Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35591 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 35591  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Chieti ha rigettato l’appell avanzato ex art. 322 bis cod. proc. pen. dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento emesso il 10 gennaio 2025 con il quale il Pubblic Ministero presso la Procura della Repubblica di Chieti ha disposto il non luogo procedere all’esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudic delle indagini preliminari del Tribunale di Chieti in data 24 settembre 2024 relazione a 30 autotelai Volvo TARGA_VEICOLO 4X2 e 29 autotelai Volvo TARGA_VEICOLO Cv 6X, 6X2, acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE, con pagamento rateale del corrispettivo e patto di riservato dominio dal venditore RAGIONE_SOCIALE.
Nel presentare ricorso per Cassazione, la società RAGIONE_SOCIALE deduce violazione di legge ex art. 325 e 606 lett. b, cod. proc.
chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la pronuncia dei conseguenti provvedimenti di legge.
In particolare, dopo aver riassunto i termini procedurali della vicenda, c come gli aspetti sostanziali della sottesa vicenda economica, si lamenta c l’ordinanza non abbia effettivamente risposto all’argomento fondante l’appell incentrato sull’assenza di prova dell’effettiva alienazione dei telai e, in ogni della buona fede degli acquirenti, in mancanza dei certificati di origine dei t medesimi, ancora detenuti dalla proprietaria, RAGIONE_SOCIALE
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha inviato memoria con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. Anche la ricorrente ha inviato memoria replica con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen. n essendo ammessa alcuna forma di impugnazione avverso il provvedimento in contestazione.
Va premesso che l’impugnazione, a dispetto del riferimento all’art. 606, lett. b, cod. proc. pen., risulta essere stata formulata per fare valere un a vizio di motivazione, poiché si lamenta che l’ordinanza non abbia effettivamente risposto all’argomento su cui si fonda l’appello, incentrato sull’assenza di p dell’effettiva alienazione dei telai e, in ogni caso, della buona fede acquirenti. Dunque, si tratta di un motivo diverso da quelli concernenti violazione di legge che, a mente dell’art. 325 cod. proc. pen., sono gli unici possono essere dedotti con il ricorso per cassazione contro i provvedimenti i materia di misure cautelari reali. Già questo è sufficiente a dichia inammissibile l’appello.
In ogni caso, per completezza va evidenziato che tanto con il riesame avverso il decreto genetico del sequestro preventivo, quanto con l’appello nel stessa materia, i soggetti legittimati possano far valere le proprie ragio ordine all’esistenza o alla persistenza dei presupposti di applicazione della mis cautelare reale. Ciò si desume indirettamente ma inequivocabilmente dal fatto che l’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., cui il citato art. 322 bis è chiaram collegabile, faccia riferimento all’istanza con la quale si chiede la revoc sequestro preventivo per la mancanza, eventualmente anche sopravvenuta, delle condizioni originarie di applicabilità della stessa misura. Al contrario, le ques che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo – del tipo quelle denunciate nel caso di specie – non possono essere fatte vale
propriamente con una richiesta di riesame. Tanto meno sono appellabili ex art 322 bis o ricorribili per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen., le ordinanze c giudice che procede dovesse avere eventualmente adottato in merito, trattandosi di questioni che devono essere portate all’attenzione del giud competente con la distinta procedura dell’incidente di esecuzione (in ques termini Sez. 3, n. 26729 del 23/03/2011, COGNOME, Rv. 250637; Sez. 6, n. 1 6170 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259769 – 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Steccato Vattumè Rv. 265103 – 01; Sez. 1, Ord. n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Mancuso, Rv. 280604 – 01; Sez. 2, n. 9833 del 15/12/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286977 – 01).
Il potere di fissazione delle modalità esecutive di un provvedimento d sequestro preventivo spetta al Pubblico Ministero per il chiaro disposto dell’a 655, comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 92 disp. att. cod. proc. pen..
L’appello avrebbe dovuto essere qualificato come incidente di esecuzione con conseguente applicazione dell’art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen..
La sequela procedimentale non è stata conforme al modello tipico, ma la tesi del Tribunale non merita censure dal momento che la conclusione è esatta: i Pubblico Ministero ha legittimamente esercitato una facoltà che gli competeva.
Per le ragioni sopra indicate, il ricorso è inammissibile. All’inammissibi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dell cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la persona offesa ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il COGNOME l relatore e
La Presidente