Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28210 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 4 Num. 28210 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTROVILLARI il 28/07/1964
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG COGNOME cha ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Palermo ha rigettato l’istanza di dissequestro proposta da NOME COGNOME nell’ambito del procedimento avente n.3183/2022 R.G.N.R.; nel quale – in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dagli artt. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, 416-bis.1 e 61-bis cod.pen. oltre che quello previsto dagli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, T.U. stup. e 61bis cod.pen. – gli era stata sequestrata una somma di 14.318,00 dollari americani e di C 4.050,00, in banconote di vario taglio.
Il Giudice procedente ha rigettato l’istanza di dissequestro con la motivazione in base alla quale il denaro poteva considerarsi quale provento del reato ascritto.
Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
In punto di premessa, esponeva che il 17/12/2024 era stato eseguito nei confronti del ricorrente un fermo di indiziato di delitto e che, all’esito della perquisizione domiciliare, era stata rinvenuta la citata somma di denaro; che il sequestro era stato convalidato dal p.m. di Agrigento con decreto emesso in pari data; che, avverso tale decreto, notificato all’indagato solo il 20/12/2024, era stato interposto riesame che era stato dichiarato inammissibile in quanto tardivamente depositato; che, il 23/03/2025, era quindi stata proposta istanza di restituzione al GIP di Palermo, che l’aveva rigettata sulla base delle argomentazioni sopra riportate.
Con un primo motivo di impugnazione ha dedotto la nullità dell’ordinanza – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – in riferimento agli artt. 51, comma 3-bis e 291 cod.proc.pen..
Ha dedotto che, in sede di procedimento incidentale, il “fribunale distrettuale aveva annullato l’ordinanza applicativa di misura cautelare personale con riferimento ai capi 16 e 17 dell’incolpazione provvisoria, con conseguente venire meno (dato il titolo di reato, art.74 T.U. stup.) della competenza del giudice distrettuale, ragione che avrebbe dovuto indurre il giudice adito in sede di istanza di dissequestro a spogliarsi della competenza in favore del giudice territorialmente competente e non distrettuale.
Con un secondo motivo di impugnazipne, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. – la nullità dell’ordinanza in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, 355 cod.proc.pen. nonché agli
art.416-bis.1 cod.pen., 74, commi 1 e 2, 73, comma 1 e 80 T.U. stup. e agli
61bis artt.
e 110 cod.pen., per assenza di motivazione o motivazione meramente apparente.
Ha premesso che le somme in questione si trovavano nella legittima disponibilità dell’indagato a fronte di rapporti bancari regolarmente
intrattenuti; ha quindi ritenuto distonici, rispetto alle risultanze probatori tanto il parere contrario al dissequestro espresso dal p.m. quanto l’ordinanza
del GIP, la quale appariva del tutto elusiva in ordine all’effettivo e specifico nesso di pertinenzialità tra le somme in sequestro e la specifica attività
descritta nell’imputazione provvisoria; nesso che, di contro, doveva invece essere radicalmente escluso anche in considerazione della concreta tipologia
di condotta (detenzione ai fini di spaccio) ascritta al prevenuto.
Ha quindi dedotto che il giudice procedente sarebbe venuto meno al necessario obbligo di motivazione in punto di nesso di pertinenzialità e di
concreta finalità probatoria perseguita.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per effetto di sopravvenuta carenza di interesse.
Parte ricorrente ha proposto impugnazione avverso il diniego di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio, in riferimento a un provvedimento avverso il quale è proponibile il solo rimedio dell’appello ai sensi dell’art.322-bis cod.proc.pen..
L’impugnazione va quindi qualificata nel senso predetto, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello ex art.322-bis cod.proc.pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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