Impugnazione Sentenza Prescrizione: L’Inerzia Processuale Costa Cara
Nel complesso mondo della procedura penale, le tempistiche e le scelte difensive sono cruciali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina un principio fondamentale: l’omessa impugnazione di una sentenza di prescrizione può precludere la possibilità di far valere, in un secondo momento, la violazione del diritto a un giudizio di merito. Questo caso dimostra come l’inerzia processuale possa avere conseguenze definitive sull’esito di un procedimento.
I Fatti di Causa: Un Complesso Percorso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da un giudizio di primo grado che si conclude con una declaratoria di prescrizione del reato, pronunciata durante la fase degli atti preliminari al dibattimento, senza un contraddittorio pieno. Successivamente, a seguito di un ricorso del Procuratore Generale, la Corte di Cassazione annulla tale decisione e rinvia il caso alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio.
La Corte territoriale, riformando la decisione iniziale, condanna l’imputato. Contro questa sentenza di condanna, l’imputato propone ricorso in Cassazione, lamentando l’illegittimità della sentenza di primo grado. A suo dire, la pronuncia di prescrizione senza un dibattimento gli avrebbe precluso il diritto a ottenere un primo grado di giudizio nel merito, finalizzato a una potenziale assoluzione piena.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Mancata Impugnazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo le argomentazioni della difesa. La decisione si fonda su due pilastri giuridici interconnessi: il principio di preclusione derivante dalla mancata impugnazione e l’intangibilità della precedente pronuncia della stessa Corte di Cassazione.
Gli Ermellini hanno stabilito che l’imputato, non avendo a suo tempo impugnato la sentenza di primo grado che dichiarava la prescrizione, ha perso il diritto di contestarne la legittimità in una fase successiva del procedimento. Questa omissione ha di fatto ‘cristallizzato’ la situazione, impedendo di sollevare la questione in un momento successivo.
Le Motivazioni: Il Principio di Preclusione e l’Intangibilità del Giudicato
Le motivazioni della Corte sono un’importante lezione di strategia processuale. Esse si articolano su due punti chiave.
Il primo riguarda l’onere di procedere con l’impugnazione della sentenza di prescrizione. La Cassazione evidenzia che l’imputato aveva un interesse concreto e attuale ad appellare la sentenza di primo grado. Anche se la prescrizione estingue il reato, un’assoluzione nel merito (ad esempio, ‘perché il fatto non sussiste’) avrebbe rappresentato un esito più favorevole. Non avendo esercitato questo diritto, l’imputato ha tacitamente accettato quella decisione, e non può ora dolersene. Il suo silenzio processuale è stato interpretato come una rinuncia a contestare quel specifico provvedimento, generando una preclusione.
Il secondo punto, altrettanto rilevante, è l’impossibilità di sindacare, nel giudizio di rinvio o in un successivo ricorso, la statuizione della Corte di Cassazione che aveva originariamente annullato la prescrizione. Una volta che la Suprema Corte ha disposto l’annullamento con rinvio, la sua decisione diventa un punto fermo del processo. Non è possibile, quindi, far valere presunte nullità verificatesi nel grado precedente all’annullamento, poiché il giudizio deve ripartire dalle indicazioni fornite dalla Cassazione stessa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: ogni fase del processo ha le sue regole e le sue scadenze, e le scelte compiute (o non compiute) possono avere effetti irreversibili. La difesa deve valutare attentamente l’opportunità di impugnare qualsiasi provvedimento, anche quelli che apparentemente sembrano favorevoli, come una declaratoria di prescrizione. L’interesse a ottenere una formula assolutoria più ampia può giustificare un’impugnazione. L’inerzia, al contrario, può trasformarsi in un ostacolo insormontabile per far valere le proprie ragioni in futuro. In sintesi, nel processo penale, il tempismo non è solo una virtù, ma una necessità strategica.
È possibile contestare in Cassazione una violazione del diritto al primo grado di giudizio se non si è impugnata la sentenza di prescrizione emessa in primo grado?
No, la Corte ha stabilito che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado che dichiara la prescrizione preclude la possibilità di sollevare tale questione in seguito, in quanto l’imputato aveva un interesse concreto ad appellare per ottenere un’assoluzione nel merito.
Dopo un annullamento con rinvio da parte della Cassazione, si possono far valere nullità verificatesi nel precedente grado di giudizio?
No, la sentenza chiarisce che la statuizione della Corte di Cassazione che dispone il rinvio non può essere messa in discussione, e non sono prospettabili nullità, anche assolute, che si sarebbero verificate nel grado di giudizio precedente all’annullamento.
Qual è la conseguenza di un ricorso giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8478 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VELLETRI il 01/04/1959
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso – relativo alla condanna in appello per il delitto di cui all’art. 633 e 639 bis cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge per la declaratoria di prescrizione de plano adottata in primo grado – risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;
Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte (Sez. 2, n. 27117 del 18/05/2023) su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha riformato la declaratoria di prescrizione pronunciata dal Tribunale condannando l’imputato alla pena ritenuta di giustizia; il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza di primo grado, pronunciata nella fase degli atti preliminari al dibattimento e senza contraddittorio, sostenendo che in tal modo è stato violato il diritto a ottenere un primo grado di giudizio di merito, ma tale profilo – peraltro non dedotto neppure dinanzi alla Corte di appello risulta precluso dalla mancata impugnazione proposta dallo COGNOME avverso detta sentenza (sussistendo in astratto interesse dell’imputato ad appellare la declaratoria di prescrizione pronunciata in primo grado: Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, COGNOME, Rv. 263907 – 01); sotto altro aspetto il ricorrente vorrebbe, in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., sindacare la statuizione della sentenza di questa Corte che nell’annullare la pronuncia di primo grado ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per il giudizio, risultando dunque non prospettabili nullità, anche assolute, eventualmente verificatesi nel precedente grado del giudizio di merito (Sez. 5, n. 39478 del 04/07/2018, Sunday Bazuaye, Rv. 273883 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025