Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27495 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice d’appello, ha ritenuto inammissibile, in quanto tardivamente depositato, l’atto di impugnazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del giudice di pace con cui il COGNOME era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 612 e 595 cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 591 cod. proc. pen., e vizio di motivazione. La difesa premette di aver inviato l’atto d’appello, in data 13 ottobre 2023, a mezzo di raccomandata e, quindi, con modalità ammessa ai sensi dell’art. 582, comma 1, del codice di rito; sottolinea, inoltre, alla luce del comma successivo del citato articolo (“l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma”), la tempestività della proposizione dell’impugnazione, posto che il termine ultimo per il deposito dell’atto scadeva, come ricordato dal giudice dell’appello, il 19 ottobre 2023 e che l’invio della raccomandata datava 13 ottobre 2023.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scril:te del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, il quale, riferendosi alla giurisprudenza di questa Corte in tema di modalità di presentazione dell’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 583, cod. proc. pen. (ad es., Sez. 6, n. 166 del 19/09/2018, dep. 2019, Ajrizi, Rv. 275287 – 01, dove, in motivazione, la Corte ha precisato che, qualora per la spedizione la parte affidi l’atto ad un agente postale privato che, a sua volta, provveda all’invio mediante il servizio svolto da RAGIONE_SOCIALE, l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione e non alla data di materiale ritiro a domicilio dell’atto di impugnazione), ha chiesto pronunciarsi l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza. Sono altresì pervenute le conclusioni scritte nell’interesse della parte civile, RAGIONE_SOCIALE, e nota spese.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è infondato, dacché la difesa si riferisce a versioni delle norme invocate (artt. 582, comma 1, 583, comma 2, cod. proc. pen.) precedenti all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 e del regime intertemporale introdotto dall’art. 87 del cit. decreto legislativo.
Al momento dell’impugnazione della sentenza del giudice di pace (emessa il 21 giugno 2023 e, quindi, in data successiva all’entrata in vigore della disciplina dettata dal novellato art. 582 cod. proc. pen.), risultava, infatti, già abrogato l’art. 583 del codice di rito, che legittimava la spedizione dell’impugnazione mediante posta. Pertanto, in disparte la questione -in astratto centrata, ma soltanto ponendo mente al sistema previgente- della tempestività dei termini di deposito, su cui insiste la difesa, il motivo di ricorso s’infrange contro l’evidenza delle modifiche apportate al sistema delle impugnazioni dalle norme citate.
E infatti, come questa Corte ha avuto già occasione di chiarire (v. Sez. 2, n. 02606 del 21/11/2023, dep. 2024, Pattarello, n.m., corsivi nostri), «in tema di modalità di presentazione degli atti ed anche delle impugnazioni penali dalla data di entrata in vigore della cd. riforma Cartabia risultano applicabili per effetto della nuova disciplina esclusivamente due modalità: la presentazione personale ad opera delle parti private di cui al comma 1 bis dell’art. 582 cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; la presentazione in via telematica ex art. 87 bis d. Igs. 150/2022 riproduttivo della disciplina già dettata in tema di COVID . Quanto alla disciplina particolare in tema di impugnazioni i successivi commi terzo e quarto dello stesso art. 87 bis cit. hanno testualmente previsto che: “quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale. 4. L’atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate”. Posto, quindi, che le modalità attualmente in vigore sono soltanto quella telematica prevista dall’art. 87 bis cit. e quella personale di cui all’art. 582 comma 1 bis cod. proc. pen., deve essere escluso che, per effetto della disciplina transitoria, sia rimasta ancora in vigore la presentazione dell’impugnazione mediante spedizione a mezzo raccomandata, inequivocabilmente eliminata a seguito della soppressione dell’art. 583 cod. proc. pen. e della previsione della presentazione telematica quale unica alternativa a quella personale».
Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che vengono liquidate in complessivi euro 1.700,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 1700,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26/03/2024
Il consigliere estensore