Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1096 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato il 02/02/1957 a Taviano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 24/04/2024; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Scstitul:o Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Lecce (Ufficio Misure di prevenzione) con ordinanza del 24 aprile 2024 (motivazione depositata il successivo 6 maggio) ha rigettato l’istanza presentata dal legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE con la qual( si era richiesta la restituzione delle somme anticipate dalla società per la liquidazione dei compensi spettanti a un coadiutore/collaboratore dell’amministratore giud ziario, in ragione dell’intervenuta revoca del sequestro in forza della quale dette spese dovevano essere poste a carico dell’erario.
Avverso tale provvedimento COGNOME COGNOME legale rappresentante della società, ha, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso nel quale deduce violazione di legge in relazione alla mancata considerazione che ai sensi des li artt.
35 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011 le spese in oggetto – finalizzate all’esecuzione della misura del sequestro – dovevano essere ripetute dalla società in quanto, come peraltro ritenuto dal Tribunale di Lecce in un procedimento strettamente connesso con quello in oggetto, la ragione delle stesse era venuta meno per l’intervenuta revoca del vincolo reale.
Ritiene il Collegio che questa Corte non sia competente in via immediata per l’impugnazione che concerne profili relativi alle spese di custodia c i bene sequestrato nell’ambito di procedura di prevenzione. Infatti, ad essi deve applicarsi la procedura di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. p en.; in base a tale disciplina il giudice dell’esecuzione procede senza la celebrazone di camera di consiglio e con ordinanza de plano avverso la quale gli intEressati possono proporre opposizione davanti al medesimo giudice che procede allora con le forme ordinarie dell’incidente di esecuzione (art. 666 cod. proc. pen.), previa fissazione dell’udienza.
Si GLYPH è GLYPH precisato GLYPH al GLYPH riguardo GLYPH (Sez. GLYPH 4, GLYPH n. GLYPH 1887 del 22/11/1994, COGNOME, Rv. 201005 – 01) che solo l’ordinanza emessa all’esito della procedura partecipata è impugnabile tramite ricorso per cassazione, dal momento che «il provvedimento in materia di liquidazione delle spese di custodia di uni bene sequestrato non è direttamente impugnabile in cassazione ma è opponibile dinanzi al giudice dell’esecuzione nelle forme dell’incidente di esecuzione ex art.. 66.5, 666, 667, comma quarto, cod. proc. pen.».
La giurisprudenza ha ritenuto che il decreto del Tribunale che provvede in ordine alle spese della procedura di prevenzione è soggetto a impugr azione dinanzi alla Corte di appello, in base alla regola generale di cui all’art. 10 d 1gs. n 159 e in conformità all’orientamento di legittimità – precedente all’introduzione del codice delle leggi antimafia – secondo cui «nella categoria dei provvec imenti vertenti GLYPH in GLYPH tema GLYPH di GLYPH liquidazione GLYPH e GLYPH di GLYPH rimborso GLYPH delle spese relative a sequestro disposto a norma dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia) rientrano anche le decisioni riguardanti l’individuazione del soggetto a carico del quale sono posti i predetti oneri, sicché anche queste ultime, analogamente ai primi sono impugnabili con ricc rso in appello» (Sez. 1, 4948 del 18/09/1997, Agate, Rv. 208510 – 01). Si è infatti sostenuto che «in tema di misure di prevenzione, la competenza del tribunale, e della Corte di appello, individuata dall’art. 4, commi 2 ed 8, della legge 24.12.1956, n.1423, ha carattere esclusivo e funzionale anche in ordine a tutti i provvedimenti riguardanti la custodia, la conservazione e la gestione dei beni sequestrati e alle questioni direttamente connesse, quali quelle Nlative alle spese, che non seguono pertanto la disciplina dettata in genera e per le spese del procedimento dall’art. 695 cod. proc. pen. (Fattispecie in tE ma di
imputazione del compenso spettante all’amministratore di beni sottoposti a sequestro poi revocato)» (Sez. 1, n. 4956 del 12/10/1998, Agate, Rv. 212126 01).
5. L’art. 43 del d.lgs. n. 159 del 2011 ha ora stabilito, al comma 5, che E vverso l’ordinanza adottata dal collegio in camera di consiglio (instaurata a se g uito di reclamo contro l’attestazione di regolarità del conto da parte del giudice de egato) è “ammesso ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione”. Al riguardo, si è recentemente precisato (Sez. 2, n. 18434 del 03/04/2024, Dipalma, Rv. 286322 – 01) che «in tema di misure di prevE nzione patrimoniale, l’inosservanza della sequenza procedimentale prevista dall’3rt. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l’approvazione del rendiconto della g2stione costituisce violazione di legge e, pertanto, può formare oggetto di rico! so per cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione sul rilievo che il giudice delecato, in violazione del diritto al contraddittorio, non aveva fissato l’udienza din3nzi al collegio, nonostante le numerose contestazioni sollevate dagli interessati)>: .
Inoltre, «il giudizio sul rendiconto della gestione ex art. 43 del d.lgs. settembre 2011, n. 159 non ha ad oggetto la responsabilità dell’amministratore giudiziario, bensì assolve a funzione di verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto, indicanti gli importi pagati e riscassi, descrizione dei cespiti e il saldo» (Sez. 1, n. 19669 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 281364 – 01).
Ciò premesso, rileva il Collegio che la suindicata disciplina ha ad c ggetto l’impugnazione del rendiconto mentre nel caso di specie la società ricorrente censura profili diversi, relativi alla decisione del Tribunale della prevenz one in ordine alla richiesta di restituzione di compensi liquidati ad un collaboratore dell’amministratore giudiziario della procedura. Dette questioni rientrano dunque nella competenza del giudice che ha la disponibilità del procedimento, i quale decide con ordinanza “de plano” soggetta ad incidente di esecuzione.
Da ciò deriva che l’ordinanza adottata dal Tribunale non è immediata mente ricorribile in Cassazione. Tale conclusione non è infirmata dalla circostanza che nella specie l’ordinanza impugnata è stata emessa all’esito di un’i. dienza caratterizzata da un contraddittorio pieno. Infatti, in tal caso non può comunque omettersi la fase dell’opposizione, in quanto deve ritenersi ammissibile, al sensi dell’art. 111 Cost. (trattandosi di provvedimento che risolve con carat .ere di definitività una controversia relativa a diritti soggettivi), il ricorso per cassazio solo quando lo stesso è avverso il provvedimento o che pronunci in sede di gravame contro il provvedimento del tribunale che ha deciso sulla liquidazione dei compensi dell’amministratore giudiziario e dei suoi coadiutori, nominati nel
procedimento di prevenzione a seguito di sequestro dei beni previsti) dalla legislazione antimafia (v. Sez. 6, ord. n. 992 del 19/03/1998, COGNOME, Rv. 2.1787; Sez. 6, ord. n. 1282 del 14/04/1999, COGNOME, Rv. 213372 – 01).
Pertanto, il presente ricorso per cassazione – erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione assunto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale, ex art. 666 cod. proc. pen. – deve essere per il principio della conservazione degli atti giuridici, riqualificato come opposizio ie, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (da ultimo, Se; .. 1, n. 3063 del 15/09/2023 – dep. 24/01/2024, Quarto, Rv. 285720 – 01).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il PfesØ ntE