Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17376 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 17376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SANT’AGATA DE GOTI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto ovvero l’inannrnissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva dichiarato, nei confronti di NOME COGNOME, l’esito negativo della m dell’affidamento in prova al servizio sociale, disponendo che non si consider estinta la pena inflittagli con sentenza del Tribunale di Benevento in dat dicembre 2017.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo d impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazione degli art. legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)
In particolare, il ricorrente censura che il Tribunale di sorveglianza valorizzato il dato relativo all’intervenuta condanna per il reato d commesso in data 25 gennaio 2022, successivamente alla data del termine della misura (8 settembre 2021)
In data 21 luglio 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiest declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
rg II ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. comma 4, cod. proc. pen.
L’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), di. 23 dicembre 2013, n. 146, coordiNOME con la legge di conver 21 febbraio 2014, n. 10, recante “misure urgenti in tema di tutela dei d fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazi carceraria”, entrata in vigore il 21 febbraio 2014, prevede, tra l’altro, tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alla «valutazione sull affidamento in prova richieste di riabilitazione» procede «a norma dell’arti 667 comma 4».
Il richiamato articolo dispone che il giudice dell’esecuzione provve senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l’interes e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il
dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 proc. pen., previa fissazione dell’udienza.
Alla stregua del combiNOME disposto delle dette norme, pertanto, avvers il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, reso nella materia che occupa, è esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’ar comma 4, cod. proc. pen., allo stesso tribunale, che deciderà con le garan del contraddittorio camerale di cui all’art. 666 cod. proc. pen., e non rico cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legg sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione.
Si è invero chiarito che «tali criteri sono coerenti con il cond orientamento di questa Corte, che li ha enunciati in plurime decis rimarcandone l’applicazione anche quando il giudice dell’esecuzione abbi irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. comma 3, cod. proc. pen. e richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale “riesame” nel merito del provvedimento parte del giudice dell’esecuzione, che, al contrario del giudice di legittim cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esa tutte le questioni che il ricorrente – sostanzialmente privato di un gr giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della oppos proprio per la sua peculiarità non è stato in grado di sottoporre a un giud merito (tra le tante sentenze conformi, relative alle materie in ordine alle è espressamente richiamata la procedura di cui all’art. 667, comma 4, co proc. pen., Sez. 1, n. 28045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, COGNOME, R 236903; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc Raccuglia, Rv. 238046; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, COGNOME, Rv. 239730; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010 Mafrica, Rv. 248633; Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, dep. 29/03/2012, NOME, Rv. 252572; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, dep. 25/01/2013, COGNOME, Rv. 254812; Sez. 6, n. 16594 del 12/03/2013, dep. 12/04/2013 RAGIONE_SOCIALE, Rv. 256144; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, dep. 04/12/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014 dep. 21/03/2014, Avvocatura Distr. dello Stato in proc. Matuozzo e altri, 259454)» (in motivazione di Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, RV 262251, citata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichia inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge. Infatti, conformement all’indirizzo consolidato di questa Corte, la riqualificazione da parte del g dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568, comma 5, cod. proc. p deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del prin
generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato.
Nella specie, il ricorrente, che avversa la declaratoria di non esti della pena inflittagli con sentenza del Tribunale di Benevento in dat dicembre 2017, avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contr l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza, ma proporre opposizion dinanzi allo stesso Tribunale ai sensi della medesima norma.
L’impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di · sorveglianza di Napoli perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma e 666 cod. proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulterio valutazione pertinente al proposto ricorso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli att Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso, il 17 novembre 2023
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