Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7479 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7479 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE il 05/11/1983
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che si è riportata alle conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore non è comparso.
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RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, in data 28 marzo 2024, ha annullato la sentenza emessa dal GIP di Lucca il 10 gennaio 2023, appellata dal Pubblico Ministero con la quale NOME COGNOME in seguito a decreto penale opposto con richiesta di messa alla prova, era stato assolto ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale, accogliendo nel merito il ricorso proposto dal P.M., ha ritenuto, comunque, di non poter pervenire alla condanna dell’imputato, come era stato richiesto, ma di dover reintegrare la situazione processuale alterata dalla errata sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di primo grado, restituendo gli atti per l’ulteriore corso, ai sensi dell’art. 464 bis cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa del COGNOME, affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo si deduce la violazione di norme processuali in quanto la Corte di appello, anziché decidere il ricorso, avrebbe dovuto convertire l’impugnazione in ricorso per cassazione. Sussiste, pertanto, l’interesse del ricorrente a impugnare la sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. affinché venga esaminata dal giudice naturale. La Corte territoriale nell’applicare gli artt. 593 co. 2 e 593 bis cod. proc. pen. ha equiparato erroneamente la sentenza emessa nei confronti del Catani alla sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., nonostante manchi in questo caso la celebrazione dell’udienza preliminare. Per l’effetto, la sentenza assunta ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione all’art. 464 bis quater, è ricorribile per cassazione (Cass. Sez. III 6/6/2019 n. 36221)
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza degli artt. 1, co. 2., e 20 L. n. 689/1981, 186 co. 2 lett. b) e 218 C.d.s. in relazione agli artt. 182 e 379 D.P.R. n. 395/1992 laddove il giudice di secondo grado ha ritenuto insussistenti i presupposti per emettere sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Erronea è l’asserzione secondo cui non può dubitarsi del regolare funzionamento dell’etilometro sul rilievo che l’apparecchio non è stato verificato con esatta cadenza annuale. Il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che dal tit4 ft GLYPH 4 GLYPH LL e libretto metrologico lerrrèTe~rof irregolarità, ossia la mancanza di continuità nelle visite periodiche e la mancanza di calibrature annuali imposte dal D.M. 196/1990. Richiama giurisprudenza secondo 0 solo la dimostrazione del rigoroso rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti fa sì che l’esito positivo dell’alcoltest assuma valore di prova (Sez. 4 n. 835 del 2022). La difesa aveva, inoltre, con memorie í rilevato che l’etilometro non poteva essere omologato in Italia, non avendo le caratteristiche imposte dal D.M. n. 196/1990 e non era
stato sottoposto né a verifica né a manutenzione. Aggiunge, inoltre, la difesa che la durata del test è stata inferiore a quella prevista ossia di un minuto anziché due dato, che risultano tre misurazioni in soli otto minuti, dunque, non era neppure trascorso il tempo per fare evaporare i residui alcolici del test precedente.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. E’ stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 17419 del 04/04/2023) che, pur nel mutato assetto normativo conseguente alle modifiche legislative intervenute medio tempore, deve essere riaffermato il principio espresso nel 2010 dalle Sezioni Unite Dalla Serra (n. 43055 del 30/09/2010, Rv. 248378) secondo cui la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione.
In quella decisione, le Sezioni Unite affermarono la non compatibilità con il sistema delle impugnazioni, dell’impugnabilità della sentenza di proscioglimento, ex art. 459, comma 3, con il mezzo dell’appello, argomentando che «l’appello, salvo le ipotesi stabilite dall’art. 604 cod. proc. pen. in cui il giudice di secondo grado può dichiarare la nullità della sentenza o del provvedimento del giudice di primo grado, non ha effetti rescindenti della decisione impugnata con la conseguente prosecuzione del giudizio in sede rescissoria; in principio, il giudice di appello può concludere il giudizio di impugnazione unicamente con pronuncia di conferma o riforma della sentenza di primo grado (art. 605 cod. proc. pen.)».
La sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, in parte motiva, precisava le peculiarità del procedimento in relazione al quale «La non esperibilità dell’appello, nella ipotesi in esame, si palesa appunto giustificata in relazione all’incompetenza funzionale del giudice di appello ad emettere decisione di annullamento della sentenza del Giudice per le indagini preliminari e contemporaneamente all’incompetenza ad emettere, nel caso di impugnazione del p.m., come nel caso in esame, sentenza di condanna dell’imputato. Infatti, il giudice di appello non può incidere sulla regiudicanda con poteri di cognizione più ampi rispetto a quelli di cui è titolare il giudice di primo grado, il quale, ai sensi dell’art. 459 cod. proc. pen ricevuta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, può non accogliere
è
la richiesta e restituire gli atti al p.m. ovvero pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129».
Aggiunge la pronuncia che «Un’eventuale condanna, però, non potrebbe che assumere la forma della sentenza, non suscettibile, tuttavia, diversamente dal decreto penale, di opposizione, a tutto svantaggio dell’imputato, il quale, inoltre, «si vedrebbe preclusa la scelta di accedere a un rito premiale, diversamente da quanto previsto per l’atto di opposizione ai sensi dell’art. 461, comma 3, cod. proc. pen.»
Oltretutto, non solo una eventuale sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello priverebbe l’imputato di un grado di giudizio, ma anche ove si consentisse una pronuncia di annullamento dalla Corte d’appello, con contestuale trasmissione degli atti al g.i.p., nulla vieterebbe di ribadire l’originaria pronunci non esistendo alcun vincolo pregiudiziale rispetto al principio di diritto enunciato in appello, situazione che, invece, viene scongiurata con l’annullamento da parte della Cassazione, che crea un vincolo per la decisione in sede di rinvio.
La stessa Corte territoriale ha dovuto prendere atto che «La conseguenza non può essere quella richiesta dal pm appellante, cioè, la pronuncia di una sentenza di condanna e ciò in quanto il giudice di appello secondo il dettato dell’art. 597 cod. proc. pen. non ha poteri di cognizione e di decisione più ampi di quelli del giudice di primo grado», disponendo poi, la restituzione degli atti al primo giudice per reintegrare la situazione processuale.
Per i motivi indicati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione atti al G.i.p. del Tribunale di Lucca, in diversa composizione fisica, per l’ulteriore corso. La natura rescindente di tale epilogo decisorio preclude la disamina del secondo motivo di ricorso / che rimane assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per l’ulteriore corso.
Deciso il 22 ottobre 2024