Impugnazione senza motivazione: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: non è possibile contestare un provvedimento giudiziario prima di conoscerne le ragioni. L’impugnazione senza motivazione, ovvero quella proposta contro il solo dispositivo di una sentenza o ordinanza, è destinata a essere dichiarata inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Prematuro
Il caso trae origine da una decisione della Corte di Appello di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile un gravame proposto da un imputato avverso una sentenza del Tribunale. L’imputato, ritenendo ingiusta tale declaratoria di inammissibilità, decideva di ricorrere per Cassazione. Tuttavia, commetteva un errore procedurale decisivo: presentava il ricorso basandosi unicamente sul dispositivo dell’ordinanza della Corte d’Appello, emesso l’8 febbraio 2024, senza attendere il deposito delle motivazioni, che avvenne solo una settimana dopo, il 15 febbraio 2024.
Le motivazioni, una volta depositate, chiarivano che il precedente appello era stato giudicato inammissibile per tardività. Il ricorso per Cassazione, essendo stato redatto prima di conoscere questa fondamentale ragione, non poteva ovviamente contestarla, risultando così privo di un confronto critico con il ragionamento del giudice d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come l’imputato avesse impugnato un provvedimento incompleto, attaccando una decisione di cui ancora non conosceva le fondamenta logico-giuridiche. Questo vizio procedurale ha reso il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni: Perché un’impugnazione senza motivazione è inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ribadendo concetti chiave per la corretta dialettica processuale.
Il Principio della Necessaria Completezza del Provvedimento Impugnato
Il primo punto cardine è che un provvedimento giudiziario è un atto unitario, composto inscindibilmente dal dispositivo (la decisione) e dalla motivazione (le ragioni). Impugnare solo il primo significa attaccare una statuizione ‘al buio’, senza potersi confrontare con l’iter logico-giuridico che l’ha prodotta. L’ammissibilità di un gravame non può essere valutata ex post, sperando che le motivazioni, una volta depositate, confermino le doglianze astrattamente formulate. I requisiti di ammissibilità devono essere presenti e valutabili al momento della presentazione del ricorso.
La Genericità del Ricorso come Causa di Inammissibilità
Un’impugnazione che non si confronta specificamente con le ragioni della decisione che contesta è considerata generica. Nel caso di specie, il ricorso non poteva che essere generico, poiché le ragioni della Corte d’Appello (la tardività del precedente gravame) non erano ancora note al ricorrente. La legge, in particolare l’art. 125 del codice di procedura penale, richiede che gli atti siano motivati per consentire un controllo e una critica puntuale. Un ricorso prematuro viola questo principio, trasformandosi in una contestazione astratta e non in una critica argomentata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione in commento rappresenta un monito fondamentale per gli operatori del diritto. La fretta di impugnare un provvedimento sfavorevole può rivelarsi controproducente e portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria. È essenziale attendere sempre il deposito delle motivazioni prima di redigere un atto di gravame. Solo la lettura completa del provvedimento consente di strutturare una difesa efficace, mirata a confutare punto per punto le argomentazioni del giudice e a evidenziare eventuali vizi logici o violazioni di legge. Agire diversamente significa presentare un’arma spuntata, destinata a fallire il proprio obiettivo.
È possibile impugnare una sentenza basandosi solo sul dispositivo, prima che vengano depositate le motivazioni?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile l’impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata. Un provvedimento giudiziario è un insieme unitario di dispositivo e motivazione.
Cosa rende un ricorso ‘generico’ secondo la Corte di Cassazione in questo caso?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta affatto con il contenuto della motivazione e, quindi, con le ragioni a fondamento della pronuncia di inammissibilità. Impugnare senza conoscere le motivazioni porta inevitabilmente a una censura astratta e non specifica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza dell’8/2/2024 la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame proposto da COGNOME :COGNOME avverso la pronuncia emessa il 27/10/2022 dal Tribunale di Torre Annunziata.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando il radicale difetto di motivazione dell’ordinanza dell’8/2/2024, in violazione dell’ar 125, comma 3, cod. proc. pen.; nessuna causa di inammissibilità, peraltro, potrebbe essere ravvisata, in quanto il gravame sarebbe stato proposto nel rispetto di ogni disposizione di legge.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto lo COGNOME ha impugnato – definendolo “ordinanza” – soltanto il dispositivo della sentenza pronunciata 1’8/2/2024, senza dunque attenderne la motivazione, depositata il 15/2/2024 con la specifica indicazione della causa di inammissibilità riscontrata, ossia la tardività del gravame. Il ricorso, pertanto, non si confronta affatto con contenuto della motivazione, quindi con le ragioni a fondamento della pronuncia di inammissibilità, da ciò derivando il medesimo esito anche in questa sede. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha più volte affermato – con principio q da ribadire – che è inammissibile per genericità l’impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l’ammissibilità di un gravame possa essere valutata “ex post”, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza de provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale (tra le altre, Sez. 3, n. 50790 del 18/9/2019, Ceci, Rv. 277669).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21 giugno 2024
Il C GLYPH igliere estensore
Il Presidente