Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4868 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugNOME provvedimento, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il reclamo avanzato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza di liberazione anticipata del 07/11/2022.
Osservava il Magistrato che il reclamo era stato proposto con le modalità telematiche di cui all’art. 24 d. Igs. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, normativa vigente con riferimento alla data dell’istanza; che il formato degli atti trasmessi digitalmente non era conforme ai requisiti previsti dalla disciplina, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione ex art. 24 comma 6 sexies d. Igs. 137 del 2020, in quanto gli atti trasmessi dai difensori il 10/11/2022, il 14/11/2022 ed il 15/11/2022 erano stati inviati in formato “pdf” privi di sottoscrizione digitale dei difensori per conformità all’originale (come da attestazioni del Funzionario giudiziario); che . infine l’istanza depositata in forma cartacea il 09/02/2023 era tardiva.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, che, con un unico motivo di ricorso, assume violazione dell’art. 24 d. Igs. 137 del 2020 in combiNOME disposto con l’art. 87 d. Igs. 150 del 2022, nonché erronea motivazione del provvedimento impugNOME. La Difesa censura il provvedimento impugNOME evidenziando come la disciplina prevista dal d. Igs i 150 del 2022, entrata parzialmente in vigore il 30 dicembre 2022 (artt. 87 e 87 bis), risulti meno gravosa rispetto alla precedente, essendo stato mandato al Legislatore delegato anche il compito di prevedere una disciplina transitoria per il passaggio al nuovo regime di deposito telematico degli atti.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il testo normativo vigente dal 25 dicembre 2020, a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (GU n. 319 del 24 dicembre
2020 – Suppl. Ordinario n. 43), prevede la possibilità di proporre impugnazione per mezzo di un file nativo digitale, sottoscritto digitalmente, trasmesso alla casella di posta elettronica certificata individuata dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia a mente dell’art. 24, comma 4, DL n. 137 del 2020. In particolare, l’originario testo dell’art. 24 DL n. 137 del 2020 è stato ampiamente e radicalmente modificato dalla legge n. 176 del 2020, mediante l’introduzione di numerosi commi che dettano specifiche e dettagliate disposizioni di carattere processuale le quali regolano, durante il periodo di emergenza epidemiologica, l’utilizzo delle richiamate tecnologie e stabiliscono altresì specifiche cause di inammissibilità dell’impugnazione presentata in tale forma (sulle cause di inammissibilità si veda: Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 2821519).
Ai sensi dell’art. 24, comma 6-decies, DL n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, «le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme in tema di modalità di presentazione degli atti di impugnazione, vigenti al momento di presentazione dell’impugnazione: gli atti trasmessi dai difensori di COGNOME sono risultati essere privi di sottoscrizione digitale dei difensori per conformità all’originale, ricorrendo nel caso in esame la specifica causa di inammissibilità testualmente prevista dall’art. 24 comma 6 sexies lett. b) d. Igs. 137 del 2020, vigente al momento di presentazione del reclamo.
Né può essere invocata, in virtù del principio che in ambito processuale la legge applicabile è rappresentata dalle disposizioni regolatrici vigenti al momento in cui l’atto viene compiuto (tempus regit actum), la nuova normativa introAVV_NOTAIOa dalla cd. Legge Cartabia, essendo il reclamo stato proposto nel novembre 2022, prima dell’entrata in vigore della citata legge.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente