Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21179 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CIRIE’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di
COGNOME, che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione da lui proposta;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa eccepisce l’erroneità della ricostruzione del fatto storico e l’eccessiva gravità del trattament
sanzionatorio rispetto a quello applicato ai concorrenti nel reato, in ragione del riconoscimento, solo nei suoi confronti, della circostanza aggravante di cui all’art. 7
della legge n. 203 del 1991, è inammissibile, non potendo essere utilizzato il rimedio staordinario della revisione per chiedere l’esclusione di una circostanza aggravante
(Sez. 1, n. 20470 del 10/2/2015, Pelle, Rv. 263592; Sez. 6, n. 4121 del 16/5/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194).
2.1. Ritenuto, altresì, che è costituzionalmente legittima – ai sensi degli artt.
24, 27 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU -, l’esclusione dell’ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno
afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento ed è giustificato che sia il solo legislatore ad individuare i limiti di ammissibi dell’impugnazione straordinaria (Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale, Rv. 279608 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025.