Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36283 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36283 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio; uditi i difensori, AVV_NOTAIO del Foro di Asti ed AVV_NOTAIO del Foro di ACQUI TERME che hanno chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, richiamandosi al ricorso, di cui chiedono l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino il 28 maggio 2025 in relazione al denaro costituente il profitto del reato ascritto all’indagato. Nel provvedimento si evidenzia che il sequestro a carico dell’indagat o non era ancora stato eseguito e che, pertanto, non poteva configurarsi un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, nel caso di sequestro, corrisponde, di norma alla aspettativa alla restituzione della rem captam .
Formulando il ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato deduce tre motivi incentrati sulla violazione della legge processuale.
2.1 Il primo motivo evidenzia che il presupposto su cui si basa il provvedimento (la non avvenuta esecuzione del provvedimento di sequestro) è errato, dato che l’ordine di esecuzione del sequestro è stato inviato agli istituti di credito, che hanno conseguentemente bloccato i conti correnti del l’ indagato, fin dal 4 giugno 2025.
2.2 Il secondo motivo lamenta la violazione della legge processuale (art. 324 e 127 cod. proc. pen.) perché il Tribunale, decidendo impromptu e inaudita parte , ha precluso all’indagat o la facoltà di integrazione documentale prevista per l’udienza del riesame.
2.3 Il terzo motivo deduce che al momento della decisione del 26 giugno 2025, i termini decadenziali previsti dagli art. 324 e 309 cod. proc. pen. erano già perenti, dato che la trasmissione degli atti all’autorità decidente è avvenuta decorsi 13 giorni dal deposito del ricorso introduttivo.
Ulteriori motivi, attinenti alla ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora , vengono formulati nell’eventualità in cui la Corte ritenesse superfluo il rinvio, ex art. 620, comma 2, lettera l), cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento in relazione al primo motivo formulato, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Lecce.
Il provvedimento del Tribunale è incentrato sulla mancata esecuzione, al momento della proposizione del riesame avverso il provvedimento genetico, del decreto del Giudice per le indagini preliminari che ha disposto il sequestro di denari riferibili all’ indagato, coinvolto in una ampia attività di indagine nel Salentino. Dall’iniziale constatazione dell’ineffettività (all’epoca) del titolo, per non essere ancora stato portato in esecuzione, si è dedotta la mancanza di interesse per il ricorrente all’impug nazione, in base al principio per cui NOME COGNOME non potrebbe ottenere alcuna soddisfazione dal rimedio proposto, non potendogli essere restituito ciò che non gli è stato sottratto.
Sennonché, in base alla documentazione allegata al ricorso per cassazione, risulta che il decreto genetico abbia trovato pronta esecuzione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che risulta aver emesso e notificato un ordine di esecuzione con cui si disponeva, quanto meno, la comunicazione a vari istituti di credito della necessità del blocco dei conti riferibili all’indagat o.
Non pare quindi esservi dubbio sull’avvio dell’esecuzione del sequestro, e, quindi, del materializzarsi della condizione per il deposito del ricorso per riesame che, a norma dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., le parti possono presentare entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro (Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 282339 – 01, secondo cui il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l’effetto dell’indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al “blocco” dell’operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell’interesse alla sua impugnazione).
Quanto al merito della questione dedotta, deve evidenziarsi come il Tribunale, nel dichiarare l’inammissibilità della richiesta di riesame inaudita parte , non ha fatto riferimento alla documentazione trasmessa ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen. dall’autorità procedente, alla sua completezza ed a quanto da essa eventualmente desumibile, ma non ha nemmeno confutato la attestazione, che pure sarebbe necessaria, della avvenuta esecuzione della misura cautelare reale, da parte del ricorrente (cfr., Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545 -01, ove si precisa che ‘è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità,
… l’avvenuta esecuzione del sequestro’), né, infine, ne ha contestato la mancanza.
In caso di dubbio (non potendovi essere prova positiva di una circostanza negativa quale la mancata esecuzione), il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno esercitare i propri poteri istruttori per fugare ogni incertezza sulla completezza della documentazione pervenuta in via ufficiosa ovvero sulla correttezza delle allegazioni di parte.
È stato infatti evidenziato (Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Grisolia, Rv. 280642 01) che non ‘è possibile porre a carico del ricorrente l’onere di allegazione della prova dell’esecuzione o far gravare su di lui gli effetti della mancata allegazione dei verbali dell’esecuzione del sequestro, poiché trattasi, invece, di adempimenti ricadenti sull’autorità procedente. Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l’atto impugnato o copia dello stesso, né di quelli conseguenti, essendo tale acquisizione
a carico degli uffici giudiziari coinvolti nella decisione. Ai sensi dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., infatti, in caso di ricorso, i verbali relativi all’esecuzione devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell’autorità procedente e, dunque, nello specifico, da parte dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE titolare delle indagini’.
Da ciò deriva, in assenza di uno specifico onere probatorio in capo al ricorrente, che il Tribunale avrebbe dovuto verificare la effettività dell’asserzione di parte, dell’avvenuta esecuzione, senza ritenersi soddisfatto di quanto ricevuto dall’ufficio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari: della cancelleria del Tribunale, che ne fa richiesta, e dell’ufficio giudiziario procedente (nella specie la Procura della Repubblica che ha chiesto ed eseguito, tramite la polizia giudiziaria, il provvedimento ablativo), tenuto ad ottemperarvi entro il giorno successivo.
Invero, il Tribunale del riesame, prima di dichiarare la carenza di interesse per mancata esecuzione del decreto impugnato, era tenuto a verificare, ex officio , se la mancanza dei verbali relativi all’esecuzione del sequestro fosse dovuta alla mancata esecuzione del provvedimento (circostanza ora smentita dalle allegazioni difensive al ricorso per cassazione) ovvero all’omessa trasmissione degli ‘atti su cui si fonda il provvedimento impugnato’ (art. 324, comma 3, cod. proc. pen.), da parte dell’autorità procedente (Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001, Bilancini, Rv. 220270 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’istanza di riesame secondo cui, in difetto del provvedimento di perquisizione e sequestro o di copie dello stesso, il ricorrente sarebbe stato inottemperante all’onere di provare la tempestività dell’impugnativa).
Per le suddette ragioni, l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dal tribunale di Lecce va annullata, con assorbimento del secondo motivo di ricorso e con l’osservazione, in relazione al terzo motivo, che esso è infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui i termini previsti dagli artt. 324 e 309 cod. proc. pen. hanno natura ordinatoria (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 -01).
In conclusione, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen..
Così deciso il 10 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME