Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15884 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15884 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Kuwait il 17/09/1978
avverso il dispositivo di ordinanza emessa il 20/12/2024 dal Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 20/12/2024, il Tribunale di Ravenna ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME confermando il decreto di sequestro preventivo emesso nei suoi confronti (previa convalida di quello emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero) dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 04/11/2024, avente ad oggetto quanto meglio specificato nel capo provvisorio di incolpazione, contestato al COGNOME ai sensi dell’art. 517 cod. pen. (in relazione all’art. 4, comma 49, I. n. 350 del 2003).
Avverso il dispositivo di ordinanza, propone ricorso per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo totale difetto di motivazione e violazione di legge con riferimento al fumus commissi delicti, anche in relazione al mancato apprezzamento delle argomentazioni svolte con il deposito di motivi aggiunti.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il difetto della necessaria procura speciale.
Il ricorso è inammissibile, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal Procuratore Generale cui si è appena fatto cenno.
4.1. Va invero evidenziato, a tale ultimo proposito, che nell’epigrafe del ricorso l’avv. COGNOME si dichiara difensore di fiducia del COGNOME, imputato del reato di cui all’art. 517 cod. pen. in relazione all’art. 4, comma 49, I. n. 350 del 2003.
D’altra parte, l’inciso finale dell’epigrafe, in cui si precisa che il COGNOME era stato in tali termini tratto a giudizio “quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE“, non appare idoneo a fondare un’interpretazione del ricorso come se fosse stato proposto nell’interesse della società, anziché della persona fisica imputata: nessun dubbio in tal senso ha del resto manifestato il Tribunale di Ravenna, che si è esplicitamente e ripetutamente riferito ad una richiesta di riesame “avanzata nell’interesse del COGNOME“. Deve ritenersi perciò inconferente il richiamo del P.G. al difetto di procura speciale.
4.2. La ragione della inammissibilità deve essere invece evidenziata nel fatto che l’odierno ricorso è stato depositato in data 30/12/2024 (come risulta dal timbro a margine dell’impugnazione), mentre la motivazione dell’ordinanza del Tribunale è stata depositata solo il successivo 20/01/2025.
Deve quindi trovare applicazione, nella fattispecie in esame, l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile per genericità l’impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l’ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale» (Sez. 3, n. 50790 del 18/09/2019, Ceci, Rv. 277669 – 01).
4.3. Solo per completezza, si evidenzia che nell’odierna fattispecie non potrebbe comunque trovare applicazione l’indirizzo minoritario secondo cui «la presentazione dell’impugnazione prima del deposito della motivazione non è di per sé causa d’inammissibilità, purchè le censure dedotte si riferiscano ad aspetti della decisione evincibili inequivocabilmente dal solo dispositivo ed il vizio denunciato
sia apprezzabile senza necessità di fare riferimento alla motivazione» (Sez. 2, n.
50099 del 15/09/2017, COGNOME, Rv. 271331 – 01).
Il ricorrente infatti si limita, per un verso, a lamentare il difetto di motivazio senza attendere il suo deposito, e – per altro verso – a riproporre in estrema sintesi
la propria ricostruzione dei fatti e della normativa applicabile, senza alcun effettivo confronto con le argomentazioni, diffusamente esposte nella motivazione
dell’ordinanza, con cui il Tribunale ha disatteso la prospettazione difensiva, tenendo tra l’altro conto anche delle deduzioni che, in sede di riesame, erano state
veicolate con i motivi aggiunti.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 27 marzo 2025
Il Consig GLYPH estensore GLYPH
Il Presidente