Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 12764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Palermo nel procedimento penale nei confronti di COGNOME NOME, nato a Altofonte il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/11/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere non essendo applicabile l’art. 568 comma 5 cod.prcc.pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 9 novembre 2022, il Tribunale di Palermo ha dichiarato di non doversi procedere, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 5 D.Igs. 74/2000, per avere, nella sua qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere l’IRES, omesso di presentare per l’anno 2013, la dichiarazione relativa a detta imposta, con evasione di Ires pari ad euro 61.888,90, in Palermo, in data 31 dicembre 2014.
Avverso la sentenza del Tribunale il Pubblico Itnistero ha proposto atto di appello con il quale deduceva la violazione di legge per erronea applicazione
dell’art. 17 comma 1 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, sicchè il reato non era prescritto maturando la prescrizione al 31/12/2024.
3. La Corte d’appello, con ordinanza, resa a verbale in data 18/09/2023, ai sensi dell’art. 568 comrr15 cod.proc.pen. ha disposto l’inoltro degli atti alla Corte di Cassazione.
Va rilevato che la sentenza del Tribunale di Palermo era appellabile ai sensi dell’art. 593 comma 2 cod.proc.pen.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, specificando, motivazione, che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall’art. 484 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, Rv. 282473 – 01).
La stessa Corte d’appello rileva che la sentenza di proscioglimento era stata pronunciata all’esito del dibattimento, di tal che era appellabile, ed è stata appellata dal Pubblico /Ministero. Legittimamente, quindi, il Pubblico ministero aveva proposto appello, come, secondo il tenore dell’atto di impugnazione, deve essere correttamente qualificato il rimedio effettivamente esperito.
Conseguentemente gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Palermo per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione del Pubblico Ministero come atto di appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 27/02/2024