Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7419 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 7419  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli con cui è stata rigettata (con la seguente motivazione: “permanendo le esigenze e i presupposti legittimanti l’emissione del provvedimento di sequestro”) l’istanza dell’imputata di dissequestro della bicicletta a pedalata assistita, sequestrata in data 26.6.2022, nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 590-bis cod. pen.
La ricorrente articola tre motivi di censura: i) omessa motivazione e violazione dell’articolo 125 del codice di rito, perché il provvedimento non specifica le concrete esigenze e gli attuali presupposti di permanenza del sequestro probatorio; ii) insussistenza delle finalità di accertamento e di prova, dal momento che le indagini sono concluse, è stato formulato il capo di imputazione ed è stata esercitata l’azione penale mediante citazione a giudizio; iii) violazione dell’art. 590-bis cod. pen.: il capo di imputazione ha cristallizzat gli accertamenti tecnici e quindi deve ritenersi generica la ritenuta permanenza delle esigenze che rendevano necessario il sequestro probatorio.
 Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento che non è immediatamente impugnabile in cassazione.
4.1. Invero, l’art. 586, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza.
4.2. In tale prospettiva, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente statuito che anche il provvedimento del cliudice dell’udienza preliminare di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio non è impugnabile dall’interessato (cfr. Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, Rv. 284993 – 01), non sussistendo ragioni giuridiche per differenziare il regime impugnatorio dei predetti provvedimenti rispetto alla disciplina dell’art. 586 cit., applicabile agli analoghi provvedimenti del giudice dibattimentale. In estrema sintesi, le Sezioni Unite osservano che da nessuna norma processuale può ricavarsi una fac:oltà di impugnazione immediata di siffatti provvedimenti, poiché in materia di sequestro probatorio è sufficiente
che l’ordinamento assicuri, in prima battuta, la facoltà di chiedere il riesame del decreto di sequestro e, successivamente (o in alternativa al riesame), la possibilità di sollecitare il giudice di merito a verificare la persistente necessità di mantenere il sequestro a fini di prova. Tale verifica – continuano i Supremi Giudici – è stata riservata dalla legge, in via esclusiva, al giudice che procede, onde evitare il rischio di conclusioni contrastanti circa l’utilità probatoria dell cose sequestrate, privilegiando quella del giudice chiamato a pronunciarsi sulla regiudicanda e assicurando, nel contempo, l’impugnazione “differita” dell’ordinanza insieme con la sentenza che definisce il grado del giudizio (art. 586 cod. proc. pen.).
4.3. Il provvedimento impugnato, pertanto, vertendo sulla persistente necessità di mantenimento del sequestro probatorio in disamina, non è ricorribile per cassazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.QM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 dicembre 2023