Impugnazione Revoca Confisca: la Cassazione fa Chiarezza sulla Competenza
L’ordinanza in esame affronta un’importante questione procedurale relativa all’impugnazione revoca confisca nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniale. La Corte di Cassazione, con una decisione pragmatica, chiarisce quale sia il giudice competente a decidere sui gravami contro i provvedimenti di rigetto delle istanze di revoca, stabilendo un principio fondamentale per la corretta gestione del contenzioso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un decreto di confisca emesso nel 2010 dal Tribunale di Napoli su alcuni immobili, formalmente intestati alla moglie di un soggetto sottoposto a misure di prevenzione. Un terzo soggetto, sostenendo di essere il reale proprietario e di aver interamente pagato per l’acquisto di uno degli immobili, presentava un’istanza per la revoca della misura.
A sostegno della sua richiesta, il terzo adduceva nuove prove, tra cui una relazione tecnica ricostruttiva della fase di acquisto e una precedente ordinanza della Corte di Appello di Napoli che, nel 2021, aveva già disposto la revoca della confisca per lo stesso bene. Il Tribunale di Napoli, tuttavia, con un decreto del 2023, rigettava l’istanza, ritenendo che le prove presentate non fossero qualificabili come ‘nuove’ e sufficienti a scardinare il provvedimento originario.
Contro questa decisione, il difensore del terzo proponeva ricorso direttamente in Cassazione.
La Decisione della Corte: la corretta impugnazione revoca confisca
La Corte di Cassazione non entra nel merito della questione, ovvero non valuta se il Tribunale abbia correttamente o meno respinto l’istanza di revoca. La sua attenzione si concentra interamente su un aspetto preliminare di natura processuale: la competenza a giudicare.
I giudici supremi rilevano che l’impugnazione è stata erroneamente proposta dinanzi alla Corte di Cassazione. In base alla normativa di riferimento, il giudice naturale per questo tipo di gravame è la Corte di Appello. Pertanto, la Corte Suprema dispone la ‘conversione’ del ricorso per Cassazione in un atto di appello e ordina la trasmissione di tutti gli atti alla Corte di Appello di Napoli, che dovrà quindi esaminare il caso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su una precisa interpretazione della legge n. 1423/56, la normativa all’epoca applicabile in materia di misure di prevenzione. L’articolo 4, comma 6 di tale legge stabilisce chiaramente che avverso i provvedimenti applicativi di una misura di prevenzione è possibile proporre ricorso alla Corte di Appello.
La Cassazione estende questo principio anche ai provvedimenti che decidono su un’istanza di revoca. L’articolo 7 della stessa legge, che disciplina la revoca delle misure, non specifica quale sia il mezzo di impugnazione. In assenza di una previsione specifica, si applica la regola generale prevista dall’articolo 4. Di conseguenza, anche la decisione che nega la revoca di una confisca deve essere impugnata dinanzi alla Corte di Appello.
La scelta della Corte di convertire il ricorso anziché dichiararlo inammissibile risponde a un principio di conservazione degli atti giuridici, volto a garantire la massima tutela del diritto di difesa del cittadino, evitando che un errore formale possa precludere l’accesso alla giustizia.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento offre un’indicazione chiara e inequivocabile per gli operatori del diritto. In materia di misure di prevenzione, l’impugnazione di un provvedimento che respinge una richiesta di revoca di confisca deve essere sempre proposta dinanzi alla Corte di Appello. Scegliere la via del ricorso per Cassazione costituisce un errore procedurale che, sebbene in questo caso sanato tramite la conversione dell’atto, può comportare ritardi e complicazioni. La sentenza ribadisce l’importanza di individuare con precisione il giudice competente per ogni fase del procedimento, al fine di garantire un’efficace e tempestiva tutela dei diritti.
Qual è il giudice competente a decidere sull’impugnazione contro il rigetto di un’istanza di revoca di una confisca di prevenzione?
Secondo l’ordinanza, in base ai principi della legge n. 1423/56, l’organo competente a decidere su tale impugnazione è la Corte di Appello.
Cosa succede se si presenta ricorso per Cassazione invece che appello in un caso simile?
La Corte di Cassazione, rilevando l’errore, può disporre la conversione del ricorso in appello e trasmettere gli atti alla Corte di Appello competente, evitando così una dichiarazione di inammissibilità e salvaguardando l’azione legale intrapresa.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito della richiesta di revoca?
La Corte non ha deciso nel merito perché ha ritenuto di non essere l’organo giurisdizionale competente per quel tipo di impugnazione. La sua decisione è stata puramente processuale, limitandosi a individuare il giudice corretto (la Corte di Appello) e a trasferirgli il caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 22674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 31/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con decreto del 31 ottobre 2023- 30 gennaio 2024, il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza con la quale NOME, quale terzo interessato, aveva chiesto la revoca, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della legge n. 1423/56 della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, applicata con decreto del medesimo Tribunale nel 2010, su immobili siti in Torre NOME, cartolarmente di proprietà di COGNOME NOME, moglie del proposto COGNOME NOME.
1.1 Avverso il decreto ricorre per Cassazione il difensore di NOME, premettendo che:
1.1.1 a sostegno dell’istanza era stata portata come prova nuova la relazione ricostruttiva del consulente di NOME (AVV_NOTAIO) relativa alla fase di acquist dell’immobile;
1.1.2 la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 28.12.2021 aveva disposto la revoca della confisca sul medesimo immobile;
1.1.3 era quindi stato eccepito sia che l’immobile era stato interamente pagato da COGNOME che la sussistenza di un contrasto tra giudicati;
1.2 Il difensore rileva quindi che costituisce prova nuova non solo la prova sopravvenuta al provvedimento definitivo, ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio, oppure acquisita, ma non valutata neanche implicitamente; era quindi errato il giudizio del Tribunale di non considerare prova nuova la relazione a firma dell’AVV_NOTAIO; la suddetta relazione ed il successivo pronunciamento della Corte di appello del 2013 (che ne aveva valutato il pregio e la completezza) avevano determinato il venir meno della identità del materiale probatorio rispetto al vaglio pregresso del Tribunale; con la decisione impugnata, il Tribunale era incorso nella violazione dell’art. 7 comma 2 I. n. 1423/56, nonché dell’art. 24 comma 4 della Costituzione, in quanto l’azione di revocazione per contrasto di giudicati è esperibile in presenza di un contrasto tra due decisioni definitive emesse all’esito di procedimenti riguardanti un medesimo soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve essere disposta la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
1.1 Ai sensi dell’art. 4 comma 6 legge 1423/56, avverso il provvedimento applicativo di misura di prevenzione, l’interessato ha facoltà di proporre ricorso alla Corte di appello; l’art.7 prevede che “il provvedimento stesso, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato”, senza specificare nulla riguardo all’impugnazione, per cui trova applicazione l’art. 4 sopra indicato; pertanto, sulla
e
impugnazione relativa al mancato accoglimento dell’istanza di revoca, deve essere affermata la competenza della Corte di appello.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello Napoli.
Così deciso il 29/05/2024