Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18397 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE di APPELLO cli L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 22/9/2023 dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chieti del 15/6/2022, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli, perché proposto in violazione degli artt. 583 cod. proc. pen. e 24, comma 6-sexies, lett. e), D. L. 28 ottobre 2020, n. 137 (come risultante dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176), essendo stata inoltrata l’impugnazione a mezzo pec al Tribunale di Pescara e non a quello di Chieti, dunque, «a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».
L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, comma 6-sexies, lett. e), D. L. 28 ottobre 2020, n. 137, 583, comma 2 e 568, comma 5, e 591 cod. proc. pen. Rileva che l’art. 24 cit. disciplina la diversa ipotesi in cui l’impugnazion venga inoltrata ad un indirizzo di posta elettronica certificata comunque presente nella cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento, ma diverso da quello all’uopo indicato dal Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia; che nel caso di specie l’indirizzo del Tribunale di Pescara cui l’appello è stato inoltrato è quello corretto; che l’art. 24 in discorso non ha escluso la possibilità di presentare l’impugnazione con le modalità previste dall’art. 583 cod. proc. pen., cioè non ha escluso il deposito ai sensi dell’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato; che, in ogni caso, l’impugnazione non può essere dichiarata inammissibile se nel termine l’atto è comunque ricevuto dall’ufficio a quo e trasmesso al giudice dell’impugnazione, come sarebbe avvenuto nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato.
Va premesso che questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di impugnazioni, la modalità di deposito in via telematica introdotta dalla disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, di cui all’art. 24, comma 6-bis, d. I. 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non è prevista a pena di inammissibilità, non escludendo l’utilizzo delle forme tradizionali di deposito di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sezione 1, n. 40190 del 3/6/2022, Bernardino, Rv. 283669 01). Tale lettura trova conferma nella lettera dell’art. 24 cit., che al comma 1 non prevede le impugnazioni tra gli atti per i quali sia «esclusivamente» ammesso il deposito telematico; del resto, al comma 6-bis il legislatore ha espressamente previsto l’applicazione degli artt. 581, 582, comma 1, e 583 cod. proc. pen.
Tuttavia, ritiene il Collegio che, una volta optato per il deposito telematico, debba trovare applicazione la apposita disciplina di cui al combinato disposto dei commi 6-ter e 6-sexies, lett. e), dell’art. 24, D. L. n. 137 del 2020: la prima disposizione prevede che l’impugnazione debba essere trasmessa tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore quello dell’Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, con le modalità e
nel rispetto delle specifiche tecniche indicate al precedente comma 4. Peraltro, il comma 6-ter in esame stabilisce espressamente che non si applica la disposizione di cui all’articolo 582, comma 2, cod. proc. pen. relativa alla presentazione dell’atto d’impugnazione nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’impugnate, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento (Sezione 4, n. 47192 del 11/10/2022, COGNOME, in motivazione).
Chiude il cerchio il successivo comma 6-sexies, lett. e), che sanziona con l’inammissibilità del gravame la trasmissione dell’atto di impugnazione «a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio c ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».
Tornando al caso oggetto di scrutinio, è pacifico che il difensore abbia effettuato il deposito telematico dell’impugnazione mediante pec indirizzata al Tribunale di Pescara, dunque, al giudice avente sede in un luogo diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato. La violazione dell’art. 24, comma 6-ter, D. L. n. 137 del 2020 ha comportato l’inammissibilità dell’appello ai sensi del successivo comma 6-sexies, lett. e).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 6:L6 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 22 marzo 2024.