Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28073 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a CATANIA avverso l’ordinanza in data 29/02/2024 del TRIBUNALE DI CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 29/02/2024 del Tribunale di Catania, che in parziale accoglimento dell’istanza di riesame da lui avanzata, ha annullato il decreto in data 20/12/2023 del G.i.p. del Tribunale di Catania, limitatamente alla società RAGIONE_SOCIALE, ordinandone la restituzione agli aventi diritto. Il decreto di sequestro preventivo, invece, è stato confermato in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE, cui si rivolge l’odierna impugnazione proposta da COGNOME NOME, nella qualità di socio e di terzo interessato. Va ulteriormente precisato che il decreto ablatorio è stato emesso in relazione a COGNOME NOME, in quanto gravemente indiziato di essere il capo e il promotore di un’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE.
Deduce:
Violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen..
Il ricorrente premette che non è in contestazione la sussistenza del fumus
commissi delicti del reato associativo contestato al fratello NOME.
Le censure si rivolgono, infatti, al requisito della sproporzione rispet redditi dichiarati da COGNOME NOMENOME che si ritiene sia stato riconosciuto sul di un’errata valutazione delle emergenze contabili.
A tale proposito si assume che si è tenuto conto soltanto dei redditi dichia mentre bisognava considerare l’effettiva consistenza dell’attività economica.
A sostegno dell’assunto vengono ripercorse le vicende societarie, da momento della sua costituzione, con particolare riferimento all’attività svolta 2017 e il 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va rilevato come il ricorso sia stato presentato da COGNOME NOME ne qualità di socio della società e non quale legale rappresentante della stessa.
A fronte di tale evenienza, va richiamato l’orientamento di questa Corte mente del quale «Il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvediment in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società (nella s il rigetto dell’istanza di revoca della misura), attesa la carenza di un i concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cos parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale eff immediato e diretto del dissequestro. (In motivazione la Corte ha precisato che, caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa sub danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere di sollecitare gli organi s ad agire nell’interesse di quest’ultima)», (Sez. 2 – , Sentenza n. 296 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735 – 01; Sez. 1 – , Sentenza n. 6779 del 08/01/201 Firriolo, Rv. 274992 – 01).
Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condan ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in fav della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il Consigliere estensore
Presidente