Impugnazione via PEC: la Cassazione Sancisce la Validità della Trasmissione Telematica
L’evoluzione digitale ha trasformato profondamente anche il mondo della giustizia, introducendo strumenti come la Posta Elettronica Certificata (PEC) per la comunicazione e il deposito degli atti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13530 del 2024, ribadisce l’importanza e la piena validità dell’impugnazione via PEC, annullando un’ordinanza che aveva erroneamente dichiarato inammissibile un reclamo. Questo caso evidenzia come un’attenta verifica delle procedure telematiche sia fondamentale per garantire il diritto di difesa.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla decisione di un Magistrato di Sorveglianza che respingeva parzialmente l’istanza di liberazione anticipata presentata da una detenuta. Quest’ultima, ricevuta la notifica del provvedimento, presentava tempestivamente un reclamo personale, riservando al proprio difensore di fiducia il compito di depositare i relativi motivi.
Il difensore, agendo nel rispetto della normativa, trasmetteva i motivi a sostegno del reclamo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario competente. La trasmissione avveniva in data 20 marzo 2023, pienamente entro il termine di dieci giorni previsto dalla legge.
Nonostante ciò, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 9 maggio 2023, dichiarava il reclamo inammissibile per “mancanza di rituali motivi a suo sostegno”, evidentemente non avendo riscontrato il deposito telematico. Contro questa decisione, la condannata proponeva ricorso per cassazione, lamentando una chiara violazione della legge processuale.
La Valutazione della Corte sulla Corretta Impugnazione via PEC
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno proceduto a una verifica degli atti, dai quali è emerso in modo inconfutabile che il difensore aveva seguito correttamente la procedura per l’impugnazione via PEC.
Il Collegio ha richiamato la normativa di riferimento, in particolare l’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022. Questa disposizione, applicabile al caso di specie, stabilisce chiaramente la possibilità di trasmettere l’atto di impugnazione e i relativi motivi tramite PEC dall’indirizzo certificato del difensore a quello dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione è lineare e si basa su un errore di fatto commesso dal Tribunale di Sorveglianza. Dagli atti allegati al ricorso, infatti, risultava provata la trasmissione dei motivi tramite PEC in data 20 marzo 2023. Essendo stata l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza notificata il 17 febbraio 2023, il deposito telematico era avvenuto entro il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 69-bis dell’Ordinamento Penitenziario.
La Corte ha quindi stabilito che la declaratoria di inammissibilità del reclamo per assenza di motivi era palesemente erronea. Il Tribunale di merito avrebbe dovuto prendere atto della trasmissione telematica e procedere all’esame del merito del reclamo. L’errore del giudice inferiore ha di fatto leso il diritto di difesa della ricorrente.
Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato il caso al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio. Questa sentenza rafforza il principio di piena validità degli atti processuali trasmessi per via telematica, a condizione che vengano rispettate le norme tecniche e procedurali. Rappresenta un importante monito per gli uffici giudiziari a verificare con la massima diligenza tutti i canali di comunicazione previsti dalla legge, inclusa la PEC, prima di adottare decisioni che possano precludere l’accesso alla giustizia. Il corretto utilizzo degli strumenti digitali è ormai un elemento imprescindibile per un’amministrazione della giustizia efficiente e rispettosa dei diritti delle parti.
È valido depositare i motivi di un’impugnazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)?
Sì, la sentenza conferma che, in base all’art. 87-bis del d.lgs. 150/2022, è possibile trasmettere validamente i motivi di un’impugnazione tramite PEC dall’indirizzo certificato del difensore a quello dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento.
Cosa accade se un giudice dichiara un reclamo inammissibile senza verificare le trasmissioni via PEC?
La decisione è erronea e può essere annullata dalla Corte di Cassazione. Come dimostra questo caso, se i motivi sono stati regolarmente trasmessi via PEC entro i termini, la declaratoria di inammissibilità viene annullata con rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione.
Qual è il termine legale per depositare i motivi di un reclamo al Tribunale di Sorveglianza?
Il provvedimento menziona che i motivi sono stati depositati entro il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 69-bis dell’Ordinamento Penitenziario.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13530 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilit del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarav inammissibile, per mancanza di rituali motivi a suo sostegno, il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, che aveva parzialmente respinto una sua istanza di liberazione anticipata.
Ricorre la condannata per cassazione, con il ministero del suo difensore d fiducia, deducendo violazione della legge processuale.
Sostiene la ricorrente che i motivi erano stati in realtà tramessi, en temine di legge, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo omolo posta elettronica dell’ufficio giudiziario abilitato a norma di legge alla ric degli atti.
CONSIDERATO IN IDIRITTO
Il ricorso è fondato.
A norma dell’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pro-tempore applicabile, l’atto di impugnazione, e/o i motivi a corredo, potevano ess trasmessi, nel procedimento a quo, tramite posta elettronica certificata, dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’uffi aveva emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1 (ossia inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’a del regolamento d.m. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44), con le modalità e n rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
Dagli atti, al ricorso allegati, risulta che, a fronte di ordinanza del Magi di sorveglianza notificata alla detenuta in data 17 febbraio 2023, quest’ul propose personalmente reclamo in pari data, riservando al difensore il deposi dei motivi. Il difensore trasmise i motivi tramite posta elettronica certif conformemente alla normativa di settore innanzi richiamata, in data 20 marzo 2023, e quindi entro il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 69-bis Ord. pen.
La declaratoria di inammissibilità del reclamo, per assenza di motiv appare dunque erronea.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la rinnovazione del giudizio.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso 1’08/02/2024