Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29604 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29604 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TERMINI
IMERESE
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TRABIA il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME
avverso la sentenza del 21/04/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio udito il difensore
AVV_NOTAIO insiste per l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Termini Imerese ha assolto COGNOME NOME dal reato di lesioni per non aver commesso il fatto, non ritenendo superato ragionevole dubbio necessario all’affermazione della colpevolezza, non risultand sufficientemente riscontrata la ricostruzione della persona offesa.
2. Avverso la sentenza predetta ha proposto appello il pubblico ministero presso Tribunale di Termini Imerese, deducendo vizio di valutazione degli elementi di prova emers dall’istruttoria dibattimentale e la carenza di motivazione. Si lamenta che il giudice d ha in buona sostanza imperniato la decisione assolutoria sul fatto che le dichiarazioni d persona offesa sono insufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza, in assenza di ris idonei a suffragarle, non ritenendo utili a tal fine le dichiarazioni rese dai figli della quanto de relato, né il filmato estratto dalla videosorveglianza; laddove è pacifico ne giurisprudenza di questa Corte che le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono essere poste anche da sole a fondamento dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato; sicché i giudice non avrebbe potuto “liquidare” la decisione svalutandole aprioristicamente e senz confrontarsi con tutte le emergenze processuali che comprendono anche il certificato de Pronto soccorso che attesta le gravi lesioni riscontate sulla persona offesa.
Il Tribunale, rilevata la non appellabilità della sentenza, ha trasmesso gli atti a questa di cassazione.
3.Le parti hanno concluso in pubblica udienza nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, come ha già ha avuto modo di affermare più volte questa Corte, il pubblic ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate giudice di pace e, ìn particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti í mo cui all’art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illo motivazione dì cui alla lett. e) della citata norma (cfr. per tutte, Sez. 1, n. 48 11/7/2019, Pg/EI Baji, Rv. 277462).
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero costituisce tuttora il mezzo di impugnazi ordinario, pur successivamente all’entrata in vigore dell’art. 606, comma 2-bis, cod. p pen. (come introdotto 3 dal d.lgs. n. 11 del 2018), applicabile nel presente processo (d
che il ricorso – denominato appello – è stato depositato 11 18 maggio 2022), norma con cui s circoscrivono i casi di ricorso per cassazione ai motivi di cui al comma 1, lettere a), b della stessa disposizione esclusivamente nei riguardi delle sentenze di appello pronunciat per reati di competenza del giudice di pace.
L’attuale sistema, ricostruito secondo linee unitarie che collegano le disposizioni del d 28 agosto 2000 n. 274 con quelle del codice di rito, prevede:
che il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudic dì pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (comma 1 dell’art. 36 del citat decreto) e ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace (cfr. il comma 2 della medesima disposizione);
che contro le sentenze pronunciate in grado di appello il ricorso per cassazione può esser proposto soltanto per í motivi di cui all’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod pen. (così l’art. 39 -bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 11 d coerente con il disposto dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc, pen., quanto allo speci mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione).
Dall’esegesi combinata della disciplina suddetta emerge il principio che il pubblico minis può continuare a ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronuncia dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i di cui all’art. 606 cod. proc. pen, ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifest della motivazione di cui alla lett. e): in tal senso si sono espresse, oltre alla citata s Sez. 1, n. 48928 del 2019, anche Sez. 1, n. 17404 del 28/03/2019, COGNOME, n. m.; Sez. 1 n. 2368 del 5/12/2018, dep. 2019, COGNOME, n. m., confermando il principio secondo cui sentenza di proscioglimento del giudice di pace è impugnabile dal pubblico ministero soltanto con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19331 del 30/04/2012, COGNOME, Rv, 252902).
Il campo di azione del potere di impugnazione si estende, quanto alle sentenze inappellabi del giudice di pace, a tutti i motivi previsti dal catalogo di cui all’art. 606 cod. p compreso il vizio di motivazione, bilanciando così il fatto che in dette ipotesi si dia lu un unico grado di merito. Viceversa, il pubblico ministero, avverso le sentenze d’appello i reati di competenza del giudice di pace, potrà proporre ricorso soltanto per i motivi al comma 1, lett. a), b) e c), ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ciò nondimeno deve rilevarsi che l’impugnazione proposta dal P.M. nel caso di specie presenta tutti i connotati di un atto di appello, avendo con essa l’impugnante int sindacare il merito della regiudícanda con la conseguenza che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile; a rigore l’appello non era convertibile in ricorso per cassaz stante l’evidenza della voluntas impugnationis protesa a sindacare il giudizio assolutorio; a ciò deve conseguire, ora, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
E inammissibile, invero, l’impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall’esame dell’atto emerga che la parte a intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 4 Sentenza n. 1441 del 21/11/2023, dep. 12/01/2024, Rv. 285634 – 01, fattispecie relativa ad appello proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace, non suscettibile di conversione in ricorso per cassazione, in quanto risultavano dedotti s motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata).
Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 27/3/2024.