Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17716 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 5 Num. 17716 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 559/2025
NOME
CC – 16/04/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. 42928/2024
NOME COGNOME
COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti
dalla parte civile COGNOME nato a Arquà Polesine il 30/04/1954
dalla parte civile NOME nata a Occhiobello il 13/07/1957
nel procedimento a carico di COGNOME nato a Rovigo il 22/12/1961
avverso la sentenza del 17/10/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Le parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui il giudice per l ‘ udienza preliminare del Tribunale di Rovigo ha applicato nei confronti dell ‘ imputato COGNOME COGNOME la pena concordata ai sensi
dell ‘ art. 444 cod. proc. pen. per i reati di atti persecutori e danneggiamento; con la medesima decisione il GUP ha condannato l ‘ imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidandole nella somma di euro 1.513,00 oltre spese generali, accessori di legge ed euro 267,17 per spese vive.
I ricorrenti sviluppano quattro motivi tutti afferenti alla erronea quantificazione (per difetto) delle spese liquidate loro favore.
Deducono: con il primo e quarto motivo, la violazione dell’art. 12 del D.M. n. 55 del 2014, con riferimento all’art. 606 comma 1 lett. b), cod. proc. pen., per la mancata valutazione dell’attività svolta dal difensore delle parti civili nel corso delle indagini preliminari e dell’udienza predibattimentale; con il secondo, la violazione dell’art. 16 del D.M. n. 55 del 2014, con riferimento all’art. 606 comma 1 lett. b), cod. proc. pen.; con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione ai parametri applicati per la liquidazione delle spese, che corrispondono ai minimi previsti per la sola udienza preliminare.
Si afferma che l’esatta applicazione dei parametri normativi e la corretta valutazione dell’opera svolta dal difensore avrebbero dovuto condurre a liquidare l’importo di 5.202,00 euro oltre accessori.
Il ricorso va rinviato per la prosecuzione dinanzi alla competente sezione civile della cassazione.
La costituzione di parte civile è avvenuta all’udienza del 16 aprile 2024 e, quindi, l ‘odierna impugnazione soggiace alla nuova previsione di cui all ‘ art. 573 comma 1bis cod. proc. pen., secondo la regola temporale disegnata da Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 -01.
L’art. 573 comma 1bis cod. proc. pen. (introdotto dal d. lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che: « Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile ».
4.1. I quattro motivi di ricorso attengono tutti alla entità delle spese liquidate in favore della parte civile.
Ebbene, la domanda della parte civile tesa ad ottenere la rifusione delle spese sostenute nel processo svoltosi nelle forme di cui all’art. 444 cod. proc. pen., pur inserendosi in uno schema di giustizia contrattata, esula dall’accordo, pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori, intercorso tra il pubblico
ministero e l’imputato circa la pena da applicare in ordine ad un determinato reato (Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023. dep. 2024, G., in motivazione).
Ergo , pur essendo dedotta, oltre alla mancanza di motivazione, la violazione di legge sostanziale formalmente di natura penale, l’impugnazione riguarda indubitabilmente i soli effetti civili della sentenza impugnata, derivando la regolamentazione delle spese in oggetto proprio dalla intervenuta costituzione di parte civile.
Come chiarito anche dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 38481 del 25/05/2023, D., « affinché l’impugnazione sia svolta ” per i soli interessi civili “, la stessa deve riguardare capi della decisione di contenuto extrapenale, ossia concernenti, fondamentalmente, la richiesta di risarcimento dei danni, le spese sostenute dalla parte civile e i danni conseguenti a lite temeraria ».
E non pare dubbio che, nella fattispecie in esame, proprio uno di detti capi (autonomo dall’accordo tra le parti, di matrice esclusivamente penale) sia stato attinto dall’impugnazione della parte civile.
4.2. In secondo luogo l’impugnazione non è inammissibile.
Già da tempo la giurisprudenza di legittimità riconosce che l’entità della somma da liquidare a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non è compresa nei termini del patteggiamento e forma oggetto di una decisione che, pur se inserita nel rito alternativo, si connota per la sua autonomia (in quanto prescinde dalla pronunzia sul merito) e per la maggiore ampiezza dello spazio decisorio attribuito al giudice rispetto a quello inerente ai profili squisitamente penali (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250680 – 01).
Più di recente si è ribadito che, anche dopo la legge n. 103 del 2017 -che ha rimodulato i confini della ricorribilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. -deve ritenersi sussistente la possibilità di impugnare in sede di legittimità il capo della decisione afferente alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in quanto il limitativo e tassativo catalogo dei vizi denunziabili, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., è riferibile esclusivamente alle statuizioni che recepiscono il contenuto dell’accordo processuale tra il pubblico ministero e l’imputato e non alle determinazioni ulteriori del giudicante, estranee alla piattaforma condivisa dalle parti, come quelle relative alla rifusione delle spese in favore della parte civile, oggetto di autonomo capo della sentenza (cfr. per tutte Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023. dep. 2024, G., in motivazione).
Di conseguenza «non può considerarsi preclusa alla parte interessata (imputato o parte civile) la possibilità di formulare censure in merito alla pertinenza delle voci di spesa, alla loro documentazione e alla loro congruità, avuto riguardo all’impegno profuso nelle diverse fasi, alla natura e alla complessità del procedimento, al pregio dell’opera prestata, al numero e all’importanza delle
questioni trattate, all’eventuale urgenza della prestazione e ai risultati e ai vantaggi conseguiti dall’assistito» (così in motivazione Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G.).
Il ricorso non è manifestamente infondato, poiché non è connotato da evidenti errori di diritto nell’interpretazione delle norme invocate, né attribuisce alla motivazione della decisione impugnata (di fatto, sul punto effettivamente inconsistente) un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.
Nonostante la traslazione, il giudizio rimane quello iniziale che prosegue dinanzi al giudice civile.
Il punto è esposto con limpidezza dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38481 del 25/05/2023, cit.
Prima della introduzione dell’art. 573, comma 1bis cod. proc. pen. l’impugnazione ai soli effetti civili era comunque destinata ad essere decisa dal giudice del processo penale nel quale era stata esercitata l’azione civile, benché non residuassero più aspetti di ordine penale (e a tale piano apparteneva pur sempre, per il giudizio di legittimità, l’epilogo eccezionale rappresentato dall’art. 622 cod. proc. pen.). Con la modifica in parola l’impugnazione viene oggi ad essere decisa dal giudice civile, restando attribuito al giudice penale il solo compito di valutare la non inammissibilità dell’impugnazione stessa.
Il meccanismo di cui all’art. 573 comma 1bis cod. proc. pen. va tenuto distinto da quello delineato dall’art. 622 cod. proc. pen., avuto riguardo alla ben diversa portata del “rinvio” come emergente dalla stessa concatenazione dei passaggi delle due norme: «mentre il rinvio dell’art. 622 cit. segue a pronuncia di “annullamento”, ovvero, in altri termini, alla stessa decisione sull’impugnazione ad opera della Corte penale (giustificandosi il rinvio al giudice civile d’appello essenzialmente allorquando la decisione impugnata sia priva di motivazione ovvero debbano essere svolti accertamenti e valutazioni in fatto non esperibili nel giudizio di legittimità), il rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma 1-bis, cit. è funzionale alla “prosecuzione” in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità (cesure date invece, nell’art. 622 cit., proprio dalla pronuncia di annullamento e che impediscono, tra l’altro, secondo la costante giurisprudenza civile, l’enunciazione di un principio di diritto cui il giudice civile del rinvio sia tenuto ad uniformarsi)» (così in motivazione Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., cit.).
Ciò conduce a superare la “vecchia” distinzione, in tema di procedimento ex art. 444 cod. proc. pen., tra omessa liquidazione (che, secondo alcune pronunce, dovrebbe condurre ad un annullamento – con o senza rinvio – e trasmissione degli
atti al giudice penale, cfr. Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024, Rv. 285804 – 01) e liquidazione disposta in violazione dei parametri normativi (che comporterebbe un annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cfr. Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, COGNOME), proprio perché l’art. 573 comma 1bis cod. proc. pen. interviene prima di una eventuale pronuncia di annullamento e richiede soltanto due presupposti, nella specie sussistenti: che la sentenza sia impugnata per i soli interessi civili e che l’impugnazione non sia inammissibile.
P.Q.M.
Rinvia per la prosecuzione dinanzi alla competente sezione civile della cassazione.
Così deciso il 16/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME