Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21179 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21179 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CIRIE’ il 28/06/1989
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
COGNOME, che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione da lui proposta;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa eccepisce l’erroneità della ricostruzione del fatto storico e l’eccessiva gravità del trattament
sanzionatorio rispetto a quello applicato ai concorrenti nel reato, in ragione del riconoscimento, solo nei suoi confronti, della circostanza aggravante di cui all’art. 7
della legge n. 203 del 1991, è inammissibile, non potendo essere utilizzato il rimedio staordinario della revisione per chiedere l’esclusione di una circostanza aggravante
(Sez. 1, n. 20470 del 10/2/2015, Pelle, Rv. 263592; Sez. 6, n. 4121 del 16/5/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194).
2.1. Ritenuto, altresì, che è costituzionalmente legittima – ai sensi degli artt.
24, 27 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU -, l’esclusione dell’ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno
afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento ed è giustificato che sia il solo legislatore ad individuare i limiti di ammissibi dell’impugnazione straordinaria (Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale, Rv. 279608 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025.