brescia che aveva emesso l’ordinanza contestata con l’appello. Si segala, inoltre, che l’atto è comunque pervenuto nella conoscenza del Tribunale, come dimostra proprio la dichiarazione di inammissibilità.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, a norma dell’artt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo ancora alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
Si deduce che l’ordinanza impugnata ha contraddittoriamente ammesso di aver ricevuto l’atto di impugnazione e, però, escluso l’ammissibilità dello stesso, sulla base di quanto indicato da norme di natura regolamentare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Le censure, da esaminare congiuntamente, siccome concernenti la medesima questione, ritengono illegittima la dichiarazione di inammissibilità dell’appello cautelare, determinata dalla trasmissione di tale atto di gravame via p.e.c. ad una casella di posta elettronica certificata della Corte d’appello di Brescia, giudice emittente il provvedimento impugnato, invece che non ad una casella di posta elettronica certificata del Tribunale, giudice competente per l’impugnazione,
osservando che la sanzione dell’inammissibilità non può essere fatta discendere dal mancato rispetto di un provvedimento amministrativo, quale quello del Direttore di RAGIONE_SOCIALE, che le impugnazioni si depositano generalmente nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e che, in ogni caso, il Tribunale ha ammesso di aver ricevuto l’atto di impugnazione.
Dette censure sono manifestamente infondate, perché l’inammissibilità dell’atto di appello in materia cautelare personale inviato via p.e.c. ad una casella di posta elettronica certificata diversa da quella del Tribunale competente a decidere dell’impugnazione è espressamente prevista dalla legge, e, segnatamente, dall’art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176.
Precisamente, l’art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit., dispone: «Fermo quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6-bis l’impugnazione è altresì inammissibile: e) quando l’atto è trasmesso LA, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore AVV_NOTAIO dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».
E in questo senso si è espressamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità. Si è infatti affermato che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di riesame deve essere direttamente trasmessa, ex art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, all’indirizzo PEC del tribunale in funzione di giudice del riesame, non essendo ammesse né la trasmissione all’indirizzo PEC dell’ufficio emittente il provvedimento cautelare, né la presentazione presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace in cui si trova l’impugnante, stante l’inapplicabilità dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 47192 del 11/10/2022, Carpuz Edi, Rv. 284010-01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 26/01/2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente