Impugnazione sospensione esecuzione: quando il ricorso è inammissibile
Nel complesso panorama della procedura penale, capire quali provvedimenti siano appellabili è cruciale per una difesa efficace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale riguardo l’impugnazione sospensione esecuzione, stabilendo che il ricorso contro un’ordinanza che nega la sospensione di un precedente provvedimento è inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, dopo aver visto respinte le sue richieste di misure alternative alla detenzione (semilibertà e affidamento in prova al servizio sociale), presentava un’ulteriore istanza al Tribunale di Sorveglianza. L’obiettivo era ottenere la sospensione dell’esecutività del provvedimento di rigetto, in attesa di ulteriori valutazioni. Anche questa richiesta di sospensione veniva respinta.
Contro quest’ultimo diniego, il soggetto proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’erroneità della decisione del Tribunale di Sorveglianza. La questione giunta al vaglio della Suprema Corte era quindi puramente procedurale: è ammissibile un ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza che rigetta una richiesta di sospensione dell’esecuzione di un altro provvedimento?
La Decisione e l’inammissibilità dell’impugnazione sospensione esecuzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi. In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto generico, non individuando specifici vizi di legittimità dell’ordinanza impugnata, ma mirando piuttosto a ottenere un riesame nel merito, non consentito in sede di legittimità.
In secondo luogo, e questo è il cuore della decisione, la Corte ha ribadito un principio di diritto consolidato: i provvedimenti che rigettano una richiesta di sospensione dell’esecuzione, come quello in esame, non sono autonomamente impugnabili.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che l’ordinanza che nega la sospensione di un altro provvedimento ha natura di provvedimento interlocutorio. Questo significa che non definisce il procedimento principale, ma si limita a regolare un aspetto accessorio e temporaneo. Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, citata anche nel provvedimento (sentenza n. 54594 del 2016), un ricorso per cassazione contro un provvedimento emesso ai sensi dell’art. 666, comma settimo, c.p.p., con cui il giudice dell’esecuzione rigetta una richiesta di sospensione, è inammissibile.
Le ragioni sono due:
1. Mancanza di previsione legislativa: La legge non prevede espressamente la possibilità di impugnare questo tipo di provvedimento.
2. Assenza di incidenza diretta sulla libertà personale: L’ordinanza che nega la sospensione non modifica lo stato di libertà del soggetto, ma si limita a confermare l’esecutività di una decisione precedente. L’incidenza sulla libertà personale deriva dal provvedimento originario (il rigetto delle misure alternative), non da quello che ne nega la sospensione.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un importante principio procedurale: non tutte le decisioni del giudice sono contestabili attraverso un ricorso. L’inammissibilità dell’impugnazione sospensione esecuzione per i provvedimenti interlocutori sottolinea la necessità di concentrare gli sforzi difensivi sull’impugnazione dei provvedimenti principali, quelli che decidono effettivamente sul merito della questione. Per i legali e i loro assistiti, ciò significa una maggiore attenzione alla strategia processuale, evitando di percorrere strade procedurali che, come in questo caso, sono destinate a essere sbarrate, con conseguente dispendio di tempo e risorse economiche.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro un’ordinanza che nega la sospensione dell’esecuzione di un precedente provvedimento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento che nega la sospensione ha natura interlocutoria, non incide direttamente sulla libertà personale e non è previsto dalla legge come autonomamente impugnabile.
Cosa si intende per ‘provvedimento interlocutorio’ in questo contesto?
Si intende una decisione del giudice emessa nel corso del procedimento che non lo conclude, ma che risolve una questione accessoria e procedurale. In questo caso specifico, la decisione riguardava solo la richiesta di sospendere l’efficacia di un’altra ordinanza, non il merito della questione principale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, salvo casi di esonero, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13487 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13487 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECUI 02KAZGX) nato il 16/07/1976
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 19 novembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva l’istanza di sospensione del provvedimento di rigetto delle misure alternative della semilibertà e dell’affidamento in prova al servizio sociale presentate da NOME COGNOME emesso il 17 settembre 2024.
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, articolato in un’unica doglianza, non individua singoli profili dell’ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la sospensione del provvedimento rigetto delle misure alternative della semilibertà e dell’affidamento in prova al servizio sociale presentate da NOME COGNOME sopra richiamato.
Ritenuto, in ogni caso, che i provvedimenti di rigetto della richiesta di sospensione dell’esecuzione, analoghi a quelli in esame, non sono autonomamente impugnabili, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell’esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell’esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l’impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, COGNOME, Rv. 268549 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2025.