Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28129 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 10 gennaio 2024, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta di messa alla prova
avanzata da NOME COGNOME, nel corso dell’udienza preliminare del procedimento a suo carico, per il reato di furto in abitazione tentato.
Avverso l’ordinanza del Giudice per l’udienza preliminare, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
Con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 550 cod. proc. pen. e 168bis cod. pen.
Rappresenta che il Giudice per l’udienza preliminare aveva rigettato l’istanza di ammissione alla messa alla prova, sostenendo che il reato di furto in abitazione non rientrasse tra quelli indicati dall’art. 168-bis cod. pen.
Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione del Giudice per l’udienza preliminare, assumendo che, dalla lettura combinata degli artt. 168-bis cod. pen. e 550 cod. proc. pen., emergerebbe che il reato in questione rientri tra quelli per i quali è consentito avanzare istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. Per il furto in abitazione, infatti, l’art. 550 cod. proc. pen. (richiama dall’art. 168-bis cod. pen.) prevede la citazione diretta giudizio.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, invero, «non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova» (Sez. U, n. 33216 dei 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237).
In applicazione del principio sopra indicato, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto contro un’ordinanza non immediatamente impugnabile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa dell ammende.
Così deciso, il 24 aprile 2024
Il Consigliere estensore
I Presidente