Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17688 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17688 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, con le quali ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania per l’ulteriore corso.
•
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 dicembre 2023, il GIP del Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 444 cod.proc.pen. proposta da NOME COGNOME unitamente alla opposizione a decreto penale, separatamente disponendo procedersi con giudizio immediato, sull’opposizione a decreto penale n. 319 del 2023, con il quale NOME COGNOME era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 186, commi 2, 7 e 2 sexies, D. Igs. n. 30 aprile 1992 n. 285, alla pena di euro 5500 di ammenda (così determinata: pena base mesi sei di arresto ed euro 2000 di ammenda, considerata l’aggravante dell’art. 186, comma 2 sexies cod. strada, ridotta ex art. 459 cod. proc.pen. e 62 bis cod.pen. a mesi tre di arresto ed euro 1000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria in euro 4500).
Il GIP ha ritenuto inammissibile l’istanza ex art. 444 cod.proc.pen., in ragione del fatto che la stessa non era riferita anche al reato contestato ex art. 186 comma 7 cod. strada.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione di legge e l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e cioè degli artt. 461, comma 3, cod.proc.pen., 464 cod.proc.pen. e l’abnormità del provvedimento impugnato.
In primo luogo, il provvedimento sarebbe abnorme perc:hé erroneamente fondato sul presupposto che nell’istanza ex art. 444 cod.proc.pen. non fosse inclusa la pena relativa al reato di cui all’art. 186 comma 7 cod. strada, mentre risulterebbe per tabulas che, con il decreto penale di condanna, sia stata contestata un’unica violazione ovvero quella di cui al comma 7 dell’art. 186 cod. strada, mentre il richiamo al comma 2, contenuto nella imputazione, avrebbe unicamente la funzione di richiamare il trattamento sanzionatorio e non certo di contestare una autonoma fattispecie di reato.
Inoltre, il GIP avrebbe dovuto fissare ai sensi dell’art. 464 cod.proc.pen., con decreto, il termine entro il quale il PM avrebbe dovuto esprimere il proprio consenso; invece, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza aveva violato la disciplina processuale che sanziona con l’inammissibilità solo casi specifici, ove la stessa sia stata presentata oltre il termine previsto in relazione ai diversi riti, mancanza di procura speciale ed in ipotesi di reato per le quali II procedimento è escluso, ai sensi dei commi 1 e 1 bis dell’art. 444 cod. proc. pen.
In sostanza, il GIP aveva emesso un atto esorbitante dai poteri conferitigli e non emendabile nella successiva fase processuale, essendo effetto da abnormità strutturale perché per la sua singolarità l’atto si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale, premessa la fondatezza del solo secondo profilo di doglianza, ha chiesto annullarsi l’ordinanza con rinvio al GIP del Tribunale di Tempio Pausania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile trattandosi di provvedimento non impugnabile.
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio, a cui di intende dare continuità, secondo il quale l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., non è, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo (in quanto la richiesta può essere riproposta e la pena concordata può essere applicata anche nel giudizio ordinario) e, pertanto, ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio (Sez. 7, ord. n. 38931 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268476; Sez. 3, n. 4743 del 12/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239248; Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, COGNOME, Rv. 238019).
Neppure può ritenersi ammissibile, nei confronti della ordinanza impugnata, il ricorso per cassazione per abnormità. Per un verso, infatti, va rilevato che il riconoscimento da parte dell’ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme (Cass., Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000 Rv. 215957).
La giurisprudenza di legittimità ha pure affermato che l’imputato ben potrebbe reiterare la richiesta di applicazione della pena, proposta contestualmente all’opposizione al decreto penale di condanna e rigettata dal giudice, in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio immediato, purché la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente.
La preclusione introdotta dal terzo comma dell’art. 464 cod. proc. pen., infatti, riguarda l’eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all’opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto (Sez. 3, n. 20517 del 12/05/2005, dep. 01/06/2005, 2 Rv. 231921; in senso conforme, Sez. 4, n. 46367 del 24/10/2007, dep. 13/12/2007, Rv. 238430).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000)’ alla condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024.