Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 13/02/1966
avverso l’ordinanza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME si dà atto che il presente procedimento è stato trattato con il rito de plano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 9 ottobre 2024 il Tribunale di Torino rigettava la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova avanzata dall’imputato COGNOME NOMECOGNOME ritenendo non congrua l’offerta di risarcimento del danno, pari a euro 25.000,00, avanzata dal COGNOME nei confronti della parte civile.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge in relazione all’art. 168 bis cod. pen.
Assumeva, in particolare, che il giudice del merito, a fronte di accertamenti patrimoniali che avevano dato conto dell’impossibilità per il Pugliese di versare un importo superiore a quello offerto, aveva espresso in maniera gratuita dubbi sulla effettiva consistenza del patrimonio dell’imputato, ipotizzando in maniera
del tutto astratta che lo stesso godesse di disponibilità economiche che gli avrebbero consentito di effettuare nei confronti della parte civile un’offerta di risarcimento più congrua.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha avuto modo di esprimersi al riguardo, affermando il principio secondo il quale l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (in tal senso Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 267237 – 01).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso, proposto per l’appunto avverso un’ordinanza rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/12/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente